Asilo e protezione · Procedura
La domanda reiterata
Chi ha perso l'asilo — Commissione, tribunale, Cassazione, o ha rinunciato — può chiedere di nuovo protezione, ma non ripetendo la stessa storia: serve qualcosa di nuovo, che non si poteva dire prima, e che cambi davvero le probabilità. La legge affida il filtro a un esame preliminare del presidente della Commissione, in giorni, e dal 2026 toglie a chi ripresenta la domanda durante un'espulsione quasi ogni protezione. Questa pagina spiega quando la reiterata ha senso, come si prepara e che cosa succede.
In breve
- È reiterata la domanda presentata dopo che una precedente è stata decisa in modo definitivo (rigetto non impugnato o confermato dai giudici), ritirata, dichiarata implicitamente ritirata o oggetto di rinuncia (art. 38, paragrafo 2, e art. 55 del regolamento 2024/1348, richiamati dall'art. 29, comma 1, lett. b, D.Lgs. 25/2008).
- È ammissibile solo se «emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e… il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica» (art. 29, comma 1-bis): lo decide il presidente della Commissione con un esame preliminare, di regola sulla carta.
- Se non ci sono elementi nuovi, la domanda è inammissibile: nessun colloquio, la decisione vale come espulsione (art. 32, comma 4), il ricorso ha sette giorni e non sospende automaticamente (art. 35-bis; art. 68 reg.). Chi presenta una reiterata non ha diritto all'accoglienza (art. 23, comma 1, lett. c, D.Lgs. 142/2015) e può essere trattenuto se è in fase di allontanamento (art. 6, comma 2, lett. a-bis).
- La reiterata presentata mentre l'espulsione è in esecuzione è esaminata dal presidente «entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti» (art. 29-bis, comma 1); se il trattenimento è già convalidato, decide il questore su parere del presidente (comma 1-bis); la prima reiterata di questo tipo dà il diritto di restare fino all'esame preliminare, la seconda no (art. 56 reg.).
- Elementi nuovi veri: fatti sopravvenuti nel Paese (colpo di Stato, guerra, legge persecutoria), fatti personali nuovi (conversione religiosa, coming out, attività politica in Italia, minacce ricevute, malattia grave), prove prima non ottenibili (documenti arrivati, sentenze, referti), errori procedurali gravi nella prima procedura; non lo sono la stessa storia raccontata meglio, la lunga permanenza in Italia, il lavoro.
Quando una domanda è «reiterata»
Il regolamento definisce la domanda reiterata («successiva») come quella presentata in qualsiasi Stato membro dopo che una precedente ha ricevuto una decisione definitiva — il rigetto della Commissione non impugnato nei termini, o confermato dal tribunale e dalla Cassazione, o l'inammissibilità definitiva — oppure dopo il ritiro esplicito, la rinuncia o il ritiro implicito (chi non si è presentato al colloquio, ha lasciato l'accoglienza, è sparito: art. 23-bis D.Lgs. 25/2008). Non è reiterata la domanda di chi ha avuto un diniego non ancora definitivo (il ricorso pende: si integra quella), né quella di chi aveva chiesto asilo in un altro Stato e non è mai stato deciso (è una domanda soggetta alle regole di competenza, Dublino e AMMR), né la domanda di chi ha perso lo status per cessazione o revoca e chiede di nuovo per fatti nuovi (è comunque trattata con l'esame preliminare, per prassi). La Questura registra la nuova domanda come reiterata e la trasmette subito al presidente della Commissione territoriale; il richiedente riceve il documento nominativo ma non l'accoglienza: «il prefetto… dispone… la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:… c) presentazione di una domanda reiterata» (art. 23, comma 1, lett. c, D.Lgs. 142/2015) — la reiterata si prepara sapendo di doversi mantenere da soli.
L'esame preliminare e i nuovi elementi
«La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:… b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348» (art. 29, comma 1, D.Lgs. 25/2008), e «nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica» (comma 1-bis). Tre condizioni. Nuovi: sopravvenuti alla decisione precedente, o preesistenti ma non conoscibili o non presentabili allora. Rilevanti: il regolamento chiede che «aumentino in modo significativo la probabilità» del riconoscimento — non basta un dettaglio in più. Senza colpa: chi poteva dirli prima e non l'ha fatto ne risponde, salvo che la mancata presentazione dipenda da fatti non imputabili (il trauma che ha impedito di parlare della violenza sessuale, l'avvocato assente, la paura della comunità per l'orientamento sessuale — che la Cassazione riconosce come giustificazione). L'esame è del presidente, da solo, di regola senza colloquio e sui documenti: per questo la reiterata va presentata con una memoria scritta e i documenti allegati, non con una frase alla Questura. Se il presidente riconosce i nuovi elementi, la domanda è ammessa e torna alla procedura ordinaria (colloquio, decisione della Commissione), spesso in accelerata; se no, la Commissione «dichiara inammissibile la domanda», con una decisione che, come ogni rigetto e come le ipotesi dell'art. 29, comporta «alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale» e «reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso» (art. 32, comma 4). Il regolamento prevede che il richiedente sia sentito sui nuovi elementi solo se il presidente lo ritiene utile, e che l'inammissibilità sia decisa entro dieci giorni lavorativi (art. 55).
