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Irregolarità ed espulsione · Spiegazione

Sbarchi e soccorso in mare

Nel 2026 gli arrivi via mare sono meno della metà dell'anno prima: 19.785 persone al 3 settembre, contro 43.862 nello stesso periodo del 2025. Dietro il numero c'è un sistema che va dal diritto del mare — chi soccorre deve sbarcare in un porto sicuro — alle regole italiane sulle navi delle organizzazioni umanitarie, dagli accordi con Libia e Tunisia allo screening nei punti di crisi e alla procedura di frontiera. Questa pagina spiega che cosa accade dal soccorso allo sbarco e dopo, con i numeri ufficiali e le sentenze.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 12 min

In breve

  1. I numeri (cruscotto del Ministero dell'Interno, 3 settembre 2026): 19.785 sbarcati dal 1° gennaio, contro 43.862 nel 2025 e 42.999 nel 2024 nello stesso periodo; anno intero 2025: 66.316 (2024: 66.617; 2023: 157.651; 2016: 181.436). Prime nazionalità dichiarate 2026: Bangladesh 5.198, Somalia 2.353, Algeria 2.086, Sudan 1.630, Pakistan 1.384, Egitto 1.254, Eritrea 1.136, Tunisia 1.006. Minori non accompagnati sbarcati: 3.848 al 31 agosto 2026 (7.810 nel 2025). Rimpatri: 4.985 forzati e 840 volontari al 1° settembre 2026; nel 2025 6.772 in totale, il 10,2% degli sbarcati.
  2. L'obbligo di soccorso è del diritto del mare (Convenzioni SOLAS e SAR, UNCLOS art. 98): ogni comandante deve soccorrere chi è in pericolo, e lo Stato responsabile della zona SAR deve coordinare e far sbarcare «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» in un porto sicuro, che non è la Libia (Corte EDU, Hirsi Jamaa, 2012). La Cassazione a Sezioni unite (ord. 5992/2025) ha stabilito che il rifiuto del porto non è un atto politico insindacabile e che lo Stato risponde dei danni; la Cassazione penale (sent. 32090 del 27 agosto 2026) ha chiarito che sbarcare in Italia anziché nel porto «più vicino» non è favoreggiamento.
  3. Il decreto Piantedosi (DL 1/2023) impone alle navi umanitarie di chiedere subito il porto, raggiungerlo «senza ritardo» senza altri soccorsi, informare sull'asilo; la violazione porta a sanzioni da 10.000 a 50.000 € e al fermo della nave da trenta a sessanta giorni (da dieci a venti per chi non segue le indicazioni delle autorità), alla confisca se ripetuta. La Corte costituzionale (sent. 101/2025) l'ha ritenuto legittimo, precisando che un ordine che porti a violare l'obbligo di salvare vite «non è vincolante» e la sua inosservanza non è sanzionabile.
  4. Dopo lo sbarco: identificazione e screening nei punti di crisi (art. 10-ter TUI; regolamento 2024/1356), informazione sul diritto d'asilo, impronte in Eurodac, e poi la procedura di frontiera per chi viene da Paesi sicuri o ha ingannato le autorità (con trattenimento fino a dodici settimane), l'accoglienza per gli altri richiedenti, il respingimento differito o l'espulsione per chi non chiede protezione, il sistema di tutela per i minori.
  5. La cooperazione con Libia (memorandum 2017, rinnovato il 2 febbraio 2026) e Tunisia (memorandum UE 2023) finanzia le guardie costiere che intercettano le partenze: è la ragione principale del calo degli arrivi ed è contestata davanti ai tribunali e alla Corte penale internazionale.

I numeri

AnnoSbarcatiMinori non accompagnatiRimpatri (forzati + volontari)
2014170.10013.0266.408
2016181.43625.8465.953
201823.3703.5368.033
201911.4711.6447.457
202167.47710.0534.184
2022105.13114.0714.450
2023157.65118.8204.796
202466.6178.7525.704
202566.31612.1776.772 (6.097 + 675)
2026 (al 3 settembre)19.7853.848 (al 31 agosto)5.825 (4.985 + 840, al 1° settembre)

Fonte: Ministero dell'Interno, cruscotto statistico giornaliero del 3 settembre 2026. Il dato mensile 2026: gennaio 1.457, febbraio 2.510, marzo 2.150, aprile 2.459, maggio 3.054, giugno 2.758, luglio 2.179, agosto 2.995. La quota di rimpatriati rispetto agli sbarcati è stata del 3,0% nel 2023, dell'8,6% nel 2024 e del 10,2% nel 2025.

