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Irregolarità ed espulsione · Spiegazione

Chi non può essere espulso

L'espulsione ha limiti scritti nella legge, e non sono pochi: nessuno può essere rimandato dove rischia la persecuzione o la tortura; i minori, i lungo-soggiornanti, chi convive con un coniuge o un parente italiano, le donne incinte e i malati gravi non possono essere espulsi dal Prefetto. Alcuni di questi divieti danno anche un permesso. Questa pagina li elenca, con le sentenze che li hanno allargati, e dice che cosa si deve provare e a chi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. Divieti assoluti (valgono contro ogni espulsione, anche del Ministro, e contro il respingimento e l'estradizione): «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto» (art. 19, comma 1, TUI); e «qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti», tenendo conto «di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» (comma 1.1). Sbocco: la protezione speciale (comma 1.2; art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008).
  2. Divieti relativi (contro l'espulsione del Prefetto e del giudice, non contro quella del Ministro per ordine pubblico e sicurezza): «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto…; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» (comma 2).
  3. La Corte costituzionale ha esteso il divieto della gravidanza al marito convivente (sent. 376/2000); la Cassazione ha chiarito che «conviventi con… il coniuge» richiede la convivenza effettiva; il figlio minore italiano rende il genitore non espellibile per la lett. c e gli dà il permesso della lett. d dell'art. 30.
  4. Chi rientra nei divieti relativi ha un permesso: per minore età o per motivi familiari (minori), per motivi familiari (conviventi con italiani: art. 28, comma 1, lett. b, DPR 394/1999), per cure mediche (gravidanza e malattia: art. 28, comma 1, lett. c; art. 19, comma 2, lett. d-bis).
  5. L'esecuzione dell'espulsione verso disabili, anziani, minori, genitori soli con figli minori, vittime di gravi violenze deve avvenire «con modalità compatibili con le singole situazioni personali» (comma 2-bis). E ogni espulsione del Prefetto deve tenere conto dei legami familiari e della durata del soggiorno (art. 13, comma 2-bis) per chi ha esercitato il ricongiungimento.

I divieti assoluti: non-respingimento

Il primo limite è il principio di non-refoulement della Convenzione di Ginevra (art. 33) e dell'art. 3 della CEDU, scritto nell'art. 19: nessuno «in nessun caso» può essere espulso, respinto o estradato verso uno Stato dove rischia la persecuzione per uno dei motivi elencati — «razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali» — o il rinvio a catena verso un tale Stato (comma 1), né dove rischia «di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti», valutando anche «l'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» (comma 1.1). Il divieto è assoluto: vale anche per chi è pericoloso, anche per il terrorista, anche per l'espulsione ministeriale (Corte EDU, Saadi c. Italia, 2008), e anche per chi è escluso dallo status di rifugiato per reati gravi, che non può essere rimandato a morire ma non ha diritto al permesso di rifugiato. Il rischio va provato in modo individuale ma con lo standard dell'asilo (la credibilità, le informazioni sui Paesi d'origine): il rischio per l'omosessuale in un Paese che punisce l'omosessualità, per il disertore, per la donna che rischia la mutilazione genitale o il matrimonio forzato, per l'oppositore, per chi appartiene a un gruppo perseguitato; e le violazioni sistematiche di un Paese (l'Afghanistan, la Siria, l'Eritrea, la Libia) sono da sole un ostacolo per molti. Lo sbocco: chi si trova in queste condizioni chiede la protezione internazionale — che copre lo stesso terreno con lo status di rifugiato e la sussidiaria — e se la Commissione territoriale la nega ma riconosce il rischio dell'art. 19, commi 1 e 1.1, «trasmette… gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale» (comma 1.2), di due anni, rinnovabile, con lavoro, oggi non più convertibile (La protezione speciale). Il DL 20/2023 ha cancellato dal comma 1.1 il divieto di espulsione per il rischio di violazione della vita privata e familiare (il radicamento in Italia: lavoro, famiglia, anni di presenza), che dal 2020 al 2023 aveva dato decine di migliaia di permessi; la giurisprudenza continua però ad applicare direttamente l'art. 8 CEDU e l'art. 5, comma 6, TUI («obblighi costituzionali o internazionali dello Stato») per casi di radicamento eccezionale, e la Cassazione ha ammesso che la protezione speciale per vita privata e familiare resti riconoscibile per le domande presentate prima del 10 marzo 2023 e, con motivazione rafforzata, in base agli obblighi internazionali. Il giudice di pace che convalida l'espulsione e il giudice del ricorso devono verificare l'art. 19 d'ufficio, anche se lo straniero non ha chiesto asilo (Cass., ord. 2019-2024), e la domanda di asilo presentata dopo il decreto di espulsione ne sospende l'esecuzione fino alla decisione, salvo che sia manifestamente strumentale.

