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Famiglia · Procedura

Coesione familiare: il familiare è già in Italia

Il ricongiungimento è pensato per chi sta all'estero. Ma spesso il familiare è già qui: con un permesso per studio, per lavoro, per un altro motivo, o entrato da turista. Per lui la legge prevede la coesione familiare: gli stessi requisiti del ricongiungimento, senza visto e senza consolato, con la conversione del permesso che ha in permesso per famiglia. Questa pagina spiega chi può usarla, con quali permessi, e la finestra di un anno.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  1. Il permesso per motivi familiari è rilasciato «al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari» (art. 30, comma 1, lett. c, TUI).
  2. «La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare» (stessa lettera): la finestra è larga, e copre chi ha un permesso appena scaduto.
  3. I requisiti sono quelli del ricongiungimento: il familiare rientra nell'elenco dell'art. 29, comma 1; chi lo «accoglie» ha un permesso di almeno un anno tra quelli dell'art. 28, il reddito e l'alloggio; per il coniuge e i genitori i due anni di soggiorno (art. 28, comma 1-bis).
  4. Il familiare deve essere «regolarmente soggiornante»: con un permesso, con la ricevuta, o — secondo la prassi di molte Questure e la giurisprudenza — con un visto turistico in corso; non irregolare.
  5. «Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare».

Che cos'è

La lettera c) dell'art. 30, comma 1, è la via «interna» al ricongiungimento: invece del nulla osta, del visto e dell'ingresso, il familiare che è già in Italia con un titolo di soggiorno chiede alla Questura di trasformare quel titolo in un permesso per motivi familiari, a condizione di avere «i requisiti per il ricongiungimento» con il familiare che vive qui. È la strada dello studente che si sposa con una lavoratrice regolare, del lavoratore stagionale il cui coniuge ha un permesso per lavoro, del figlio maggiorenne invalido entrato con un visto, del genitore anziano venuto con un visto turistico. Il permesso che ne esce è quello per motivi familiari, con la stessa durata del permesso del familiare, il lavoro pieno e la conversione libera (Il permesso per motivi familiari).

I requisiti

Sono «i requisiti per il ricongiungimento», cioè quelli degli artt. 28 e 29 applicati a chi accoglie e a chi è accolto. Chi accoglie deve avere una carta di soggiorno o un permesso di almeno un anno per lavoro, protezione, studio, motivi religiosi o famiglia (art. 28, comma 1), il reddito dell'art. 29, comma 3, lett. b (assegno sociale più la metà per ogni familiare: La tabella), l'alloggio idoneo (Idoneità alloggiativa) e, per il coniuge, i figli maggiorenni invalidi e i genitori, i due anni di soggiorno legale ininterrotto (art. 28, comma 1-bis). Chi è accolto deve rientrare nell'elenco dell'art. 29, comma 1 — coniuge maggiorenne non separato, figli minori, figli maggiorenni invalidi totali, genitori a carico nelle condizioni previste — e deve essere «regolarmente soggiornante»: la lettera c) non dice con quale titolo, e qui sta la variabilità. Se il familiare che accoglie è un cittadino italiano o dell'Unione, la coesione è superata dalle regole più favorevoli del decreto 30/2007 e del permesso di cinque anni: nessun reddito, nessun alloggio (Sposare un cittadino italiano).

Con quale permesso si può chiedere

La norma parla di «titolo di soggiorno originariamente posseduto», da convertire, e di un anno dalla sua scadenza per chiedere: presuppone un permesso, anche scaduto da meno di un anno. Le Questure ammettono senza discussione la coesione da permessi per studio, lavoro, lavoro stagionale, attesa occupazione, ricerca, residenza elettiva, casi speciali, richiesta asilo con permesso; e con la ricevuta di rinnovo. Il visto turistico in corso di validità è il caso controverso: il turista è «regolarmente soggiornante» nei novanta giorni, ma non ha un «titolo di soggiorno» da convertire; le circolari del Ministero dell'Interno del 2007 ammettono la coesione per il coniuge e per i figli minori entrati con un visto Schengen, purché la domanda sia presentata durante la validità del visto, e la prassi di molte Questure la segue; altre la rifiutano e rimandano al ricongiungimento dall'estero. Il tribunale ordinario, competente per i dinieghi in materia di unità familiare, ha spesso dato ragione al familiare, con l'argomento che la coesione non richiede un permesso ma un soggiorno regolare. Il familiare irregolare, invece, non ha la coesione: per lui restano le vie di Come si esce dall'irregolarità, con l'eccezione del familiare del rifugiato: «qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare» (lett. c, ultimo periodo), e per i rifugiati non valgono né il reddito né l'alloggio (art. 29-bis).

La finestra di un anno

«La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare»: chi aveva un permesso per studio scaduto sei mesi prima, e nel frattempo si è sposato con una lavoratrice regolare, può chiedere la coesione senza essere considerato irregolare ai fini della domanda. È una norma introdotta di recente per chiudere una discussione che durava da anni, e va letta bene: non rende regolare il soggiorno nell'anno (chi resta dopo la scadenza senza domanda è espellibile), ma consente la domanda; presentarla subito dopo la scadenza, con la ricevuta, evita il rischio.

La procedura

La domanda si presenta alla Questura con il kit postale, barrando la casella della conversione in permesso per motivi familiari e allegando: il permesso (o la ricevuta, o il visto) del familiare che chiede; il permesso del familiare che accoglie; lo stato di famiglia o il certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato se estero, o trascritto); la documentazione del reddito del nucleo (CU, buste paga, dichiarazione dei redditi); il certificato di idoneità alloggiativa o la documentazione dell'alloggio; per i genitori, la prova del «carico» e la copertura sanitaria dell'ultrasessantacinquenne. Alcune Questure richiedono che la domanda passi prima dallo Sportello Unico per la verifica dei requisiti, con un «nulla osta alla coesione»: la prassi varia e il sito della Questura lo dice. La ricevuta della conversione consente di soggiornare e lavorare nell'attesa (art. 5, comma 9-bis). I costi sono quelli della conversione: 30,46 euro più bollo e Poste, senza contributo (i costi). Il diniego si impugna davanti al tribunale ordinario (art. 30, comma 6; Il ricorso).

Coesione e matrimonio in Italia

La coesione si intreccia con la lettera b) dello stesso comma 1, che dà il permesso per famiglia a chi, «regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno», si sposa in Italia con un italiano, un cittadino UE o uno straniero regolare. Le due norme si sovrappongono e la Questura applica quella che si adatta: chi si sposa dopo un anno di soggiorno regolare rientra nella lettera b) (con la revoca se non segue la convivenza), chi ha i requisiti del ricongiungimento nella lettera c). Il matrimonio in Italia è possibile anche a chi è irregolare, ma la coesione no: la pagina Sposarsi in Italia con uno straniero spiega la differenza, e quella sul coniuge di italiano il regime speciale.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 28 (commi 1 e 1-bis), 29 (commi 1 e 3), 29-bis, 30 (commi 1, lett. b e c, 3, 6); D.Lgs. 30/2007, art. 23; circolari del Ministero dell'Interno del 2007 sulla coesione familiare; giurisprudenza dei tribunali sulla coesione con visto turistico. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.