Il permesso di soggiorno · Il traguardo
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Dopo cinque anni di permessi rinnovati uno dopo l'altro, la legge offre un documento diverso: a tempo indeterminato, senza più rinnovi, con più diritti e con un solo esame di italiano. È la vecchia «carta di soggiorno», oggi permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Questa pagina spiega chi può chiederlo, chi è escluso, come si contano i cinque anni e che cosa lo fa perdere.
In breve
- Serve un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, un reddito non inferiore all'assegno sociale (7.101,12 euro nel 2026) e, se si chiede anche per la famiglia, il reddito del ricongiungimento e un alloggio idoneo (art. 9, comma 1, TUI).
- Serve superare il test di italiano A2 (comma 2-bis), tranne per chi ha una protezione internazionale e per i ricercatori.
- Non possono chiederlo studenti, titolari di permessi per protezione temporanea, cure mediche, calamità, casi speciali, valore civile, protezione speciale, richiedenti asilo e chi ha permessi di breve durata (comma 3).
- La carta vale dieci anni (cinque per i minori) e si sostituisce alla scadenza con nuove foto: lo status è permanente (comma 2). Si perde con dodici mesi consecutivi fuori dall'Unione o sei anni fuori dall'Italia (comma 7).
- Dà diritto a lavorare senza contratto di soggiorno, alle prestazioni sociali, alla casa popolare, all'ingresso senza visto (comma 12), e protegge dall'espulsione, che diventa possibile solo per gravi motivi (comma 10).
I cinque anni
Il requisito è «il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità» (art. 9, comma 1). Contano i permessi di ogni tipo, con due esclusioni di legge: i permessi di breve durata e quelli di chi gode di uno status diplomatico non si computano (comma 5, che rimanda alle lettere d ed e del comma 3). Gli anni con permesso per studio contano: la legge esclude gli studenti dalla possibilità di chiedere la carta mentre sono studenti (comma 3, lett. a), ma non toglie i loro anni dal conto, e chi passa da studio a lavoro li porta con sé. Per chi ha ottenuto la protezione internazionale il conto parte dal giorno della domanda di asilo (comma 5-bis).
Le assenze non interrompono i cinque anni se sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano in tutto dieci mesi nel quinquennio, oppure se dipendono da obblighi militari, gravi motivi di salute o altri gravi e comprovati motivi (comma 6). I periodi coperti dalla ricevuta in attesa del rinnovo sono soggiorno regolare per legge (art. 5, comma 9-bis) e non spezzano la continuità.
Il reddito e l'alloggio
Per sé serve «un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale», cioè 7.101,12 euro nel 2026 (Il reddito minimo). Se si chiede la carta anche per i familiari — quelli dell'art. 29, comma 1: coniuge, figli minori, figli maggiorenni invalidi, genitori a carico — il reddito sale secondo la scala del ricongiungimento (metà assegno sociale in più per ciascuno) e serve un alloggio «che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» o con l'idoneità igienico-sanitaria accertata dalla ASL (comma 1; Idoneità alloggiativa). Per sé soli l'alloggio non è richiesto. Ai titolari di protezione internazionale non si chiede l'idoneità dell'alloggio nemmeno per la famiglia, ma solo l'indicazione di una residenza; per i vulnerabili l'alloggio gratuito concesso da enti conta come reddito figurativo al quindici per cento (comma 1-ter).
Il test di italiano
Il rilascio «è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana» (comma 2-bis), disciplinato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2010: livello A2 del Quadro comune europeo, prova di comprensione e scrittura, iscrizione on line e sessione in Prefettura o nei CPIA. Sono esenti chi ha già una certificazione A2 o superiore di un ente riconosciuto, chi ha un titolo di studio italiano, chi ha frequentato con esito positivo i corsi dei CPIA, i minori di quattordici anni e chi ha gravi limitazioni certificate. La legge esenta espressamente i titolari di protezione internazionale (comma 2-ter) e i ricercatori (comma 2-bis, secondo periodo). Il test, l'Accordo di integrazione e i crediti sono spiegati in Il test di italiano A2 e l'Accordo di integrazione.
