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La mobilità UE di studenti e ricercatori

La direttiva del 2016 ha creato per studenti e ricercatori di Paesi terzi qualcosa che gli altri stranieri non hanno: la possibilità di spostarsi tra gli Stati membri con il permesso di uno solo, per un semestre Erasmus, per la parte di un dottorato congiunto, per un periodo in un altro laboratorio, con una comunicazione e senza un nuovo visto. Questa pagina spiega come funziona in entrata (con il permesso di un altro Stato) e in uscita (con quello italiano), i limiti di tempo e di lavoro, e che cosa fare quando l'ateneo o l'istituto non conoscono la procedura.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Studenti in entrata: «lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro… in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso» (art. 39, comma 4-bis, TUI); basta la dichiarazione di presenza al questore entro otto giorni (art. 5, comma 7).
  2. Ricercatori in entrata: fino a 180 giorni in 360 con la «comunicazione dell'istituto di ricerca… allo sportello unico» (art. 27-ter, comma 11), con ingresso «immediatamente dopo la comunicazione» (11-bis) e la famiglia (11-bis); oltre 180 giorni «autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto» con il nulla osta e il permesso «mobilità-ricercatore» (11-quinquies, 11-septies).
  3. Per i ricercatori lo Sportello unico ha trenta giorni per opporsi (documenti falsi, istituto non iscritto, condizioni mancanti, durata massima raggiunta): in caso di opposizione «cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale» (art. 27-ter, commi 11-ter e 11-quater).
  4. In uscita: lo studente e il ricercatore con permesso italiano fanno lo stesso negli altri Stati membri secondo le regole di ciascuno (comunicazione o notifica dell'istituto ospitante; per gli studenti fino a 360 giorni nei programmi; per i ricercatori 180 giorni con notifica e oltre con autorizzazione dello Stato ospitante). Danimarca e Irlanda non partecipano.
  5. Lo studente fuori programma con un'autorizzazione di un altro Stato membro «può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico», chiedendo un permesso di soggiorno italiano con l'attestazione dell'ateneo di provenienza che «il programma di studi da svolgere in Italia è complementare» (comma 4-ter); oltre i 360 giorni, o per un corso nuovo, servono il visto e il permesso ordinari. Il lavoro in mobilità segue le regole dello Stato ospitante (in Italia le venti ore per gli studenti; l'attività della convenzione per i ricercatori).

Gli studenti: venire in Italia per una parte degli studi

La regola (art. 39, comma 4-bis, TUI, dal D.Lgs. 71/2018): lo studente non UE con «un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro» — il permesso per studio francese, tedesco, spagnolo — «iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità» (Erasmus+, Erasmus Mundus, i dottorati e le lauree congiunte) «o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore» (le convenzioni di scambio tra atenei, i double degree) «può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso». L'unico adempimento è quello dell'art. 5, comma 7: la dichiarazione di presenza al questore entro otto giorni dall'ingresso, con il passaporto e l'autorizzazione dell'altro Stato; «nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen [Irlanda, Cipro], lo straniero al momento della dichiarazione… esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o più istituti di istruzione». Lo studente studia in Italia con il permesso dell'altro Stato — nessun visto italiano, nessun kit, nessun tesserino — e ha i diritti dello studente: iscrizione ai corsi, alloggi e mense con la carta dello studente, sanità con l'assicurazione o l'iscrizione volontaria al SSN (la tessera europea è dei cittadini UE), e il lavoro nei limiti italiani delle venti ore. Il permesso dell'altro Stato deve restare valido per tutto il periodo; alla fine lo studente torna nel primo Stato. Chi ha un'autorizzazione di un altro Stato membro ma non è in un programma (viene da solo per un semestre complementare) «può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico», e «correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto» (comma 4-ter): entra senza visto ma chiede un permesso di soggiorno italiano per studio con i requisiti ordinari (mezzi, alloggio, assicurazione). Chi vuole restare oltre i 360 giorni o iscriversi a un corso nuovo (un master italiano dopo una laurea in Francia) ha bisogno del visto e del permesso per studio ordinari, chiesti al consolato italiano dello Stato in cui risiede legalmente (Il visto per studio).