Le rotte: dalla Libia (Tripolitania e Cirenaica) verso la Sicilia e la Calabria, con i grandi barconi di ferro carichi di bangladesi, egiziani, siriani e pakistani partiti dalla Cirenaica; dalla Tunisia verso Lampedusa, con i barchini di ferro dei subsahariani e dei tunisini; dall'Algeria verso la Sardegna; dalla Turchia verso la Calabria con le barche a vela degli iraniani, afghani e iracheni. Il calo del 2024-2026 è legato all'intercettazione da parte delle guardie costiere libica e tunisina finanziate dall'Italia e dall'Unione (Gli accordi con i Paesi terzi), allo spostamento delle rotte verso la Spagna (Canarie, Baleari) e la Grecia (Creta), e alle condizioni in Libia; i morti e dispersi nel Mediterraneo centrale restano nell'ordine di alcune centinaia l'anno (OIM, Missing Migrants). Gli sbarchi sono una parte, non la maggioranza, degli ingressi irregolari: molti arrivano con un visto e restano (L'overstay) o attraversano la frontiera terrestre dai Balcani (Trieste) e dalla Francia.

Il diritto del mare: soccorrere e sbarcare in un porto sicuro

Le regole vengono dalle convenzioni marittime, non dal diritto dell'immigrazione. La Convenzione UNCLOS (art. 98) e la SOLAS (cap. V, reg. 33) impongono a ogni comandante di «prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita»; la Convenzione SAR (Amburgo 1979) divide il mare in zone di ricerca e soccorso e impone allo Stato responsabile di coordinare l'intervento e di garantire che i soccorsi siano «sbarcati in un luogo sicuro nel più breve tempo ragionevolmente possibile» (cap. 3.1.9), dove un luogo sicuro (place of safety) è un posto in cui la vita non è più in pericolo e i bisogni fondamentali sono soddisfatti, compresa la possibilità di chiedere asilo (Linee guida IMO 2004). La Libia non è un porto sicuro: la Corte europea dei diritti dell'uomo, in Hirsi Jamaa c. Italia (2012), ha condannato l'Italia per i respingimenti del 2009, e nessun tribunale italiano ha mai considerato legittimo uno sbarco in Libia. Da qui il contenzioso sui porti: il governo che ritarda o nega il porto alle navi umanitarie, o assegna porti lontani (Genova, Ancona, La Spezia, Ravenna per navi che soccorrono al largo della Libia). La Cassazione a Sezioni unite civili (ord. 6 marzo 2025, n. 5992, caso Diciotti, 2018) ha stabilito che il rifiuto di far sbarcare i soccorsi da una nave della Guardia costiera non è un «atto politico» sottratto al giudice, e che lo Stato risponde civilmente della privazione della libertà; la Cassazione penale (sent. 27 agosto 2026, n. 32090) ha annullato la condanna per favoreggiamento di due comandanti perché sbarcare in Italia invece che nel porto «più vicino» al punto del soccorso non è reato, se l'Italia era il luogo sicuro raggiungibile; e già nel 2020 (caso Rackete, Cass. 6626/2020) aveva stabilito che il dovere di soccorso non finisce con il recupero in mare ma con lo sbarco in un luogo sicuro, e che il comandante che forza il blocco per sbarcare adempie un dovere. Il soccorso non è mai favoreggiamento: l'art. 12, comma 2, TUI esclude il reato per «le attività di soccorso e assistenza umanitaria», e la giurisprudenza europea (direttiva 2002/90) lascia agli Stati la facoltà di escluderlo, che l'Italia ha esercitato.