La reiterata durante l'espulsione
È il caso che la legge guarda con più sospetto: la persona trattenuta nel CPR o con l'accompagnamento fissato chiede asilo per fermarlo. «Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi» (art. 29-bis, comma 1). «Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento…, convalidato dall'autorità giudiziaria…, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare» (comma 1-bis): per chi è già trattenuto con convalida, la decisione formale è del questore. Il richiedente può essere trattenuto per questo solo fatto: la domanda reiterata «in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento» è motivo di trattenimento (art. 6, comma 2, lett. a-bis, D.Lgs. 142/2015). Il diritto di restare: la prima reiterata sospende l'allontanamento fino all'esame preliminare (tre giorni); ma il regolamento consente agli Stati di negare il diritto di restare quando la reiterata è presentata «solo per ritardare o impedire» il rimpatrio ed è manifestamente priva di elementi nuovi, e lo esclude per la seconda domanda reiterata dopo un'inammissibilità definitiva (art. 56): chi chiede asilo per la terza volta dal CPR può essere rimpatriato senza attendere. Il presidente deve comunque valutare «i rischi di respingimento diretti e indiretti» (art. 29-bis, comma 1): l'art. 19 TUI vale sempre, e se il Paese è nel frattempo diventato pericoloso (un colpo di Stato, una guerra) la reiterata è ammissibile anche dal CPR.
Il ricorso
Contro l'inammissibilità il ricorso alla sezione specializzata va presentato entro sette giorni dalla notifica (art. 35-bis, comma 2, nei casi dell'art. 68, paragrafo 3, del regolamento, che comprendono le reiterate), «non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento» e va accompagnato dall'istanza «di essere autorizzato a rimanere» con gli elementi di fatto e di diritto (art. 35-bis, comma 4); il Ministero replica in tre giorni, il giudice decide sull'autorizzazione e poi sul merito, di regola senza udienza. L'accoglienza non c'è (salvo la vulnerabilità), il lavoro sì con il documento validato se la domanda supera l'esame preliminare, e il patrocinio a spese dello Stato è garantito. Il giudice verifica se il presidente ha valutato correttamente la novità e la rilevanza degli elementi e se ha considerato i rischi di respingimento; la Cassazione ha annullato inammissibilità che liquidavano come «non nuovi» fatti sopravvenuti (una conversione documentata, una malattia grave, il peggioramento del Paese) o che non motivavano sulla colpa del ritardo (Il ricorso).
Che cosa è davvero «nuovo»
- Il Paese è cambiato: un colpo di Stato, una guerra, una legge che criminalizza (l'Afghanistan dopo l'agosto 2021 ha reso ammissibili migliaia di reiterate; la Siria dopo il dicembre 2024 pone il problema opposto, e per i siriani con diniego la caduta del regime può essere un elemento nuovo in entrambe le direzioni).
- La persona è cambiata: la conversione religiosa in Italia (con la prova della genuinità: battesimo, comunità, attività), il coming out, l'attivismo politico visibile (post, manifestazioni) che il regime conosce, un matrimonio misto, una malattia grave sopravvenuta (che apre anche l'art. 19, comma 2, lett. d-bis), la nascita di una figlia a rischio di mutilazione genitale nel Paese.
- Le prove sono arrivate: documenti che la famiglia ha finalmente inviato, una sentenza di condanna in contumacia, un mandato d'arresto, articoli, referti medici sulle torture (con il Protocollo di Istanbul), la denuncia di tratta.
- La prima procedura era viziata: il colloquio senza interprete della lingua giusta, l'avvocato d'ufficio mai incontrato, il minore sentito come adulto, la vittima di tratta non riconosciuta — la giurisprudenza li considera elementi nuovi se emergono con prove.
- Non è nuovo: la stessa storia con più dettagli; il tempo passato in Italia, il lavoro, la lingua (non sono motivi di protezione internazionale, e la protezione speciale per radicamento non c'è più: La protezione speciale); la generica situazione del Paese già valutata; documenti che si potevano produrre prima senza spiegazione.
Chi ha un motivo nuovo vero lo documenta e lo deposita con una memoria dettagliata; chi non lo ha rischia un'inammissibilità in giorni che chiude ogni sospensione e apre l'espulsione. Le vie alternative per chi è radicato sono quelle della famiglia, del lavoro dopo un rientro e del decreto flussi, dei casi speciali (Come si esce dall'irregolarità).
Fonti
Regolamento (UE) 2024/1348, artt. 3 (definizioni), 38 (paragrafo 2), 55, 56, 68 (paragrafo 3); D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 23-bis, 29 (commi 1, 1-bis), 29-bis (commi 1, 1-bis), 32 (comma 4), 35-bis (commi 2, 3, 4), come modificati dal DL 100/2026; D.Lgs. 142/2015, artt. 6 (comma 2, lett. a-bis), 23 (comma 1, lett. c); D.Lgs. 286/1998, art. 19; Corte di giustizia UE, XY (C-18/20, 9 settembre 2021: elementi nuovi anche preesistenti), Bundesrepublik Deutschland (C-921/19, 2021); Cass., sez. I, orientamenti 2022-2026 sulle domande reiterate. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.