Lavorare · Procedura
Il lavoro stagionale: agricoltura e turismo
È la porta più larga del decreto flussi — 88.000 posti nel 2026, più della metà delle quote — e la più precaria: un permesso che dura quanto la stagione, al massimo nove mesi, con l'obbligo di tornare a casa e il diritto di essere richiamati l'anno dopo. Le riforme del 2024-2025 hanno reso più facile passare da un datore all'altro e convertire il permesso in lavoro stabile dopo tre mesi. Questa pagina spiega le regole, i diritti e le trappole.
In breve
- Il lavoro stagionale è solo «nei settori agricolo e turistico/alberghiero» (art. 24, comma 1, TUI), dentro le quote stagionali del decreto flussi (2026: 88.000; 2027: 89.000), con richiesta nominativa del datore o dell'associazione di categoria allo Sportello unico.
- Il nulla osta arriva entro venti giorni dall'imputazione alle quote (comma 2) e «autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi» (comma 7); il permesso dura quanto il contratto.
- Finito un contratto, «in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro» entro sessanta giorni, il permesso si rinnova fino a nove mesi; il cambio di datore passa dalla piattaforma SIISL e non richiede un nuovo visto (comma 8). Alla fine dei nove mesi «il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza».
- Dopo tre mesi di lavoro regolare, con un'offerta di contratto a tempo determinato o indeterminato, il lavoratore «può chiedere allo sportello unico… la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato» (comma 10).
- Chi ha già lavorato una volta negli ultimi cinque anni e ha rispettato le regole ha il diritto di precedenza (comma 9) e il datore può chiedere per lui un nulla osta pluriennale fino a tre anni (comma 11); l'alloggio dato dal datore non può costare più di un terzo della paga (comma 3).
Che cos'è e chi lo chiede
«Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza» (art. 24, comma 1). Due soli settori: i campi e le serre, gli alberghi, i ristoranti, gli stabilimenti balneari, gli impianti sciistici. La domanda è nominativa — il datore indica il lavoratore, che deve trovarsi all'estero — e segue le regole del nulla osta ordinario (art. 22) «ove compatibili», con la precompilazione e il click day (commi 2-bis.1 e 2-bis.2 richiamati), ma con termini più brevi e senza il permesso per attesa occupazione (il comma 11 dell'art. 22 non si applica). Le associazioni di categoria dell'agricoltura e del turismo presentano in blocco per i propri associati e, se hanno firmato il protocollo con il Ministero del Lavoro, senza asseverazione. Le quote stagionali sono la parte più grande del decreto flussi (Il decreto flussi), con click day dedicati (2026: 12 gennaio agricoltura, 9 febbraio turismo) e riserve per i Paesi con accordi.
Il nulla osta e il permesso
«Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote» (comma 2), e in ogni caso se la Questura non risponde in tempo (art. 22, comma 5.01, richiamato). Se il datore ha già assunto lo stesso lavoratore nei cinque anni precedenti e questi ha rispettato le regole, il silenzio dello Sportello per venti giorni vale come accoglimento (comma 6: silenzio-assenso). Il lavoratore chiede il visto, entra, e entro quindici giorni firma il contratto di soggiorno con le modalità a distanza (comma 11 e art. 22, comma 6); il datore comunica l'assunzione all'INPS, «che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma» SIISL (comma 6-bis). Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha la durata del contratto e «il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi» (comma 7). Costa come gli altri permessi (I costi). Nell'attesa del tesserino il lavoratore lavora con la ricevuta. Il permesso stagionale non consente il ricongiungimento, non conta per il lungo periodo e non dà accesso alla NASpI ordinaria (i contributi agricoli danno la disoccupazione agricola, pagata l'anno dopo).
Cambiare datore e restare fino a nove mesi
La stagione del turismo e quella dei campi non coincidono, e la legge dal 2024 permette di cucirle: «fermo restando il limite di nove mesi…, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto… Il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto» (comma 8). In pratica: finito il contratto in un albergo a settembre, il lavoratore ha sessanta giorni per trovare — sulla piattaforma SIISL, dove i datori pubblicano le offerte — una raccolta delle olive o una stagione invernale, e chiede il rinnovo del permesso in Questura con il nuovo contratto, senza nuovo nulla osta e senza tornare al consolato, purché il totale non superi nove mesi in dodici. Anche più datori insieme possono chiedere un nulla osta unico per lo stesso lavoratore (comma 5). Passati i nove mesi, «il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale» (comma 8, ultimo periodo). Chi resta oltre è irregolare e perde il diritto di precedenza.