Le regole per le navi umanitarie

Dal 2017 i governi hanno cercato di regolare le organizzazioni non governative che soccorrono nel Mediterraneo centrale (SOS Méditerranée, Sea-Watch, Medici senza frontiere, Open Arms, Emergency, Mediterranea…): il codice di condotta Minniti (2017), il decreto sicurezza-bis del 2019 con il divieto d'ingresso nelle acque territoriali (DL 53/2019, poi sostituito dal DL 130/2020), e il decreto Piantedosi (DL 1/2023, conv. L. 15/2023), che riscrive l'art. 1 del DL 130/2020. Il Ministro dell'Interno può vietare o limitare il transito e la sosta nelle acque territoriali alle navi che violano le regole; il divieto non si applica alle operazioni di soccorso «immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente… e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità», ma solo se «ricorrono congiuntamente» sei condizioni: la nave «opera in conformità alle certificazioni… dello Stato di bandiera»; «sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale»; «è stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco»; «il porto di sbarco assegnato… è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso» (la regola «un soccorso alla volta»); sono fornite le informazioni richieste; «le modalità di ricerca e soccorso… non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo» (comma 2-bis). La violazione del provvedimento comporta per il comandante «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000», estesa in solido ad armatore e proprietario, e «la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave», disposta con ordinanza del Prefetto entro cinque giorni e opponibile davanti al giudice ordinario (comma 2-quater, nel testo vigente), e «in caso di reiterazione…, la confisca della nave» (comma 2-quinquies). Fuori dal divieto, il comandante che «non fornisce le informazioni richieste» dalle autorità SAR e di polizia di frontiera «o non si uniforma alle loro indicazioni» paga da 2.000 a 10.000 € e subisce un fermo «da dieci a venti giorni», da trenta a sessanta se ripetuto (comma 2-sexies). Dal 2023 al 2025 le navi sono state fermate decine di volte, di regola con il fermo di venti giorni del comma 2-sexies, e i tribunali hanno annullato o sospeso molti fermi per assenza di violazioni concrete (Brindisi, Crotone, Ancona, Ragusa, Agrigento; SOS Humanity, dopo la vittoria, ha chiesto il risarcimento). La Corte costituzionale (sent. 8 luglio 2025, n. 101, sul fermo della Ocean Viking ai sensi del comma 2-sexies) ha dichiarato non fondate le questioni: il fermo non è «né irragionevole né sproporzionato» e la norma è sufficientemente determinata; ma ha aggiunto che «un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvare la vita umana non è vincolante, e la sua inosservanza non può essere sanzionata»: il comandante che devia per un secondo soccorso in pericolo non può essere fermato. Le ONG soccorrono oggi una piccola parte degli arrivi (sotto il 10%); la maggior parte è soccorsa dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza o arriva autonomamente a Lampedusa.

Dopo lo sbarco

  1. Il porto e il punto di crisi. Le persone sbarcate sono condotte in un hotspot (Lampedusa, Pozzallo, Messina, Taranto, Trapani, Porto Empedocle e altri) o in una struttura equiparata: «lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi» (art. 10-ter, comma 1, TUI). Vengono forniti cure, cibo, vestiti; le persone sono fotosegnalate e le impronte inserite in Eurodac (art. 10-ter, comma 1; regolamento 2024/1358); dal 12 giugno 2026 si svolge lo screening del regolamento 2024/1356 (identità, sicurezza, salute, vulnerabilità) in sette giorni, e l'accesso ai punti di crisi «non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso» (comma 1.1) (Impronte, Eurodac e screening).
  2. L'informazione. «È assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri… e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito» (comma 2-ter), con mediatori e le organizzazioni (UNHCR, OIM, Save the Children per i minori). Chi manifesta la volontà di chiedere protezione è registrato come richiedente.
  3. La divisione. I minori non accompagnati (3.848 nel 2026 al 31 agosto) vanno nelle strutture di prima accoglienza dedicate, con il tutore e la valutazione dell'età (I minori non accompagnati). I richiedenti da Paesi sicuri (Bangladesh, Egitto, Tunisia, Algeria… nella lista italiana e in quella UE) e chi ha ingannato o non coopera entrano nella procedura di frontiera con trattenimento nelle zone di frontiera (Pozzallo-Modica e le altre strutture dedicate, e in Albania) fino a quattro settimane più ricorso (La procedura di frontiera). Gli altri richiedenti sono trasferiti nei centri di accoglienza (CAS, poi SAI) delle regioni secondo il piano di riparto, e la domanda è formalizzata in Questura (Chiedere asilo). Chi non chiede protezione riceve un respingimento differito o un'espulsione, con trattenimento nel CPR se identificato e rimpatriabile (Tunisia, Egitto, Bangladesh hanno accordi) o l'ordine di lasciare il territorio (Il respingimento).
  4. La ricollocazione. Il meccanismo di solidarietà del Patto (regolamento 2024/1351) consente il trasferimento di richiedenti verso altri Stati membri che offrono posti: i numeri sono stati piccoli negli anni dei programmi volontari (poche migliaia dal 2015) e il nuovo sistema, operativo dal 2026, funziona per contingenti annuali decisi dal Consiglio.

