Ricorsi e giudici · Spiegazione
Le sezioni specializzate immigrazione
Dal 2017 una parte del contenzioso dell'immigrazione — l'asilo, il trattenimento, la famiglia, i cittadini dell'Unione, la cittadinanza — non è più sparsa fra giudici di pace, tribunali e TAR ma concentrata in sezioni dedicate, una per distretto di corte d'appello, con giudici che devono formarsi sulla materia. Questa pagina spiega dove sono, di che cosa si occupano e di che cosa no, chi giudica e con quale rito, come si individua la sezione competente, e che cosa è cambiato con i decreti del 2024 e del 2026 sulle convalide dei trattenimenti.
In breve
- Le «sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono istituite «presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello» (art. 1 DL 13/2017): 26 tribunali, uno per distretto (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia).
- Se ne occupano giudici scelti per competenza, con corsi della Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Agenzia europea per l'asilo e l'UNHCR e obblighi di formazione continua (art. 2); il tribunale «giudica in composizione monocratica» (art. 3, comma 4).
- Materie (art. 3): i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni territoriali sull'asilo e sulla protezione speciale; le convalide del trattenimento e delle misure alternative dei richiedenti asilo, i reclami sull'obbligo di residenza; i permessi per protezione speciale e quelli «speciali» (vittime di tratta, violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo); i ricorsi in materia di unità familiare (nulla osta al ricongiungimento negato, permesso per famiglia); i ricorsi contro le decisioni Dublino/AMMR; il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini UE e dei familiari; l'apolidia e la cittadinanza italiana; le cause connesse.
- Non se ne occupano: i visti, i dinieghi e le revoche dei permessi ordinari e il nulla osta al lavoro (TAR); le espulsioni prefettizie e le convalide del trattenimento nei CPR degli espulsi (giudice di pace); i reati (giudice penale).
- Competenza territoriale (art. 4): la sezione «nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato»; per l'asilo la Commissione territoriale o la sezione che ha deciso; per chi è in un centro di accoglienza o in un CPR, la sede del centro; per apolidia e cittadinanza, la dimora dell'attore (o, per chi risiede all'estero, il comune di nascita dell'avo italiano).
- Rito: per l'asilo il procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.) con decisione «entro otto mesi» (quattro nelle procedure di frontiera), decreto non reclamabile e solo ricorso per Cassazione entro trenta giorni (art. 35-bis D.Lgs. 25/2008); per le altre materie il rito semplificato di cognizione del D.Lgs. 150/2011 (artt. 16, 17, 20) o il rito ordinario (cittadinanza, apolidia). La competenza della Corte d'appello sulle convalide dei richiedenti, introdotta nel 2024, è stata soppressa dal DL 100/2026: le convalide sono tornate al tribunale.
Perché esistono e dove sono
Fino al 2017 il ricorso contro il diniego d'asilo si presentava al tribunale ordinario, con il rito sommario e l'appello alla Corte d'appello, e i tempi si misuravano in anni. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito dalla legge 46/2017, il «decreto Minniti-Orlando»), ha concentrato la materia: «sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» (art. 1, comma 1), «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche» (comma 2). Le sedi sono i ventisei tribunali dei capoluoghi di distretto; in alcuni distretti le sezioni distaccate di corte d'appello (Bolzano, Sassari, Taranto) non hanno una sezione propria e il tribunale competente resta quello del capoluogo di distretto (Trento, Cagliari, Lecce). Le sezioni più grandi — Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Catania, Palermo, Bari — trattano ciascuna migliaia di ricorsi l'anno; nei distretti minori la sezione è talvolta composta da pochi giudici che si occupano anche di altre materie. Il nome è lungo e nelle intestazioni degli atti compare come «Tribunale di [città], Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
La composizione è regolata dall'articolo 2: «i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo [oggi Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, EUAA] [...] e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione»; è data preferenza a chi ha già trattato la materia per due anni o ha seguito i corsi, e conta «la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese»; nei primi tre anni i giudici partecipano almeno una volta l'anno alla formazione, poi almeno ogni due anni. Il tribunale «giudica in composizione monocratica» (art. 3, comma 4): un giudice solo decide anche i ricorsi d'asilo, che in origine erano collegiali; la scelta, fatta per smaltire l'arretrato, è stata criticata perché affida a un giudice singolo decisioni non appellabili.
