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Il permesso di soggiorno · La tabella

Tutti i permessi di soggiorno, in una tabella

Il Testo Unico non ha un elenco dei permessi: le tipologie sono sparse in trenta articoli, nel regolamento e nei decreti sull'asilo. Questa pagina le mette una accanto all'altra, con la norma, la durata, il lavoro, il rinnovo, la conversione, il ricongiungimento e il lungo periodo. È la spina dorsale della sezione: da ogni riga si arriva alla pagina che spiega quel permesso.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

Come leggere la tabella

  1. Durata è quella massima al primo rilascio; dove la legge lo prevede, il rinnovo può essere più lungo (fino a tre anni per lavoro, autonomo e famiglia: art. 5, commi 3-bis, 3-quater e 3-sexies).
  2. Lavoro dice se il permesso, da solo, autorizza a lavorare; per i permessi di lavoro, famiglia e autonomo vale anche l'uso «per le altre attività consentite» dell'art. 6, comma 1.
  3. Conversione indica se il permesso può trasformarsi in permesso per lavoro secondo l'art. 6, commi 1 e 1-bis, e le norme speciali. Dopo il DL 20/2023 la protezione speciale, le cure mediche e la calamità non si convertono più.
  4. Ricongiungimento dice se il titolare può chiedere il nulla osta per la famiglia (art. 28, comma 1, e art. 29). Lungo periodo dice se gli anni di quel permesso contano per la carta dell'art. 9 e se chi lo ha può chiederla (art. 9, commi 3 e 5).

I permessi per lavoro

PermessoNormaDurataLavoroRinnovoConversioneRicong.Lungo periodo
Lavoro subordinato a tempo indeterminatoArtt. 5-bis, 22; art. 5, c. 3-bis2 anniSì, anche autonomo (art. 14 DPR 394)Fino a 3 anni—SìSì
Lavoro subordinato a tempo determinatoArt. 5, c. 3-bis, lett. b1 annoSìFino a 3 anni—Sì, se di almeno un annoSì
Lavoro stagionaleArt. 24; art. 5, c. 3-bis, lett. a, e 3-terDa 20 giorni a 9 mesi; pluriennale fino a 3 annualitàSolo il lavoro stagionaleEntro i 9 mesi; il pluriennale si rinnovaIn lavoro non stagionale, nella quota (art. 24)NoNo (art. 9, c. 3, lett. d)
Attesa occupazioneArt. 22, c. 11Almeno 1 anno, o quanto dura la NASpI se più lungaSìSe il reddito raggiunge l'assegno socialeIn lavoro con un nuovo contrattoSìSì
Lavoro autonomoArt. 26; art. 5, c. 3-quater2 anniSì, anche subordinato (art. 6, c. 1)Fino a 3 anni—SìSì
Carta blu UEArt. 27-quater2 anni se il contratto è a tempo indeterminato; altrimenti durata del contratto + 3 mesiSì, il lavoro altamente qualificato autorizzatoSì—Sì, agevolatoSì, con cumulo dei periodi in altri Stati membri
Trasferimento intra-societario (ICT)Artt. 27-quinquies e 27-sexiesMassimo 3 anni (dirigenti e specialisti), 1 anno (in formazione)Solo presso l'entità ospitanteEntro il massimoNoSìNo
Casi particolari dell'art. 27 (dirigenti, professori, traduttori, artisti, sportivi, giornalisti, marittimi, infermieri…)Art. 27, c. 1Quella del rapporto, entro i limiti dell'art. 5Solo l'attività autorizzataSì, per la stessa attivitàSportivi e artisti: sì (art. 6, c. 1-bis, lett. e-f); gli altri secondo il casoSì (permesso di almeno un anno)Sì, salvo i permessi di breve durata
Nomadi digitali e lavoratori remotiArt. 27, c. 1, lett. q-bis; D.I. 29 febbraio 20241 annoSì, il lavoro remoto per cui è rilasciatoSì—SìSì
RicercaArt. 27-terLa durata del programma di ricercaSì, nelle forme della convenzioneCon la proroga del programma—Sì, senza prova di redditoSì; nessun test di italiano (art. 9, c. 2-bis)
InvestitoriArt. 26-bis2 anniSìPer ulteriori 3 anni—SìSì
Tirocinio e formazioneArt. 27, c. 1, lett. f; art. 39-bisQuella del tirocinioSolo il tirocinioNei limiti del progettoNo, salvo eccezioniNoNo