I divieti relativi: chi il Prefetto non può espellere

Il comma 2 elenca categorie che il Prefetto e il giudice penale non possono espellere, «salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1» (l'espulsione del Ministro per ordine pubblico e sicurezza dello Stato, che resta possibile). a) I minori di diciotto anni, «salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi»: il minore non è mai espulso da solo; se è solo ha il permesso per minore età e il rimpatrio assistito è deciso solo dal Tribunale per i minorenni nel suo interesse (art. 33 TUI; L. 47/2017) (I minori non accompagnati). b) I titolari di carta di soggiorno, cioè del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, «salvo il disposto dell'articolo 9»: possono essere espulsi solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per pericolosità qualificata, con la valutazione dell'età, della durata del soggiorno, delle conseguenze per la famiglia e dei legami con il Paese d'origine (art. 9, commi 10 e 11) (Il lungo periodo). c) I conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiani: il coniuge (la Cassazione richiede la convivenza effettiva, non la sola separazione formale; il matrimonio di comodo non protegge), i genitori, i figli, i nonni, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle italiani con cui si convive. Il genitore straniero del figlio minore italiano che convive con lui rientra qui, e ha il permesso della lett. d dell'art. 30 (Il genitore di figlio italiano); il familiare di italiano ha inoltre la tutela del D.Lgs. 30/2007 (art. 23), che consente l'allontanamento solo per motivi imperativi. La convivenza si prova con la residenza, e in mancanza con ogni mezzo. d) Le donne in gravidanza e nei sei mesi dopo la nascita «del figlio cui provvedono»: la Corte costituzionale (sent. 376/2000) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non estendeva il divieto «al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio», per non separare la famiglia nel momento della nascita; la Cassazione ha applicato l'estensione anche al convivente non coniugato che sia padre. La donna ha il permesso per cure mediche (art. 28, comma 1, lett. c, DPR 394/1999) fino ai sei mesi del bambino, e il compagno lo stesso; scaduto, il permesso non si converte, e la famiglia deve avere un'altra via (l'asilo, il matrimonio, i figli italiani se il padre è italiano). d-bis) I malati gravi: chi versa «in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro» ha «un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni…, valido solo nel territorio nazionale»: la norma del 2020 parlava di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»; il DL 20/2023 l'ha ristretta alle patologie «di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» e ha tolto la convertibilità. Il certificato deve dire tre cose: la patologia grave, la non curabilità adeguata nel Paese (con riferimento alla disponibilità e all'accesso alle cure, non alla loro esistenza teorica), il pregiudizio rilevante del rientro. La Cassazione applica qui l'art. 3 CEDU come letto dalla Corte europea in Paposhvili c. Belgio (2016): il rischio di un declino grave, rapido e irreversibile della salute per mancanza di cure.

Le altre protezioni contro l'espulsione

  • Il ricongiunto. «Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto…, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» (art. 13, comma 2-bis): l'espulsione del ricongiunto rimasto senza permesso deve essere motivata su questi elementi, e la Corte costituzionale (sent. 202/2013) ha esteso il bilanciamento a chiunque abbia legami familiari effettivi in Italia, anche senza ricongiungimento formale.
  • Il richiedente asilo. Non può essere espulso finché la domanda è pendente (art. 7 D.Lgs. 25/2008), salvo i casi di sicurezza; l'espulsione eventualmente disposta è sospesa.
  • Le vittime di tratta, violenza domestica, sfruttamento (artt. 18, 18-bis, 18-ter) e i minori in affido hanno i permessi dei casi speciali; il genitore autorizzato dal Tribunale per i minorenni ex art. 31, comma 3, non è espellibile per la durata dell'autorizzazione.
  • I vulnerabili (comma 2-bis): «il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate»: non un divieto, ma un limite alle modalità (no trattenimento nei CPR ordinari, accompagnamento adeguato).
  • I cittadini UE e i loro familiari non sono soggetti all'espulsione del Testo Unico ma all'allontanamento del D.Lgs. 30/2007, con soglie crescenti secondo la durata del soggiorno (L'allontanamento dei cittadini UE).

Come si fa valere

I divieti si fanno valere in tre momenti. Prima: chiedendo il permesso corrispondente (cure mediche, famiglia, protezione) alla Questura, con la documentazione, così che l'espulsione non sia mai disposta; la Questura deve rilasciare il permesso «quando la legge dispone il divieto di espulsione» (art. 28 DPR 394/1999). Al momento: davanti al giudice di pace che convalida l'accompagnamento o il trattenimento, nelle quarantotto ore, con il difensore, producendo il certificato medico, il certificato di gravidanza, l'atto di nascita del figlio italiano, la residenza con il coniuge italiano, la domanda di asilo — il giudice non convalida se il divieto emerge. Dopo: con il ricorso contro l'espulsione entro trenta giorni (sessanta se all'estero) allo stesso giudice, che annulla il decreto (Il ricorso contro l'espulsione), o con l'istanza di revoca al Prefetto per fatti sopravvenuti. I divieti relativi non cancellano l'irregolarità di per sé — chi non è espellibile ma non ha titolo resta in un limbo — e la loro utilità è di condurre al permesso che ciascuno di essi porta con sé (Come si esce dall'irregolarità).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 6), 9 (commi 10-11), 13 (commi 1, 2-bis), 18, 18-bis, 18-ter, 19 (commi 1, 1.1, 1.2, 1-bis, 2, 2-bis), 31 (comma 3), 33; DPR 394/1999, art. 28; D.Lgs. 25/2008, artt. 7, 32 (comma 3); D.Lgs. 30/2007, artt. 20, 23; L. 47/2017; DL 130/2020 e DL 20/2023 (modifiche all'art. 19); Convenzione di Ginevra 1951, art. 33; CEDU, artt. 3 e 8; Corte cost., sent. 376/2000 (marito convivente), 202/2013 (legami familiari), 250/2010; Corte EDU, Saadi c. Italia (2008), Paposhvili c. Belgio (GC, 13 dicembre 2016); Cass., sez. I, giurisprudenza 2023-2026 sulla protezione speciale dopo il DL 20/2023. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.