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Il visto per lavoro autonomo
È il visto con più tappe: prima in Italia, dove un procuratore raccoglie le attestazioni della Camera di commercio e il nulla osta della Questura, poi al consolato, che ha centoventi giorni per decidere, e infine di nuovo in Italia per il permesso. Ogni documento ha una scadenza di tre mesi e la quota è di poche centinaia di posti l'anno. Questa pagina mette in ordine i passaggi e i documenti, per chi ha un'attività vera da avviare.
In breve
- Il visto per lavoro autonomo si rilascia «nei limiti numerici stabiliti» dal decreto flussi (art. 26, comma 5, TUI: 650 nel 2026, riservati a imprenditori con 500.000 € e tre assunzioni, professionisti, cariche societarie, artisti noti, startup) e richiede tre atti formati in Italia, «di data non anteriore a tre mesi»: l'attestazione dei parametri finanziari della Camera di commercio o dell'ordine (somma non inferiore all'assegno sociale annuo, 7.101,12 € nel 2026, elevata dalle Camere per attività), la dichiarazione di assenza di motivi ostativi dell'autorità competente per l'attività (Comune, Camera, ordine), e il nulla osta provvisorio della Questura, «entro 20 giorni» (art. 39, commi 1-6, DPR 394/1999). Si possono chiedere «anche tramite procuratore» in Italia.
- Al consolato del Paese di residenza: modulo, passaporto, foto, i tre atti, la prova dell'alloggio e di un reddito «superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» (art. 26, comma 3; circa 8.500 €), i documenti dell'attività (business plan, atto costitutivo, nomina, contratti, iscrizione all'albo), il casellario; 116 €.
- «Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni… e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio» (art. 26, comma 7); con il visto il consolato consegna «la certificazione dell'esistenza dei requisiti» per il permesso (comma 5).
- In Italia, entro otto giorni: il permesso «per lavoro autonomo», fino a due anni, con la certificazione consolare, l'alloggio, l'avvio dell'attività (partita IVA, Registro imprese, albo, INPS).
- Fuori quota, con procedure proprie: startup innovative (Italia Startup Visa), investitori (art. 26-bis), nomadi digitali (art. 27, comma 1-sexies); chi è già in Italia con un permesso che consente il lavoro non ha bisogno del visto (Il lavoro autonomo).
La prima tappa: in Italia
Il regolamento costruisce una procedura che comincia lontano dal consolato. «Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio» (art. 39, comma 1, DPR 394/1999): il Comune (SUAP) per il commercio e i pubblici esercizi, la Camera di commercio per l'artigianato e le attività iscritte, l'ordine professionale per le professioni regolamentate (che presuppone il riconoscimento del titolo: Il riconoscimento dei titoli), il Ministero competente per le attività autorizzate. «Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo…, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio… competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale» (comma 3): le Camere di commercio pubblicano i parametri per tipologia (per un'impresa individuale artigiana o commerciale somme spesso tra i 10.000 e i 30.000 €, per le società il capitale e i mezzi) e li attestano su domanda, con la prova della disponibilità in Italia (conto corrente italiano, fidejussione, capitale versato). Per «soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni» (comma 4) e per i titolari di cariche societarie servono la delibera di nomina, il bilancio e la visura. «La dichiarazione…, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio… devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione… entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno» (commi 5-6): la Questura controlla il casellario, il SIS e la disponibilità della quota. Il procuratore è chi in Italia agisce per lo straniero — un avvocato, un commercialista, un socio, un parente — con procura autenticata o consolare; senza qualcuno in Italia la procedura è quasi impossibile. Tutti gli atti scadono: «di data non anteriore a tre mesi» al momento della domanda di visto (comma 7), e i tempi delle Camere, dei Comuni e delle Questure li consumano in fretta.
La seconda tappa: il consolato
«La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta…, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti» (art. 39, comma 7): il termine del regolamento è di trenta giorni, quello della legge di centoventi («il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione», art. 26, comma 7), e i consolati usano il secondo, perché devono acquisire «i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività» (art. 26, comma 5). Oltre ai tre atti il richiedente presenta: il modulo per il visto nazionale, il passaporto e le foto, la prova dell'alloggio in Italia (contratto, ospitalità, proprietà), la prova di «un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» (art. 26, comma 3), cioè circa 8.500 €, con le dichiarazioni dei redditi o gli estratti conto del Paese; i documenti dell'attività (per l'imprenditore il piano d'investimento e la prova dei fondi, per il professionista i titoli e l'iscrizione, per l'amministratore la nomina e i bilanci, per l'artista i contratti e la fama documentata), tradotti e legalizzati; il casellario del Paese; i diritti di 116 €. Il consolato verifica anche «di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività» e che «l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri» (art. 26, commi 1-2). Con il visto — «con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce», valido per l'ingresso entro centottanta giorni — «la rappresentanza… rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno» (art. 26, comma 5) e «ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL» (art. 39, comma 7).
La terza tappa: il permesso
Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso lo straniero chiede alla Questura «il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26» (art. 5, comma 3-quater, TUI), «che non può avere validità superiore ad un periodo di due anni», con rinnovi «non superiori a tre anni» (stesso comma): il kit postale con la certificazione consolare, il visto, l'alloggio, e — appena possibile — l'apertura dell'attività (partita IVA all'Agenzia delle Entrate, iscrizione al Registro delle imprese o all'albo, INPS o cassa), che la Questura chiede al rinnovo insieme al reddito. La pagina Il lavoro autonomo segue il permesso, il rinnovo e chi non ha bisogno del visto.
Il diniego e le alternative
Il diniego del visto per lavoro autonomo «deve essere motivato» (art. 4, comma 2, TUI richiama l'art. 26) e si impugna al TAR del Lazio in sessanta giorni (Il diniego del visto); i motivi tipici: quota esaurita (il visto è «nei limiti numerici» e la Questura o il consolato lo negano quando i 650 sono finiti — il DPCM apre le domande con un click day dedicato), attestazioni scadute (oltre tre mesi), risorse non dimostrate in Italia, attività riservata o non riconosciuta, dubbi sulla genuinità (la società di comodo per ottenere il visto). Le alternative fuori quota: la Italia Startup Visa per chi fonda una startup innovativa (nulla osta del Comitato in trenta giorni al posto delle attestazioni, poi il visto per lavoro autonomo start-up), il visto per investitori per chi investe da 250.000 € in su (Investitori e Startup Visa), il permesso per nomadi digitali per chi lavora da remoto per clienti esteri (Nomadi digitali), la Carta blu con un'attività autonoma in parallelo per chi ha un lavoro qualificato dipendente (La Carta blu UE). E il ricordo che chi è già in Italia con un permesso per lavoro, famiglia, lungo periodo o protezione non ha bisogno di nulla di tutto questo per aprire un'attività.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5 (comma 3-quater), 21, 26 (commi 1-7); DPR 394/1999, artt. 5, 39 (commi 1-9); DPCM 2 ottobre 2025 (quota lavoro autonomo 650, categorie); DM Affari esteri 850/2011 (visto per lavoro autonomo); INPS, circ. 153/2025 (assegno sociale 2026: 7.101,12 €); Camere di commercio, parametri di riferimento per il lavoro autonomo degli stranieri; tariffa consolare 2026 (116 €). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.