I ricercatori: 180 giorni e oltre

«Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro… può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere parte della propria attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco… per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni, previa comunicazione dell'istituto di ricerca… allo sportello unico… della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca» con «gli estremi del passaporto…, l'attestato di iscrizione all'elenco…, copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro… e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché la documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti… e di una assicurazione sanitaria» (art. 27-ter, comma 11); «il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione. I familiari del ricercatore… hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido… e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro» (11-bis); lo Sportello unico ha trenta giorni per opporsi (11-ter) e in caso di opposizione «il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale» (11-quater). Per periodi «superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro… è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco… previo rilascio del nulla osta»; «nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno» (11-quinquies); il nulla osta è rifiutato o revocato per i motivi ordinari o se «l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura» (11-sexies); il permesso reca «mobilità-ricercatore» e ne è informato il primo Stato (11-septies); «nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore… di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni» (11-octies). In pratica il ricercatore di un istituto tedesco che viene sei mesi a Trieste ha bisogno solo che l'istituto italiano invii la comunicazione; per un anno serve il nulla osta, ma non il visto né il rientro in Germania (Il visto per ricerca).

In uscita: dall'Italia agli altri Stati

La direttiva vale per tutti gli Stati membri tranne Danimarca e Irlanda (e non per Svizzera, Norvegia, Islanda, Regno Unito, che hanno regole proprie): lo studente con permesso per studio italiano che fa un semestre Erasmus a Lisbona o a Berlino non chiede un visto portoghese o tedesco — l'ateneo ospitante notifica alle autorità di quello Stato con l'autorizzazione italiana valida per tutto il periodo, e lo studente può restare fino a 360 giorni nei programmi; alcuni Stati chiedono la notifica trenta giorni prima e possono opporsi; fuori dai programmi (l'iscrizione autonoma a un master straniero) serve il permesso di quello Stato. Il ricercatore con permesso italiano ha i 180 giorni con notifica e oltre con l'autorizzazione dell'altro Stato (la «mobilità di lungo periodo» della direttiva), con la famiglia. Attenzione a tre cose: il permesso italiano deve restare valido per tutto il periodo all'estero (il rinnovo con la sola ricevuta non è riconosciuto dagli altri Stati: rinnovare prima di partire, o rientrare per il tesserino); le assenze dall'Italia oltre sei mesi possono far revocare il permesso italiano (art. 13, comma 4, DPR 394/1999) — la mobilità Erasmus documentata è considerata giustificata dalle Questure, ma conviene comunicarla; e il rinnovo del permesso per studio richiede gli esami, che gli esami sostenuti all'estero e riconosciuti dall'ateneo italiano soddisfano. I tirocini transnazionali Erasmus+ (traineeship) rientrano nella mobilità degli studenti se sono parte del programma; il tirocinio in un'impresa di un altro Stato fuori programma richiede il permesso di quello Stato (I tirocini).

Che cosa non è

La mobilità della direttiva 2016/801 non è la libera circolazione dei cittadini UE: dura al massimo 360 giorni (studenti) o è legata alla ricerca (ricercatori), non consente di lavorare fuori dai limiti, non dà un titolo autonomo, e finisce con il programma. Non è nemmeno la mobilità dei lungo-soggiornanti (art. 9-bis TUI: chi ha il permesso di lungo periodo di un altro Stato può venire in Italia a lavorare o studiare con un permesso italiano fuori quota) né quella della Carta blu e dell'ICT (La mobilità intra-UE). Per il turismo e le visite, lo studente e il ricercatore con permesso italiano circolano in Schengen per novanta giorni su centottanta come ogni titolare di permesso (Viaggiare con il permesso). E il figlio di uno studente o di un ricercatore in mobilità segue i genitori con l'autorizzazione del primo Stato, nei limiti dei commi citati.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 9-bis, 27-ter (commi 11, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies), 39 (commi 4-bis, 4-ter); D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71 (attuazione della direttiva (UE) 2016/801), artt. 1-4; direttiva (UE) 2016/801, artt. 27-32 (mobilità di ricercatori e studenti); DPR 394/1999, artt. 13 (comma 4), 46; L. 68/2007, art. 1 (dichiarazione di presenza); Ministero dell'Interno, circolari attuative del D.Lgs. 71/2018 (2018-2019). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.