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Il permesso di soggiorno · Per le famiglie

I minori sul permesso dei genitori e il permesso per minore età

Il bambino che nasce o arriva in Italia con i genitori regolari ha un titolo suo, anche se non lo chiede lui: un permesso per motivi familiari valido fino ai diciotto anni, che segue la condizione del genitore e non si rinnova ogni due anni. Il ragazzo che arriva da solo ha il permesso per minore età. Questa pagina spiega come si chiedono, quanto costano, che cosa consentono e che cosa succede alla maggiore età.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. «Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive… Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» (art. 31, comma 1, TUI). «L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.»
  2. Il permesso del minore si chiede in Questura o con il kit, con l'atto di nascita o il passaporto del minore e il permesso del genitore; niente contributo, solo i 30,46 euro del tesserino e il bollo (i costi).
  3. Il minore affidato segue la condizione dell'affidatario «se più favorevole»; il minore non accompagnato ha il permesso per minore età fino ai 18 anni (art. 10 L. 47/2017).
  4. Dai 16 anni il minore può lavorare nel rispetto delle norme sul lavoro minorile (art. 14, lett. c-bis, DPR 394/1999); la scuola è obbligatoria per tutti.
  5. A 18 anni: conversione in studio, lavoro o attesa occupazione (art. 32), permesso per famiglia se resta a carico, cittadinanza per chi è nato in Italia.

Il figlio che vive con un genitore regolare

La regola è quella dell'art. 31, comma 1: il figlio minore convivente «segue la condizione giuridica del genitore». Se il genitore ha un permesso per lavoro o per famiglia, il figlio ha un permesso per motivi familiari; se il genitore ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il figlio ha lo stesso permesso (con validità di cinque anni fino alla maggiore età, art. 9, comma 2); se i genitori hanno permessi diversi, il figlio prende «la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive». La novità delle riforme degli ultimi anni è la durata: il permesso del minore è «valido fino al compimento della maggiore età», e non più legato ai rinnovi del genitore. Fino al 2018-2020 i minori fino a quattordici anni erano iscritti sul permesso del genitore e a quattordici avevano un permesso proprio con la scadenza del genitore; oggi il minore ha un tesserino suo, fino ai diciotto anni, che la Questura rilascia al momento della nascita, dell'ingresso per ricongiungimento o della prima domanda. Nella prassi alcune Questure continuano a iscrivere il figlio piccolo sul permesso del genitore e a rilasciare il permesso proprio più tardi: la legge consente il permesso proprio da subito, ed è preferibile perché il bambino ha un documento anche quando il genitore rinnova.

La convivenza è il requisito: il figlio deve vivere con il genitore regolare, e «l'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito» — la vacanza nel Paese d'origine, il periodo dai nonni. Il figlio che vive nel Paese d'origine non ha titolo al permesso: per lui c'è il ricongiungimento (Il ricongiungimento familiare). Il figlio del coniuge (il figliastro) convivente segue la stessa regola, con il consenso dell'altro genitore.

Come si chiede e quanto costa

Per il bambino nato in Italia: entro pochi mesi dalla nascita, con l'atto di nascita, il passaporto del minore (o l'iscrizione sul passaporto del genitore, dove il Paese lo consente; o l'attestazione consolare se il passaporto non arriva), il permesso e il codice fiscale del genitore, le foto; la domanda si presenta con il kit postale (barrando il rilascio per motivi familiari e indicando il minore) o direttamente in Questura secondo le istruzioni locali (Figli nati in Italia). Per il figlio ricongiunto: entro otto giorni dall'ingresso, allo Sportello Unico, insieme al genitore. Per i minori non è dovuto il contributo (le tabelle del Portale Immigrazione lo escludono per i minori di 14 anni iscritti e per quelli tra 14 e 18 con permesso proprio): si pagano i 30,46 euro del supporto, il bollo e, se si usa il kit, le spese postali. Il minore va condotto in Questura per la foto e, dai dodici anni, per le impronte, secondo il regolamento europeo sul modello uniforme dei permessi. Il permesso si aggiorna se cambiano il passaporto o l'indirizzo (Le comunicazioni obbligatorie). Il minore non firma l'Accordo di integrazione fino ai sedici anni; dai sedici lo firma con i genitori.

Il minore affidato e il minore solo

«Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole» (art. 31, comma 1): il nipote affidato allo zio regolare ha il permesso per famiglia dello zio. Il minore affidato o sottoposto a tutela di un cittadino italiano convivente ha il permesso per motivi familiari (art. 28, lett. a-bis, DPR 394/1999; art. 10, lett. b, L. 47/2017). Il minore non accompagnato — senza genitori né adulti legalmente responsabili — ha il permesso per minore età, «valido fino al compimento della maggiore età», rilasciato «anche prima della nomina del tutore» (art. 10, lett. a, L. 47/2017), oppure il permesso per motivi familiari se viene affidato; tutto in Minori stranieri non accompagnati. Il minore che chiede asilo ha i documenti del richiedente e, se riconosciuto, il permesso della protezione.

Che cosa consente

Il permesso del minore consente tutto ciò che serve a un bambino e a un ragazzo: l'iscrizione al Servizio sanitario con il pediatra (che spetta comunque, anche prima del permesso, art. 34, comma 2, TUI), la scuola (che spetta anche senza permesso, art. 38), le attività sportive, il viaggio con i genitori in Schengen, il ricongiungimento con l'altro genitore rimasto all'estero (art. 29, comma 5: il genitore naturale può raggiungere il figlio minore regolare, se ha reddito e alloggio). Dai sedici anni «i permessi di soggiorno di cui all'articolo 28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile» (art. 14, lett. c-bis, DPR 394/1999): l'apprendistato, il lavoro estivo, il tirocinio. Gli anni da minore contano per il lungo periodo e per la cittadinanza per residenza.

I diciotto anni

Il permesso «valido fino al compimento della maggiore età» scade il giorno del compleanno, e la legge prevede tre uscite: la conversione dell'art. 32, comma 1, in permesso «per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura», senza quota e senza i requisiti dell'art. 23 per l'accesso al lavoro; il permesso per motivi familiari proprio, se il figlio resta a carico dei genitori con i requisiti del ricongiungimento (art. 30, comma 5, che consente anche la conversione in lavoro o studio «al compimento del diciottesimo anno di età»); e, per chi è nato in Italia e vi ha sempre vissuto legalmente, la dichiarazione di cittadinanza entro i diciannove anni (art. 4, comma 2, L. 91/1992). Il figlio del titolare di lungo periodo ha già la carta a tempo indeterminato. La domanda va presentata prima o subito dopo il compleanno, con il kit: il ragazzo che aspetta mesi si trova con un permesso scaduto e una Questura che chiede perché. Tutto in A diciotto anni: la conversione del permesso del minore.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (comma 2), 29 (comma 5), 30 (comma 5), 31 (comma 1), 32 (comma 1), 34 (comma 2), 38; DPR 394/1999, artt. 14 (lett. c-bis) e 28; L. 7 aprile 2017, n. 47, art. 10; L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4; L. 91/1992, art. 4, comma 2; regolamento (CE) 1030/2002 (impronte dai dodici anni); Portale Immigrazione, tabelle costi (esenzione dei minori). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.