Di che cosa si occupano (art. 3)
| Materia | Norma | Pagina |
|---|---|---|
| Mancato riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini UE e dei familiari (diniego dell'iscrizione anagrafica, della carta di soggiorno) | art. 3, c. 1, lett. a; art. 8 D.Lgs. 30/2007; art. 16 D.Lgs. 150/2011 | Familiari di cittadini UE |
| Allontanamento dei cittadini UE per pubblica sicurezza, motivi imperativi e cessazione delle condizioni; convalide dell'art. 20-ter D.Lgs. 30/2007 | lett. b; art. 17 D.Lgs. 150/2011 | Allontanamento dei cittadini UE |
| Ricorsi contro le decisioni delle Commissioni territoriali (diniego, revoca, cessazione della protezione), anche per la protezione speciale | lett. c; art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 | Il diniego: il ricorso |
| Convalida del trattenimento e della proroga del richiedente asilo; convalida delle misure alternative; reclamo contro l'obbligo di residenza in un luogo | lett. c-bis, c-ter, c-quater; art. 6 D.Lgs. 142/2015 | Trattenimento e CPR, Procedura di frontiera |
| Rifiuto, diniego di rinnovo e revoca del permesso per protezione speciale | lett. d; art. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008 | Protezione speciale |
| Rifiuto, diniego di rinnovo e revoca dei permessi per vittime di tratta (18), violenza domestica (18-bis), divieto di espulsione (19 c. 2 lett. d e d-bis), calamità (20-bis), sfruttamento lavorativo (22 c. 12-quater, oggi 18-ter) | lett. d-bis; art. 20 D.Lgs. 150/2011 | Vittime di tratta, Violenza domestica, Sfruttamento lavorativo |
| Diniego del nulla osta al ricongiungimento, del permesso per motivi familiari e gli altri provvedimenti in materia di unità familiare | lett. e; art. 30, c. 6, TUI; art. 20 D.Lgs. 150/2011 | Nulla osta negato, Permesso per famiglia |
| Impugnazione delle decisioni di trasferimento dell'Unità Dublino (regolamento AMMR 2024/1351) | lett. e-bis; art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 25/2008 | Dublino e AMMR |
| Accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana | art. 3, c. 2 | Apolidia |
| Cause e procedimenti connessi | art. 3, c. 3 | — |
Il criterio è la natura del diritto: le sezioni giudicano dove è in gioco un diritto soggettivo (asilo, unità familiare, libertà personale nel trattenimento, status civitatis, libera circolazione), mentre restano al giudice amministrativo le materie in cui l'amministrazione esercita discrezionalità (visti, permessi ordinari, nulla osta al lavoro, cittadinanza per naturalizzazione, che è concessione e va al TAR) e al giudice di pace le espulsioni prefettizie e le convalide del trattenimento e dell'accompagnamento degli espulsi (art. 13, comma 8, e art. 14, comma 4, TUI). Il risultato è una mappa frastagliata, in cui lo stesso straniero può avere una causa in tribunale per il ricongiungimento, una al TAR per il permesso e una dal giudice di pace per l'espulsione: la pagina La mappa dei giudici la percorre atto per atto.
Come si individua la sezione competente (art. 4)
«È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato» (art. 4, comma 1): per il ricongiungimento negato, la sezione del distretto della Prefettura; per il permesso per famiglia negato, quello della Questura; per l'allontanamento di un cittadino UE, quello del prefetto o del Ministro (Roma). «Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità [...] è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento» (comma 2): il richiedente ascoltato dalla Commissione di Bologna ricorre a Bologna anche se nel frattempo si è trasferito a Milano. Per le decisioni Dublino conta l'articolazione dell'Unità Dublino che ha deciso (comma 2-bis). «Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema [SAI] ovvero trattenuti in un centro» si guarda «al luogo in cui la struttura o il centro ha sede» (comma 3): chi è nel CPR di Gradisca ricorre a Trieste, chi è nel centro albanese di Gjader ricorre a Roma (competenza attribuita dalla legge sul protocollo con l'Albania). Per le convalide vale la sede dell'autorità che ha adottato il provvedimento (comma 4). Per apolidia e cittadinanza «il luogo in cui l'attore ha la dimora» e, per chi risiede all'estero e chiede l'accertamento della cittadinanza per discendenza, «il comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» (comma 5), regola introdotta nel 2024 per fermare la concentrazione dei ricorsi degli oriundi a Roma e Venezia.