La cooperazione con Libia e Tunisia

La politica italiana ed europea dal 2017 è di impedire le partenze. Con la Libia il memorandum del 2 febbraio 2017 (governo Gentiloni) prevede formazione, mezzi e finanziamenti alla «Guardia costiera libica» e ai centri di detenzione libici; si rinnova tacitamente ogni tre anni salvo denuncia con tre mesi di preavviso, e il 2 febbraio 2026, non essendo stato denunciato entro il 2 novembre 2025, è stato rinnovato fino al 2029; le motovedette italiane consegnate alla Libia intercettano decine di migliaia di persone l'anno e le riportano in centri dove l'ONU documenta torture, stupri e detenzione arbitraria, e la Corte penale internazionale ha emesso mandati d'arresto per crimini contro i migranti (il caso Almasri del 2025 ha riguardato il rilascio da parte dell'Italia di un capo della polizia giudiziaria libica ricercato dalla CPI). Con la Tunisia l'Unione ha firmato nel luglio 2023 un memorandum (150 milioni di sostegno al bilancio, 105 per la gestione delle frontiere) e l'Italia accordi bilaterali di riammissione e di formazione; le intercettazioni tunisine hanno ridotto gli arrivi da quel Paese da oltre 100.000 nel 2023 a poche migliaia. Il diritto internazionale non vieta di aiutare uno Stato terzo a controllare le proprie coste, ma vieta il respingimento indiretto verso la tortura: i ricorsi pendenti (Corte europea, S.S. e altri c. Italia, sul coordinamento italiano di un'intercettazione libica; le denunce alla CPI) chiedono di stabilire se l'Italia sia responsabile per «giurisdizione funzionale». Le rotte reagiscono: la Cirenaica sotto Haftar è diventata il punto di partenza principale e le partenze dall'Algeria e dalla Turchia sono cresciute.

Fonti

Ministero dell'Interno, cruscotto statistico giornaliero, 3 settembre 2026; D.Lgs. 286/1998, artt. 10 (comma 2, lett. b-bis), 10-ter (commi 1, 1.1, 2, 2-ter), 12 (comma 2), 14; regolamento (UE) 2024/1356 (screening), 2024/1358 (Eurodac), 2024/1348 (procedure), 2024/1351 (gestione dell'asilo e solidarietà); Convenzione UNCLOS (1982), art. 98; Convenzione SOLAS (1974), cap. V, reg. 33; Convenzione SAR (1979), cap. 3.1.9; IMO, Risoluzione MSC.167(78) (2004); DL 21 ottobre 2020, n. 130, art. 1, come modificato dal DL 2 gennaio 2023, n. 1, conv. L. 24 febbraio 2023, n. 15, e dal DL 145/2024; Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 101; Corte EDU, Hirsi Jamaa c. Italia (GC, 23 febbraio 2012); Cass., Sez. un. civ., ord. 6 marzo 2025, n. 5992; Cass. pen., sent. 27 agosto 2026, n. 32090; Cass. pen., sez. III, sent. 6626/2020 (Rackete); Memorandum d'intesa Italia-Libia del 2 febbraio 2017, art. 8; Memorandum UE-Tunisia del 16 luglio 2023. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.