Asilo e protezione · Spiegazione
Gli ucraini in Italia e la protezione temporanea
Per la prima volta dal 2001 l'Unione ha usato la direttiva sulla protezione temporanea: dal 4 marzo 2022 chi fugge dall'Ucraina ha un permesso immediato, senza procedura d'asilo, con lavoro, cure e scuola. Doveva durare un anno e ne durerà almeno sei: il Consiglio l'ha prorogata al 4 marzo 2027 e, il 15 luglio 2026, al 4 marzo 2028, con una novità per i nuovi arrivati sugli obblighi di leva. Questa pagina spiega che cosa dà il permesso, come si rinnova, che cosa succede a chi era già qui prima della guerra, e come si passa a un titolo stabile prima che la protezione finisca.
In breve
- La protezione temporanea è uno strumento europeo (direttiva 2001/55/CE, attuata dal D.Lgs. 85/2003) per «afflussi massicci» di sfollati: attivata dal Consiglio con la decisione 2022/382 del 4 marzo 2022 per chi fugge dall'Ucraina (cittadini ucraini, i loro familiari, i titolari di protezione internazionale o di permesso permanente in Ucraina che non possono tornare al loro Paese), dà un permesso senza esame individuale.
- Prorogata a un anno per volta: fino al 4 marzo 2027 con la decisione di esecuzione 2025/1460 del 15 luglio 2025, e con la decisione del 15 luglio 2026 fino al 4 marzo 2028; da quella decisione i nuovi richiedenti devono dimostrare di essere in regola con gli obblighi di leva ucraini (passaporto con timbro di uscita, o documento di esenzione o assolvimento), condizione che non riguarda chi è già protetto.
- In Italia il DPCM 28 marzo 2022 ha fissato la procedura: domanda in Questura, permesso «per protezione temporanea» con codice fiscale, che consente lavoro subordinato e autonomo, studio, iscrizione al SSN, accoglienza (CAS e SAI) e, all'inizio, un contributo di sostentamento; il DL 201/2025 (conv. L. 26/2026) prevede il rinnovo «a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027» dei permessi degli ucraini presenti prima del 24 febbraio 2022 e conferma la proroga per gli sfollati; per il 2028 servirà un nuovo atto italiano.
- Secondo Eurostat, al 31 ottobre 2025 i beneficiari censiti in Italia erano 56.490, molto meno dei circa 170.000 ingressi registrati fino al 2023: molti sono tornati, altri sono passati ad altri Stati o ad altri permessi.
- La protezione temporanea non conta per il lungo periodo (art. 9, comma 3, lett. b, TUI) e finisce quando il Consiglio la fa cessare: conviene convertire prima in un permesso ordinario — lavoro (L. 213/2023, art. 1, comma 396), studio, famiglia — o chiedere asilo se si hanno i requisiti.
Che cos'è e chi ne ha diritto
La direttiva 2001/55 nasce dalle guerre balcaniche e non era mai stata usata. Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha accertato «l'esistenza di un afflusso massiccio» e ha attivato la protezione per: i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi che in Ucraina beneficiavano di protezione internazionale o equivalente; i familiari di queste persone (coniuge e partner stabile, figli minori, parenti stretti conviventi a carico); e ha lasciato agli Stati la facoltà di estenderla ai cittadini di Paesi terzi con permesso permanente in Ucraina che non possono tornare al loro Paese (l'Italia lo ha fatto) e agli ucraini arrivati poco prima dell'invasione. Il D.Lgs. 85/2003 stabilisce che il DPCM fissa «la data di decorrenza…; le categorie di sfollati…; la disponibilità ricettiva…; le procedure… per il rilascio… del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro» (art. 4), i casi di esclusione (crimini di guerra, reati gravi, pericolo per la sicurezza: art. 5), il ricongiungimento con coniuge, figli minori e genitori a carico conviventi (art. 6), il rapporto con l'asilo: «l'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato» (art. 7), l'informazione in una lingua comprensibile (art. 8), i ricorsi (art. 9). Chi non rientra — l'ucraino che viveva già in Italia irregolarmente prima del 24 febbraio 2022, lo studente straniero che studiava in Ucraina con un permesso temporaneo — ha avuto soluzioni separate: per i primi il DL 20/2023 ha previsto la protezione speciale rinnovabile, che il DL 201/2025 consente di rinnovare «a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027» (art. 1, comma 2); per i secondi, il rientro nel Paese d'origine o i permessi ordinari. Con la decisione del 15 luglio 2026 il Consiglio ha aggiunto una condizione per chi chiede la protezione per la prima volta: gli uomini in età di leva devono dimostrare la regolarità con gli obblighi militari ucraini (il timbro di uscita legale sul passaporto, o il documento di esenzione o di servizio prestato); l'Italia dovrà attuarla nella procedura di Questura.
