Il permesso di soggiorno · Procedura
Il rinnovo: quando, come, con quali documenti
Il rinnovo è la pratica che ogni straniero fa più volte nella vita in Italia, e quella in cui si perdono più permessi: per un reddito non documentato, per un passaporto scaduto, per una domanda spedita tardi. Dal 22 maggio 2026 il termine per chiederlo è di novanta giorni prima della scadenza. Questa pagina mette in fila le regole e i documenti, tipo per tipo.
In breve
- La domanda di rinnovo si presenta al questore della provincia in cui dimori almeno novanta giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, TUI, modificato dal D.Lgs. 83/2026). Per la maggior parte dei permessi si usa il kit postale.
- La Questura verifica gli stessi requisiti del rilascio: il motivo (lavoro, famiglia, studio…), il reddito, l'alloggio se richiesto, il passaporto, l'assenza di condanne ostative (art. 5, commi 4 e 5).
- Il nuovo permesso non può durare più del primo rilascio, ma per lavoro, lavoro autonomo e famiglia ogni rinnovo può arrivare a tre anni (art. 5, commi 3-bis, 3-quater, 3-sexies) e decorre dalla scadenza del precedente.
- Chi chiede il rinnovo in ritardo non perde il diritto: la Questura valuta i requisiti. Ma oltre sessanta giorni dopo la scadenza, senza domanda, scatta l'espulsione (art. 13, comma 2, lett. b).
- Il rinnovo è negato se il soggiorno è stato interrotto per più di sei mesi continuativi (o per più della metà della validità, per i permessi di almeno due anni), salvo gravi motivi (art. 13, comma 4, DPR 394/1999).
Quando
La legge chiede di presentare la domanda «almeno novanta giorni prima della scadenza» (art. 5, comma 4, TUI). Fino al 21 maggio 2026 il termine era di sessanta giorni; il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, lo ha portato a novanta insieme al termine di decisione della Questura, che pure è passato da sessanta a novanta giorni (comma 9). Le pagine dei ministeri e delle Questure non sono state tutte aggiornate: se leggi ancora «sessanta giorni», è il testo vecchio.
Il termine dei novanta giorni serve a te, non alla Questura: presentare prima significa avere la ricevuta prima e non arrivare alla scadenza scoperto. Chi presenta la domanda dopo la scadenza non ha perso il diritto al rinnovo: la Questura deve valutare se i requisiti ci sono, e il ritardo, da solo, non è motivo di diniego secondo una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata. Il limite vero è nell'art. 13, comma 2, lettera b): è espulso lo straniero che si è trattenuto in Italia con il permesso «scaduto da più di sessanta giorni» senza chiederne il rinnovo. Sessanta giorni dopo la scadenza, quindi, la domanda va fatta comunque, e in Questura si spiega il ritardo.
Come
La domanda passa dal kit postale per quasi tutti i permessi; il modulo 1 va compilato con la casella «rinnovo» e il motivo del permesso che si rinnova, il modulo 2 con i dati del lavoro o del familiare. Si allegano in fotocopia il passaporto, il permesso in scadenza, il codice fiscale e i documenti del motivo, e si paga il bollettino (i costi). La ricevuta ti copre dal giorno della spedizione (La ricevuta); la Questura ti convoca per le impronte e i documenti originali (art. 5, comma 4-bis; L'appuntamento in Questura).
Il regolamento prevede che la domanda sia presentata «in duplice esemplare» e che il reddito possa essere dichiarato con una dichiarazione sostitutiva temporanea, verificata poi d'ufficio (art. 13, commi 1 e 2-bis, DPR 394/1999): in pratica le Questure vogliono comunque i documenti del reddito, e conviene allegarli.