Il diritto di precedenza e il nulla osta pluriennale
«Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro» (comma 9): il DPCM riserva una parte delle quote stagionali a chi rientra, e la domanda del datore lo indica. Per i lavoratori affidabili il datore può chiedere il nulla osta pluriennale: «il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico… il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale…; sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro» (comma 11). L'art. 5, comma 3-ter, richiede che il lavoratore abbia già avuto un permesso stagionale e sia rientrato regolarmente: il pluriennale vale fino a tre anni, ogni anno il datore — anche un datore diverso dal primo (comma 11) — manda la proposta di contratto, il lavoratore chiede il visto senza passare dal click day, e ogni anno firma il contratto di soggiorno e ha un permesso per la stagione. Il DPCM 2026-2028 riserva 6.000 posti l'anno ai pluriennali. È la strada per le famiglie agricole e gli alberghi che richiamano le stesse persone ogni anno.
La conversione dopo tre mesi
«Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato» (comma 10, come modificato dal DL 145/2024). Fino al 2024 la conversione era possibile solo alla seconda stagione e dentro le quote per conversioni del decreto flussi; oggi bastano tre mesi di lavoro regolare — le buste paga, l'UNILAV, i contributi — e un'offerta di lavoro non stagionale, in qualsiasi settore, e la conversione è fuori dalle quote. La domanda si presenta sul portale ALI allo Sportello unico prima della scadenza del permesso stagionale, con la proposta di contratto del nuovo datore, che deve avere i requisiti ordinari (I requisiti del datore); lo Sportello rilascia il nulla osta alla conversione e la Questura il permesso per lavoro subordinato, di uno o due anni. Da quel momento il lavoratore è un lavoratore ordinario, con l'attesa occupazione, il ricongiungimento e il conto verso il lungo periodo (La conversione). È la conversione più importante del sistema: la maggior parte dei permessi per lavoro subordinato rilasciati negli ultimi anni nasce da uno stagionale.
L'alloggio, la paga, i contributi
«Se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello unico…, unitamente al contratto di soggiorno…, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa… L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore» (comma 3). La paga è quella del contratto collettivo — l'agricolo provinciale per gli operai a tempo determinato, il turismo per alberghi e pubblici esercizi — con contributi INPS versati dal datore; il lavoratore agricolo è iscritto negli elenchi anagrafici e riceve la disoccupazione agricola l'anno successivo in proporzione alle giornate; il lavoratore del turismo ha la NASpI se raggiunge i requisiti. «In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati» (art. 22, comma 13, salvo la regola speciale dell'art. 25 per gli stagionali, che prevede un trattamento previdenziale ridotto). Il nulla osta può essere negato o revocato al datore «oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare», insolvente o inattivo, inadempiente con fisco e contributi, o che ha licenziato per fare posto (comma 12); il permesso è revocato al lavoratore che lavora per fini diversi o con documenti falsi (comma 13).
Le trappole
Il lavoratore stagionale che il datore non assume o assume in nero all'arrivo — il caso più frequente nelle campagne — non ha attesa occupazione, ma ha il nulla osta e il visto: entro i sessanta giorni può cercare un altro datore stagionale tramite SIISL e chiedere il rinnovo, e dopo tre mesi di lavoro regolare presso chiunque può convertire; chi è sfruttato ha l'art. 18-ter (Lavoro nero e sfruttamento). Il lavoratore che resta oltre i nove mesi senza convertire diventa irregolare, e la sua posizione — l'ingresso regolare, il lavoro documentato — vale poco senza un titolo (Uscire dall'irregolarità). Chi paga per il nulla osta stagionale è vittima di una truffa (Le truffe).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 3-ter), 22 (commi 2-bis.1, 2-bis.2, 5.01, 6, 6-bis, 13), 24 (commi 1-13), 25; DPR 394/1999, artt. 30-bis, 31, 38; DL 145/2024 (nuova opportunità entro 60 giorni, SIISL, conversione dopo tre mesi); DL 146/2025; DPCM 2 ottobre 2025 (quote stagionali 88.000/89.000/90.000, 6.000 pluriennali); circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.