Il permesso in Italia
Il DPCM 28 marzo 2022 ha previsto che lo sfollato si presenti in Questura (o alla polizia di frontiera) con il passaporto o altro documento, sia fotosegnalato e riceva il permesso di soggiorno per protezione temporanea, valido un anno (poi prorogato di anno in anno), che «consente lo svolgimento di attività lavorativa, subordinata e autonoma, e l'accesso allo studio», con il codice fiscale rilasciato insieme. I rinnovi sono avvenuti con proroghe della validità e con la sostituzione del tesserino a domanda; il DL 201/2025 conferma «la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data [4 marzo 2027], ai… connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460» (art. 1, comma 2): il permesso in scadenza si rinnova in Questura, con la domanda dell'interessato. Diritti: il lavoro senza limiti, con i contributi INPS ordinari, e l'accesso ai Centri per l'impiego e alla NASpI; l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con medico e tessera (art. 34 TUI; la ASL di domicilio); la scuola per i minori, con l'inserimento nelle classi e i mediatori (i ragazzi ucraini hanno seguito in molti casi anche la scuola ucraina online); l'università con il riconoscimento dei titoli; la patente ucraina valida per un anno dalla residenza e poi convertibile secondo l'accordo; l'accoglienza per chi non ha mezzi: i CAS e il SAI delle Prefetture e dei Comuni, l'accoglienza diffusa delle associazioni con i fondi della Protezione civile, e nel 2022 un contributo di sostentamento di 300 € al mese (150 per i minori) per tre mesi a chi provvedeva da sé all'alloggio, poi non rinnovato; le prestazioni sociali con residenza (assegno unico, bonus); il ricongiungimento nei limiti dell'art. 6 D.Lgs. 85/2003. Il permesso consente di viaggiare: gli ucraini con passaporto biometrico non hanno bisogno di visto in Schengen, e il titolare di protezione temporanea può circolare fino a novanta giorni negli altri Stati membri; può anche tornare in Ucraina per periodi brevi senza perdere la protezione (le Questure tollerano i rientri, e la direttiva non li vieta), ma il trasferimento della residenza in un altro Stato membro comporta il passaggio della protezione a quello Stato.
Che cosa non dà
La protezione temporanea è, per definizione, temporanea: il permesso «non concorre alla maturazione del periodo» per il permesso UE di lungo periodo (art. 9, comma 3, lett. b, TUI, che esclude chi «soggiorna a titolo di protezione temporanea»), non conta per la cittadinanza per residenza se non accompagnato da iscrizione anagrafica (e la giurisprudenza è divisa sulla natura del soggiorno), e cessa quando il Consiglio non la proroga più o quando dichiara finita la situazione in Ucraina: da quel momento, secondo la direttiva (art. 6 e 20), gli Stati possono rimpatriare o devono dare un altro titolo. La Commissione europea ha adottato nel giugno 2025 una raccomandazione sulla transizione: gli Stati devono preparare il passaggio dei beneficiari integrati (lavoro, lingua, studio dei figli) a permessi ordinari e organizzare per gli altri il rientro volontario con programmi di reintegrazione, in coordinamento con l'Ucraina; l'Italia non ha ancora adottato norme di transizione specifiche. Chi ha un lavoro può già oggi convertire: la legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 396) ha previsto «la possibilità di convertire, a richiesta dell'interessato, il permesso di soggiorno per protezione temporanea… in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per l'attività effettivamente svolta»: la domanda si presenta con il kit postale (conversione) con il contratto o la partita IVA, il contributo dell'art. 5, comma 2-ter, e gli altri requisiti ordinari, e il permesso per lavoro che ne esce è un permesso pieno, che si rinnova e conta per il lungo periodo; le altre vie sono il permesso per motivi familiari (coniuge italiano o regolare) e per studio (università); chi ha i requisiti della protezione internazionale (persecuzione individuale, appartenenza a gruppi a rischio, provenienza da territori occupati) può chiedere asilo: «l'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude» la domanda, ma il beneficiario che chiede asilo può dover scegliere (art. 7, comma 2), e la Commissione riconosce la sussidiaria per la violenza indiscriminata in molte regioni dell'Ucraina. Dopo cinque anni di soggiorno legale con permessi ordinari si ha il lungo periodo; il tempo in protezione temporanea non si conta.
I numeri e la realtà
Gli ingressi registrati in Italia sono stati circa 170.000 fino al 2023, in maggioranza donne e minori; secondo Eurostat al 31 ottobre 2025 i beneficiari censiti in Italia erano 56.490, l'1,3% dei circa 4,3 milioni nell'Unione (contro Germania e Polonia con oltre un milione ciascuna). La differenza racconta i rientri in Ucraina, i trasferimenti verso altri Stati, il passaggio ad altri permessi e i mancati rinnovi. Chi è rimasto lavora soprattutto nei servizi, nella cura e nel turismo, spesso sotto le qualifiche; i minori sono nelle scuole italiane; una parte vive ancora in accoglienza. Nel 2026 il Governo ha stanziato risorse per l'accoglienza fino a fine anno e ha confermato la linea europea: nessun rimpatrio finché la protezione dura, transizione graduale dopo. Per chi vuole restare in Italia stabilmente il consiglio pratico è di non aspettare il 2028: un contratto di lavoro, un'iscrizione universitaria, un matrimonio, un figlio italiano aprono permessi che sopravvivono alla fine della protezione (La conversione, Il permesso per motivi familiari); per chi vuole tornare, i programmi di rientro assistito e le informazioni sui diritti maturati (contributi INPS, TFR) sono nella pagina Tornare a casa.
Fonti
Direttiva 2001/55/CE; decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, 4 marzo 2022; decisioni di esecuzione del Consiglio di proroga (2023/2409; 2024/1836; 2025/1460 del 15 luglio 2025, fino al 4 marzo 2027; decisione del 15 luglio 2026, fino al 4 marzo 2028); raccomandazione della Commissione sulla transizione (giugno 2025); D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85, artt. 3-9; DPCM 28 marzo 2022 e successivi; DL 21 marzo 2022, n. 21, e DL 50/2022 (misure di accoglienza e contributo di sostentamento); DL 20/2023, art. 7, comma 3; DL 30 dicembre 2025, n. 201, art. 1, comma 2, conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26; L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 396 (conversione in lavoro); D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 2-ter), 6 (comma 1-bis), 9 (comma 3, lett. b), 34; Eurostat, beneficiari di protezione temporanea al 31 ottobre 2025; integrazionemigranti.gov.it, «Protezione temporanea: per gli ucraini permessi rinnovabili fino a marzo 2027» (gennaio 2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.