Asilo e protezione · Spiegazione
La protezione speciale
È la terza protezione, quella italiana: non lo status di rifugiato né la sussidiaria, ma il permesso di chi non può essere espulso perché nel suo Paese rischia la persecuzione, la tortura o trattamenti inumani. Dal 2020 al 2023 copriva anche il radicamento — lavoro, famiglia, anni in Italia — ed è diventata la via più larga per uscire dall'irregolarità; il decreto Cutro l'ha ristretta e l'ha resa non convertibile. Questa pagina spiega che cosa resta, come si ottiene, che cosa dà e che cosa manca.
In breve
- La protezione speciale spetta a chi non può essere espulso o respinto per i divieti dell'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI — persecuzione «per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali», rischio di «tortura o… trattamenti inumani o degradanti», «violazioni sistematiche e gravi di diritti umani», gli obblighi costituzionali e internazionali dell'art. 5, comma 6 — ma non ha i requisiti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
- Si ottiene solo con la domanda di protezione internazionale: «nei casi in cui non accolga la domanda… e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1…, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”» (art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008). La domanda diretta al Questore, introdotta nel 2020, è stata abolita dal DL 20/2023.
- Il permesso dura due anni, «è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa», ma non è convertibile in permesso per lavoro (art. 6, comma 1-bis, TUI, dopo il DL 20/2023); non consente il ricongiungimento familiare e non conta per il permesso di lungo periodo (art. 9, comma 3, lett. b).
- Il DL 20/2023 ha cancellato dall'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione per il rischio di violazione della vita privata e familiare (il radicamento): per le domande presentate dal 10 marzo 2023 la protezione speciale «per integrazione» non c'è più, salvo la lettura della Cassazione fondata direttamente sugli obblighi internazionali (art. 5, comma 6; art. 8 CEDU) in casi eccezionali; per le domande precedenti vale il vecchio testo, convertibilità compresa.
- Alla scadenza il rinnovo dipende dal parere della Commissione sulla persistenza del rischio; chi nel frattempo ha un lavoro non può convertire e resta legato alla protezione. Le vie d'uscita: la famiglia, lo status di rifugiato o la sussidiaria con una nuova valutazione, la cittadinanza per residenza dopo dieci anni (il permesso conta per la residenza legale).
Da dove viene
Fino al 2018 l'Italia aveva il permesso «per motivi umanitari» (art. 5, comma 6, TUI: «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali»), che copriva ogni situazione di vulnerabilità o di rischio non riconducibile alle due protezioni internazionali, e che le Commissioni concedevano a un quarto dei richiedenti. Il DL 113/2018 (Salvini) lo ha abolito e sostituito con permessi tipizzati — cure mediche, calamità, atti di valore civile, casi speciali — e con una «protezione speciale» di un anno, non convertibile, limitata ai divieti di respingimento dell'art. 19, commi 1 e 1.1. Il DL 130/2020 (Lamorgese) l'ha allargata: due anni, convertibile in lavoro, con il divieto di espulsione esteso a chi rischia una violazione del «diritto al rispetto della propria vita privata e familiare», valutando «la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine», e con la possibilità di chiederla direttamente al Questore senza passare per l'asilo. In due anni e mezzo è diventata la protezione più concessa (decine di migliaia di permessi, molti per radicamento). Il DL 20/2023 (Cutro, dopo il naufragio del 26 febbraio 2023) ha soppresso il periodo sulla vita privata e familiare, la domanda diretta al Questore e la convertibilità, lasciando un istituto simile a quello del 2018 ma di due anni. Il regime transitorio (art. 7, comma 2, DL 20/2023): alle domande presentate prima del 10 marzo 2023 si applica la disciplina precedente, quindi la vita privata e familiare e la convertibilità; il Ministero dell'Interno e la giurisprudenza hanno chiarito che i permessi rilasciati o chiesti prima di quella data restano convertibili in lavoro.
Chi la ottiene oggi
Il presupposto è il divieto di espulsione e respingimento dell'art. 19: «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione» (comma 1); «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» (comma 1.1). In pratica la Commissione la riconosce quando il richiedente non è rifugiato (manca il nesso con i motivi della Convenzione, o c'è una causa di esclusione) né ha diritto alla sussidiaria (manca il «danno grave» individuale o la violenza indiscriminata), ma il rimpatrio lo esporrebbe comunque a trattamenti inumani: la persona esclusa dallo status per un reato grave ma a rischio di tortura; chi tornerebbe in un Paese con violazioni sistematiche senza un rischio individualizzato sufficiente per la sussidiaria; il malato grave che non rientra nell'art. 19, comma 2, lett. d-bis; le situazioni di estrema povertà e privazione che la Corte europea qualifica come trattamento inumano (rare); il richiamo agli «obblighi costituzionali o internazionali» dell'art. 5, comma 6, che la Cassazione continua a usare per il radicamento eccezionale — anni di lavoro regolare, famiglia in Italia, nessun legame con il Paese — fondandolo sull'art. 8 CEDU, con orientamenti non uniformi tra le sezioni e tra i tribunali (alcuni la riconoscono, molti no dopo il 2023). La valutazione è individuale e attuale; le informazioni sui Paesi d'origine contano come per l'asilo (Il colloquio). Prima di negare tutto, la Commissione deve pronunciarsi sulla protezione speciale d'ufficio (art. 32, comma 3) e verificare con il Questore i divieti dell'art. 19, comma 2 (art. 27, comma 2-bis) (Chi non può essere espulso).