Chi non può chiederlo
Il comma 3 elenca chi resta fuori, anche con cinque anni di soggiorno: chi soggiorna per studio o formazione professionale; chi ha un permesso per protezione temporanea, per cure mediche, o uno dei permessi degli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22 comma 12-quater (oggi 18-ter) e 42-bis, o per protezione speciale (il permesso dell'art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008), o ha chiesto uno di questi permessi ed è in attesa; chi ha chiesto la protezione internazionale e aspetta la decisione definitiva; chi ha un permesso di breve durata; il personale diplomatico e consolare. Lo studente che vuole la carta deve prima convertire il permesso in lavoro; il titolare di protezione speciale non ha una via, perché il suo permesso non è nemmeno convertibile (La protezione speciale).
La pericolosità e le condanne
La carta «non può essere rilasciata agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»; nel valutare la pericolosità si tiene conto dell'appartenenza alle categorie del codice antimafia e delle condanne «anche non definitive» per i reati dell'art. 380 c.p.p. e, se non colposi, dell'art. 381, ma il questore deve tenere conto «altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero» (comma 4). Non c'è automatismo: una condanna vecchia con una vita regolare dopo non basta a negare, e il diniego che non pesa l'inserimento è annullabile. La pagina Condanne penali e permesso entra nel dettaglio dei reati.
Come si chiede
Con il kit postale, barrando «permesso UE per soggiornanti di lungo periodo», con il contributo di 100 euro più i 30,46 del supporto elettronico, il bollo e le spese postali (i costi). Si allegano passaporto, permesso, documenti del reddito degli ultimi anni, certificato del casellario e dei carichi pendenti (molte Questure li acquisiscono d'ufficio), l'attestato del test o il titolo che ne esenta, e per i familiari lo stato di famiglia e l'idoneità dell'alloggio. Il termine di rilascio è di novanta giorni (comma 2). Il permesso ordinario resta valido nell'attesa, e se scade si rinnova.
Che cosa dà
Oltre a quanto spetta a ogni straniero regolare, il titolare può: entrare in Italia senza visto e circolare liberamente; svolgere qualunque lavoro subordinato o autonomo salvo quelli riservati ai cittadini, senza il contratto di soggiorno; accedere alle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, alla sanità, alla scuola, ai servizi pubblici e alle case popolari, «salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza»; partecipare alla vita pubblica locale nelle forme previste (comma 12). La carta è documento di identificazione personale (comma 2). Molte prestazioni sociali che la legge riserva ai «lungo soggiornanti» — l'assegno unico senza requisiti aggiuntivi, alcune misure regionali — dipendono da questo status (Assegno unico, assegno di inclusione, bonus).
In un altro Stato dell'Unione il lungo soggiornante italiano può soggiornare oltre tre mesi per lavoro, studio o altri motivi, chiedendo lì un permesso secondo la direttiva 2003/109 (art. 9-bis TUI per il caso simmetrico di chi arriva in Italia con la carta di un altro Stato; Mobilità intra-UE). Non è la libera circolazione dei cittadini europei: è una corsia agevolata.
La revoca e l'espulsione
La carta è revocata se acquisita con frode, in caso di espulsione, quando vengono a mancare le condizioni del comma 4 (pericolosità), in caso di assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi, o quando un altro Stato membro rilascia il proprio permesso di lungo periodo e comunque dopo sei anni di assenza dall'Italia (comma 7). Chi la perde per assenza può riacquistarla con tre anni di permesso invece di cinque (comma 8); chi la perde per altri motivi e non è espulso riceve un permesso di altro tipo (comma 9).
L'espulsione del lungo soggiornante è possibile solo «per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato», disposta dal Ministro dell'Interno, o dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, tenendo conto dell'età, della durata del soggiorno, delle conseguenze per la famiglia e dei legami con il Paese d'origine (commi 10 e 11). È una protezione forte: il permesso ordinario si perde per un reddito mancante, la carta no.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, art. 9 (commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), art. 9-bis, art. 5 (comma 9-bis), art. 29 (comma 1); D.M. Interno 4 giugno 2010 (test di conoscenza della lingua italiana); direttiva 2003/109/CE; D.Lgs. 25/2008, art. 32, comma 3; INPS, circolare 153/2025 (assegno sociale 2026); Portale Immigrazione, tabelle costi. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.