I documenti, tipo per tipo
| Permesso | Oltre a passaporto, permesso in scadenza, codice fiscale e bollettino |
|---|---|
| Lavoro subordinato | Contratto o comunicazione UNILAV in corso, ultime buste paga, CU o dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; se il lavoro è finito, la domanda va fatta per attesa occupazione con l'iscrizione al Centro per l'impiego. |
| Lavoro autonomo | Partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio o all'albo, dichiarazione dei redditi, versamenti INPS, per le società la visura; reddito non inferiore all'assegno sociale. |
| Motivi familiari | Permesso del familiare con cui si convive (il rinnovo va «insieme», art. 30, comma 3), stato di famiglia o certificato di matrimonio, reddito del nucleo secondo l'art. 29, comma 3, lett. b; l'alloggio idoneo non viene chiesto al rinnovo in modo uniforme, ma molte Questure lo pretendono. |
| Studio | Iscrizione all'anno in corso, esami sostenuti (almeno uno il primo anno, due nei successivi, art. 14 DPR 394/1999), mezzi di sussistenza, assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSN, alloggio. |
| Residenza elettiva | Redditi da fonti stabili non lavorative dell'anno, alloggio, copertura sanitaria. |
| Protezione speciale | Domanda in Questura, non con il kit; la Questura chiede il parere della Commissione territoriale (art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008). |
| Asilo e protezione sussidiaria | In Questura; per la sussidiaria la verifica della permanenza delle condizioni (art. 23 D.Lgs. 251/2007). |
| Lungo periodo | Non si rinnova: la carta a tempo indeterminato va solo sostituita ogni dieci anni con nuove foto (art. 9, comma 2). |
Il reddito e l'alloggio
Il requisito che fa cadere più rinnovi è il reddito: l'art. 5, comma 5, dice che il rinnovo è rifiutato «quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno», e per i permessi di lavoro e famiglia il requisito è un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari (art. 6, comma 5; art. 13, comma 2-bis, DPR 394/1999). La misura è l'assegno sociale, 7.101,12 euro l'anno nel 2026, e la pagina Il reddito minimo spiega come si calcola, quali redditi contano e come si difende chi ha avuto un anno difficile. Il Consiglio di Stato ripete da anni che la valutazione deve essere anche prognostica — un contratto nuovo conta anche se l'anno scorso il reddito era basso — e che i legami familiari vanno pesati prima di negare (Corte cost., sent. 202/2013).
L'alloggio idoneo è requisito di legge per il ricongiungimento (art. 29, comma 3, lett. a) e per il contratto di soggiorno (art. 5-bis), non per il rinnovo in generale; quando una Questura lo chiede al rinnovo di un permesso per lavoro, si può presentare il contratto di affitto registrato o la dichiarazione di ospitalità (Idoneità alloggiativa e ospitalità).
Quanto dura il nuovo permesso, e da quando
La regola generale è che il rinnovo ha una durata «non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale» (art. 5, comma 4); le regole speciali dei commi 3-bis, 3-quater e 3-sexies consentono però rinnovi fino a tre anni per lavoro subordinato, lavoro autonomo e famiglia, e il permesso per studio segue la durata del corso. Nella prassi molte Questure rinnovano per la durata del contratto o per due anni: la durata più lunga si può chiedere espressamente nella domanda. Il nuovo permesso decorre dalla scadenza del precedente, non dalla consegna: un permesso biennale scaduto il 1° marzo e consegnato a novembre scade il 1° marzo di due anni dopo. Se la consegna arriva quando il nuovo permesso è già vicino alla scadenza, la Questura, su richiesta, rilascia direttamente il rinnovo successivo o applica la durata dal momento della decisione: dipende dalla Questura, e conviene chiederlo al ritiro.
Le assenze
Il permesso non può essere rinnovato se lo straniero «ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità», salvo che l'interruzione dipenda da obblighi militari o da «altri gravi e comprovati motivi» (art. 13, comma 4, DPR 394/1999). Una malattia lunga, l'assistenza a un genitore, una gravidanza a rischio nel Paese d'origine sono i gravi motivi che le Questure accettano se documentati. Per il lungo periodo le regole sono diverse e più larghe (Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo).
Se la Questura dice no
Prima del diniego arriva il preavviso di rigetto con dieci giorni per rispondere; poi il decreto, impugnabile al TAR entro sessanta giorni (al tribunale ordinario per i permessi familiari). Tutto in Diniego e revoca del permesso. Se invece non arriva niente per mesi, la strada è in Il permesso non arriva.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 3-bis, 3-quater, 3-sexies, 4, 4-bis, 5, 9, 9-bis), 6 (comma 5), 13 (comma 2, lett. b), 22 (comma 11), 29 (comma 3), 30 (comma 3); D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, artt. 1 e 4; DPR 394/1999, artt. 13 e 14; D.Lgs. 25/2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. 251/2007, art. 23; INPS, circolare 19 dicembre 2025, n. 153 (assegno sociale 2026: 546,24 euro mensili); Corte cost., sent. 202/2013. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.