I permessi per famiglia e per i minori

PermessoNormaDurataLavoroRinnovoConversioneRicong.Lungo periodo
Motivi familiari (ricongiunti, coesione, familiare al seguito)Art. 30; art. 5, c. 3-sexiesCome quello del familiare; massimo 2 anniSìFino a 3 anni, insieme al familiareIn lavoro o studio (art. 30, c. 5; art. 6, c. 1)SìSì
Genitore di minore italianoArt. 30, c. 1, lett. dCome sopraSìSìLiberaSìSì
Figlio minore conviventeArt. 31, c. 1Fino ai 18 anni, o lungo periodoDai 16 anni, nei limiti del lavoro minorileA 18 anni: art. 32A 18 anni in studio, lavoro, attesa occupazione (art. 32)—Sì
Minore etàArt. 28, lett. a, DPR 394; L. 47/2017Fino ai 18 anniDai 16 anni—A 18 anni: art. 32, c. 1 e 1-bisNoSì, conta
Integrazione (prosieguo amministrativo)Art. 13, c. 2, L. 47/2017; art. 11, lett. c-sexies, DPR 394Fissata dal Tribunale per i minorenni, fino ai 21 anniSì—In lavoro o studioNoSì
Assistenza minoreArt. 31, c. 3; art. 29, c. 6Quella fissata dal Tribunale per i minorenniSìSì, finché durano i gravi motiviControversa: l'art. 6, c. 1-bis, lett. h, la ammette, l'art. 29, c. 6, la escludeNoSì, conta
Carta di soggiorno di familiare di cittadino UE o italianoArtt. 10 e 23 D.Lgs. 30/20075 anni; poi permanente (art. 17)SìPermanente dopo 5 anniNon serveRegime del D.Lgs. 30/2007Regime proprio

Studio, residenza elettiva, religiosi, cure, altri

PermessoNormaDurataLavoroRinnovoConversioneRicong.Lungo periodo
Studio e formazioneArtt. 39 e 39-bis; art. 5, c. 3, lett. c; art. 14 DPR 394L'intero corso, anche pluriennale, con verifica annuale del profittoFino a 20 ore a settimana, 1.040 ore l'annoCon il profittoIn lavoro, fuori quota, prima della scadenza (art. 6, c. 1)SìNon si chiede da studenti (art. 9, c. 3, lett. a); gli anni contano
Ricerca lavoro o imprenditorialità dopo il titoloArt. 39-bis.1Da 9 a 12 mesiSì, nell'attesaNoIn lavoro—Sì
Residenza elettivaArt. 11, c. 1, lett. c-quater, DPR 394; D.I. 850/2011Quella documentata, di regola 1 annoNoSìIn lavoro (art. 6, c. 1-bis, lett. c)SìSì
Motivi religiosiArt. 5, c. 2; D.I. 850/2011Quella documentataSolo l'attività religiosaSìIn lavoro (art. 6, c. 1-bis, lett. g)SìSì
Cure mediche (ingresso per cure)Art. 36La durata presunta della terapiaSì (art. 36, c. 3)Finché durano le cureNoNoNo (art. 9, c. 3, lett. b)
Cure mediche per gravi condizioni di saluteArt. 19, c. 2, lett. d-bisQuella della certificazione, massimo 1 annoSìFinché persistono le condizioniNo (DL 20/2023)NoNo
Acquisto della cittadinanza o dello stato di apolideArt. 11, c. 1, lett. c, DPR 394Quella del procedimentoSìSìIn lavoro (art. 6, c. 1-bis, lett. d)——
Motivi di giustiziaArt. 11, c. 1, lett. c-bis, DPR 3943 mesi, prorogabili di 3—ProrogaNoNoNo
Atti di particolare valore civileArt. 42-bis2 anniSìSìIn lavoro—No (art. 9, c. 3, lett. b)