Come lavorano: riti, tempi, impugnazioni
Asilo. Il ricorso contro la decisione della Commissione si propone entro trenta giorni (sessanta dall'estero; sette per le procedure accelerate del regolamento 2024/1348, cinque per la frontiera) con il rito camerale degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile: niente udienza pubblica, decisione «entro otto mesi dalla presentazione del ricorso» (quattro nei casi accelerati) «con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»; «il decreto non è reclamabile» e «il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta» dalla comunicazione (art. 35-bis, comma 13). La proposizione del ricorso sospende l'esecutività del diniego salvo i casi dell'art. 68, paragrafo 3, del regolamento 2024/1348, nei quali si chiede al giudice «di essere autorizzato a rimanere» con decisione in dieci giorni (commi 3-5). Il colloquio con il richiedente è la regola quando la videoregistrazione del colloquio in Commissione manca o il giudice lo ritiene necessario; il Ministero dell'Interno sta in giudizio con un funzionario, senza Avvocatura. Gli otto mesi sono un termine ordinatorio: nelle sezioni maggiori i tempi reali variano da un anno a oltre due. La pagina Il diniego: il ricorso al tribunale spiega tutto nel dettaglio. Convalide. Il trattenimento del richiedente asilo disposto dal questore va convalidato dal giudice entro 48 ore dalla trasmissione e 48 dall'udienza, con difensore, e le proroghe seguono la stessa strada; il DL 145/2024 aveva spostato queste convalide alla Corte d'appello (art. 3, comma 4-bis), una scelta contestata per la distanza dei giudici dai centri, e il DL 100/2026, nel riorganizzare il sistema per il Patto europeo, ha soppresso il comma 4-bis riportando le convalide alle sezioni specializzate del tribunale. Famiglia e cittadini UE. Rito semplificato di cognizione con udienza, decisione con sentenza appellabile in Corte d'appello e poi in Cassazione (artt. 16, 17, 20 D.Lgs. 150/2011); per l'unità familiare il giudice può disporre il rilascio del visto o del permesso anche in via cautelare. Apolidia e cittadinanza. Giudizio ordinario di accertamento, con sentenza appellabile; per la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) le sezioni sono state per anni intasate da decine di migliaia di cause di oriundi sudamericani, fino al DL 36/2025 che ha ristretto la trasmissione a due generazioni.
Alcune regole comuni: il patrocinio a spese dello Stato è ammesso in tutte queste cause con la dichiarazione sostitutiva sui redditi esteri quando la certificazione consolare è impossibile (art. 16 D.Lgs. 25/2008); l'interprete e la traduzione degli atti sono garantiti nel processo d'asilo; il contributo unificato segue le regole generali ed è anticipato dallo Stato per chi ha il patrocinio; le comunicazioni avvengono tramite il difensore e la cancelleria, ed è responsabilità del ricorrente tenere aggiornato il domicilio; la Cassazione decide in camera di consiglio, spesso con ordinanza, e negli ultimi anni ha fissato principi importanti su onere della prova, credibilità, Paesi sicuri e protezione speciale, che le sezioni devono applicare. Le sentenze delle sezioni specializzate non sono pubblicate in modo sistematico; le banche dati delle associazioni ne raccolgono molte.
Casi frequenti
- Mi hanno negato il ricongiungimento a Prato; vivo a Firenze. La Prefettura di Prato è nel distretto di Firenze: sezione specializzata del Tribunale di Firenze, ricorso ex art. 20 D.Lgs. 150/2011, senza termine di decadenza ma senza aspettare (si veda Nulla osta negato).
- La Commissione di Foggia mi ha respinto; ora sono a Torino. Competente è la sezione di Bari (sede della Commissione), non Torino; il difensore può depositare telematicamente da qualunque luogo e il giudice può sentirla in videocollegamento.
- Diniego del rinnovo del permesso per lavoro. Non è materia delle sezioni: TAR entro sessanta giorni (si veda Ricorso al TAR). Se però la Questura ha negato anche la protezione speciale chiesta in Questura, quel capo va al tribunale (lett. d).
- Sono trattenuto come richiedente asilo nel CPR di Milano. La convalida e le proroghe sono decise dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano (dal 2026 di nuovo il tribunale), con udienza a cui partecipa con il difensore, anche d'ufficio; contro il decreto, ricorso per Cassazione.
- Il tribunale mi ha rigettato l'asilo: posso fare appello? No: il decreto non è reclamabile; solo ricorso per Cassazione entro trenta giorni con un avvocato cassazionista, per motivi di diritto; chieda subito il patrocinio.
- Cittadino romeno allontanato dal prefetto di Bergamo. Sezione di Brescia (distretto di Bergamo), entro quindici giorni; l'istanza di sospensione blocca l'esecuzione (si veda Allontanamento dei cittadini UE).
Fonti
DL 17 febbraio 2017, n. 13, conv. L. 13 aprile 2017, n. 46, artt. 1, 2, 3 (come modificato da ultimo dal DL 100/2026, che ha soppresso il comma 4-bis), 4; D.Lgs. 25/2008, artt. 16, 35, 35-bis, 35-ter; D.Lgs. 142/2015, art. 6; D.Lgs. 150/2011, artt. 16, 17, 19-bis, 20; D.Lgs. 30/2007, artt. 8, 20, 21, 22; D.Lgs. 286/1998, artt. 13 (comma 8), 14 (comma 4), 30 (comma 6); regolamento (UE) 2024/1348, artt. 67-68; regolamento (UE) 2024/1351; DL 145/2024 conv. L. 187/2024; DL 100/2026 conv. L. 145/2026; DL 36/2025 conv. L. 74/2025; L. 14/2024 (protocollo Italia-Albania). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.