La procedura
Dal 2023 c'è una sola porta: la domanda di protezione internazionale (Chiedere asilo). Non si può chiedere la protezione speciale al Questore né dire alla Commissione «voglio solo la speciale»: la Commissione esamina la domanda per intero e, «nei casi in cui non accolga la domanda… e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1…, trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga» (art. 32, comma 3). La decisione è un rigetto della protezione internazionale con la trasmissione al Questore: chi la riceve può impugnare il rigetto per ottenere lo status o la sussidiaria (trenta giorni) e intanto ritirare il permesso in Questura. Anche il giudice del ricorso contro il diniego totale può riconoscere la protezione speciale e ordinare al Questore il rilascio. Chi è già in Italia da anni senza documenti e chiede asilo oggi per avere la speciale deve sapere che la domanda tardiva pesa sulla credibilità (art. 3, comma 5, lett. d, D.Lgs. 251/2007), che dal 2026 il rigetto vale come espulsione (art. 32, comma 4), e che la Commissione applicherà il testo del 2023: senza un rischio nel Paese, la domanda non porta nulla. Il permesso si ritira in Questura con la comunicazione della Commissione, il passaporto o, in mancanza, la dichiarazione di identità; e si pagano il tesserino e il bollo; il contributo dell'art. 5, comma 2-ter, è dovuto secondo la prassi della Questura, perché la protezione speciale non è nell'elenco delle esenzioni (che nomina asilo, richiesta asilo, sussidiaria, cure mediche e i casi speciali) e le Questure la trattano in modo non uniforme. Dura due anni dal rilascio.
Che cosa dà e che cosa no
- Lavoro: sì, subordinato e autonomo, senza limiti (art. 32, comma 3); il datore assume con la comunicazione ordinaria.
- Sanità, scuola, servizi: iscrizione obbligatoria al SSN, residenza, carta d'identità, patente, conto corrente, prestazioni sociali riservate ai titolari di permessi di almeno un anno; per l'assegno di inclusione e altre prestazioni che richiedono il lungo periodo, no (Assegno unico, ADI, bonus).
- Viaggi: il titolare può avere il passaporto del proprio Paese; se non può chiederlo, il titolo di viaggio per stranieri è discrezionale della Questura (non è previsto come per i rifugiati); in Schengen si viaggia con passaporto e permesso per novanta giorni (Viaggiare).
- Famiglia: il ricongiungimento non è consentito, perché la protezione speciale non è tra i permessi che vi danno diritto (art. 28, comma 1: lavoro, protezione internazionale, studio, religione, famiglia), e per la stessa ragione non c'è la coesione familiare. I figli minori conviventi hanno però il permesso per motivi familiari (art. 31, comma 1).
- Conversione: no. L'art. 6, comma 1-bis, elenca i permessi convertibili in lavoro e dal DL 20/2023 la protezione speciale non c'è più (lettera a abrogata); chi trova un lavoro stabile resta titolare di protezione speciale finché la rinnova. Fanno eccezione i permessi chiesti o rilasciati prima del 10 marzo 2023, convertibili con i requisiti (regime transitorio del DL 20/2023, come applicato dal Ministero dell'Interno e dai tribunali).
- Lungo periodo: escluso — l'art. 9, comma 3, lett. b, TUI, esclude chi «soggiorna a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero è titolare dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
- Cittadinanza: il permesso è soggiorno legale e conta per i dieci anni di residenza della cittadinanza per residenza, se accompagnato dall'iscrizione anagrafica.
Il rinnovo e la fine
Il permesso «è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale» (art. 32, comma 3): alla scadenza il titolare presenta la domanda di rinnovo in Questura (kit o appuntamento, novanta giorni prima), la Questura chiede alla Commissione se il rischio persiste, la Commissione valuta — di regola senza nuovo colloquio, salvo che emergano elementi — e il permesso è rinnovato per altri due anni o negato con un provvedimento del Questore impugnabile davanti alla sezione specializzata del tribunale (trenta giorni; il ricorso sospende). Nell'attesa del parere il titolare ha la ricevuta e lavora. Il diniego del rinnovo per cessazione del rischio (il Paese è cambiato, la situazione personale è cambiata) segue le regole della cessazione (Cessazione, revoca, rinuncia). La revoca e il diniego del rinnovo sono possibili per motivi di ordine pubblico e sicurezza, con il bilanciamento dell'art. 5, comma 5, e sempre nel rispetto dei divieti dell'art. 19: chi non può essere rimandato nel suo Paese non può essere privato del titolo per essere lasciato irregolare, salvo l'espulsione verso uno Stato terzo sicuro. Il titolare che ottiene un permesso ad altro titolo — famiglia, per esempio, sposando un cittadino italiano o ricongiungendosi come figlio — passa a quel permesso; il titolare che ha diritto allo status di rifugiato o alla sussidiaria per fatti nuovi presenta una nuova domanda (non «reiterata» se ci sono elementi nuovi: La domanda reiterata). Il permesso per protezione speciale non decade per un viaggio all'estero né per la perdita del lavoro.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 5, 6), 6 (comma 1-bis), 9 (comma 3, lett. b), 19 (commi 1, 1.1, 1.2), 28 (comma 1), 29 (comma 10), 31; D.Lgs. 25/2008, artt. 27 (comma 2-bis), 32 (commi 3, 3-bis, 4), 35-bis; DL 113/2018, conv. L. 132/2018; DL 130/2020, conv. L. 173/2020; DL 10 marzo 2023, n. 20, conv. L. 5 maggio 2023, n. 50, artt. 7 e 7-bis (modifiche all'art. 19 e regime transitorio); CEDU, artt. 3 e 8; Corte cost., sent. 194/2019; Cass., sez. I, orientamenti 2023-2026 sulla vita privata e familiare dopo la riforma. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.