Asilo e protezione

PermessoNormaDurataLavoroRinnovoConversioneRicong.Lungo periodo
Richiedente protezione internazionale (documento nominativo e documento validato dalla Prefettura)Art. 4 D.Lgs. 142/2015; artt. 26-bis e 26-ter D.Lgs. 25/2008Fino alla decisione definitivaDopo 90 giorni dalla formalizzazione (art. 22 D.Lgs. 142/2015)—NoNo (art. 29, c. 10)No; ma per chi ottiene la protezione gli anni contano dalla domanda (art. 9, c. 5-bis)
Asilo (status di rifugiato)Art. 23, c. 1, D.Lgs. 251/20075 anniSìSìNon serveSì, senza reddito né alloggio (art. 29-bis)Sì, senza test e senza idoneità dell'alloggio
Protezione sussidiariaArt. 23, c. 2, D.Lgs. 251/20075 anniSìSì, con verifica delle condizioniIn lavoro, con i requisitiSì, come i rifugiati (art. 22, c. 4, D.Lgs. 251/2007)Sì
Protezione specialeArt. 19, c. 1 e 1.1, TUI; art. 32, c. 3, D.Lgs. 25/20082 anniSìSì, con il parere della CommissioneNo (DL 20/2023)NoNo (art. 9, c. 3, lett. b)
Protezione sociale (casi speciali)Art. 186 mesiSì1 anno, o quanto serve per la giustiziaIn lavoro o studioNoNo
Violenza domestica (casi speciali)Art. 18-bis1 annoSì—In lavoro o studioNoNo
Sfruttamento lavorativo (casi speciali)Art. 18-ter1 annoSì1 anno, o di più per l'inserimento o la giustiziaIn lavoro fuori quota, o studio (art. 18-ter, c. 4)No—
CalamitàArt. 20-bis6 mesiSìUlteriori 6 mesiNoNo (art. 29, c. 10)No
Protezione temporaneaArt. 20; D.Lgs. 85/2003; DPCM 28 marzo 2022Quella fissata dal Consiglio UE (oggi fino al 4 marzo 2027)SìCon le prorogheSecondo le norme di transizioneNo (art. 29, c. 10)No
Apolide riconosciutoArt. 11, c. 1, lett. c, DPR 394; Convenzione di New York 1954Come il procedimento, poi il permesso per il titolo che segueSìSìSìSìSì
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodoArt. 9A tempo indeterminato; carta da rinnovare ogni 10 anni (5 per i minori)Sì, senza contratto di soggiornoAutomaticoNon serveSì—

Tre avvertenze

La prima: la tabella riporta la legge. La prassi delle Questure può discostarsene — per esempio sulla durata concessa al rinnovo, che raramente raggiunge i tre anni ammessi — e in quel caso conta la legge, che si fa valere con il ricorso (Il ricorso al TAR).

La seconda: alcune caselle sono cambiate più volte negli ultimi anni. Il DL 20/2023 (il «decreto Cutro») ha tolto la convertibilità alla protezione speciale, alle cure mediche e alla calamità e ha portato a tre anni la durata dei rinnovi per lavoro e famiglia; il DL 145/2024 ha spostato il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo dall'art. 22, comma 12-quater, al nuovo art. 18-ter; il DL 100/2026 ha sostituito il vecchio permesso «per richiesta asilo» con i documenti previsti dal regolamento europeo sulle procedure. Chi legge una guida di due anni fa trova un'altra tabella.

La terza: la conversione del permesso per assistenza minore è scritta in due modi opposti nel Testo Unico. L'art. 6, comma 1-bis, lettera h), lo elenca tra i permessi convertibili in lavoro; l'art. 29, comma 6, dice che «non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro». La pagina Il permesso per assistenza minore spiega come le Questure e i giudici hanno letto il contrasto.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-sexies, 8.2), 6 (commi 1 e 1-bis), 9 (commi 1, 2, 2-bis, 3, 5, 5-bis), 18, 18-bis, 18-ter, 19 (commi 1, 1.1, 2), 20-bis, 22 (commi 11 e 12), 24, 26, 26-bis, 27, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies, 28, 29 (commi 1, 6, 10), 29-bis, 30, 31, 32, 36, 39, 39-bis, 39-bis.1, 42-bis; DPR 394/1999, artt. 11, 13, 14 e 28; D.Lgs. 251/2007, artt. 22, 23 e 24; D.Lgs. 25/2008, artt. 26-bis, 26-ter e 32; D.Lgs. 142/2015, artt. 4 e 22; D.Lgs. 30/2007, artt. 10, 17 e 23; L. 47/2017, art. 13; DL 20/2023, conv. L. 50/2023; DL 145/2024, conv. L. 187/2024; DL 100/2026, conv. L. 145/2026. Testi vigenti letti su normattiva.it il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.