Asilo e protezione · Spiegazione
I centri in Albania
È il progetto più discusso della politica migratoria italiana: due centri costruiti dall'Italia in Albania, dove la legge italiana vale e i giudici sono quelli di Roma, per decidere in poche settimane le domande d'asilo di uomini adulti soccorsi in mare e per trattenere chi deve essere rimpatriato. Dopo due anni ha ospitato poche centinaia di persone, quasi tutte riportate in Italia, e aspetta due sentenze della Corte di giustizia. Questa pagina spiega come funziona sulla carta, come è andata, e che cosa deve sapere chi vi viene portato o chi ha un familiare là.
In breve
- Il Protocollo firmato a Roma il 6 novembre 2023 tra Italia e Albania, ratificato con la L. 21 febbraio 2024, n. 14, consente all'Italia di gestire due aree in Albania — il porto di Shëngjin (sbarco e identificazione) e Gjadër (procedura di frontiera, trattenimento per il rimpatrio, una sezione penitenziaria) — «sotto giurisdizione italiana», per un massimo di 3.000 presenze contemporanee e per cinque anni rinnovabili.
- Vi possono essere condotte «persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale…, anche a seguito di operazioni di soccorso, nonché quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14» TUI (art. 3, comma 2, L. 14/2024): in pratica uomini adulti, non vulnerabili, di Paesi «sicuri», soccorsi in acque internazionali da navi italiane, e — dal DL 37/2025 — stranieri già trattenuti nei CPR italiani in attesa di rimpatrio.
- Competenti sono il Prefetto e il Questore di Roma, la Commissione territoriale di Roma (con sezioni dedicate), la sezione specializzata del Tribunale di Roma e la Corte d'appello di Roma (convalide); «si applica la legge italiana»; il difensore parla con l'assistito «con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza» (art. 4).
- Com'è andata: i primi trasferimenti (ottobre 2024-gennaio 2025) sono finiti con la mancata convalida dei trattenimenti e il rientro in Italia; dal DL 37/2025 Gjadër è un CPR con 144 posti attivi (su oltre mille), 536 persone passate nel primo anno secondo il Governo, circa novanta rimpatriate ma tutte dopo essere state riportate in Italia, una settantina di presenti a metà 2026; Shëngjin è inutilizzato.
- La Corte di giustizia ha fissato i limiti sui Paesi sicuri (1° agosto 2025) e deve decidere se il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo e il Protocollo stesso siano compatibili con il diritto UE: gli avvocati generali (23 aprile e 11 giugno 2026) dicono sì «a condizione» che tutti i diritti siano garantiti, segnalando carenze; le sentenze sono attese. Con il Patto in vigore, il Governo vuole usare Gjadër per la procedura di frontiera, ma il regolamento richiede luoghi «nel territorio» dello Stato o alla sua frontiera.
Che cosa prevede il Protocollo
L'Albania mette a disposizione gratuitamente, per cinque anni rinnovabili, due aree demaniali; l'Italia le attrezza e le gestisce a proprie spese (le stime dei costi, tra costruzione, gestione, personale e trasporti, superano il mezzo miliardo di euro in cinque anni) e vi applica la propria legge: «ai migranti… si applicano, in quanto compatibili, il testo unico [immigrazione], il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 [qualifiche], il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 [procedure], il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 [accoglienza]…; sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la corte d'appello, la sezione specializzata… del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana» (art. 4, comma 1, L. 14/2024). Le autorità sono quelle di Roma: «il prefetto di Roma…; il questore di Roma…; la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale…; la Commissione territoriale… di Roma», con fino a cinque sezioni in più, e nuclei di polizia, polizia penitenziaria e sanità marittima sul posto (art. 3, comma 1). Le aree «sono equiparate alle zone di frontiera o di transito» (comma 3) e le strutture ai punti di crisi e ai CPR (comma 4). L'Albania garantisce la sicurezza esterna e il transito; il personale albanese non entra nella gestione; le persone non possono uscire dalle aree né entrare in Albania, e al termine delle procedure sono rimpatriate direttamente o riportate in Italia. Il Protocollo esclude i vulnerabili: possono essere condotte in Albania solo persone per cui, «all'esito di una valutazione da compiere prima del trasferimento, non ricorrono condizioni di vulnerabilità» (uomini adulti soli, sani, non vittime di violenza o tratta); i minori, le donne, le famiglie, i malati restano in Italia. Il modello giuridico è la procedura accelerata di frontiera per richiedenti asilo di Paesi sicuri (La procedura di frontiera), con il trattenimento durante la procedura e, in caso di rigetto, il rimpatrio dal centro; il DL 37/2025 ha aggiunto il trattenimento per il rimpatrio di chi era già in un CPR italiano (Il trattenimento).
Com'è andata
Ottobre 2024-gennaio 2025. Tre trasferimenti (16 ottobre, 8 novembre 2024, 28 gennaio 2025) di poche decine di uomini bangladesi ed egiziani soccorsi in mare, selezionati a bordo della nave Libra della Marina e portati a Shëngjin e Gjadër. Il Tribunale di Roma non ha convalidato i trattenimenti: la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 (C-406/22) escludeva la designazione di un Paese come sicuro «con eccezioni» per parti di territorio o categorie, e la lista italiana (allora un decreto interministeriale) ne conteneva; il Governo ha risposto con il DL 158/2024 che ha portato la lista in una legge (oggi art. 2-bis D.Lgs. 25/2008, 19 Paesi), e il Tribunale di Roma ha rinviato la questione alla Corte di giustizia; in tutti i casi le persone sono state riportate in Italia entro pochi giorni. Marzo 2025. Il DL 37/2025 consente di trasferire a Gjadër gli stranieri già trattenuti nei CPR italiani con decreto convalidato, cioè persone in attesa di rimpatrio e non richiedenti asilo: il centro riapre come CPR (144 posti nella sezione attiva), con trasferimenti periodici da Brindisi e da altri CPR. 1° agosto 2025. La Grande Sezione della Corte di giustizia (C-758/24 e C-759/24, Alace e Canpelli) stabilisce che uno Stato può designare i Paesi sicuri con legge ma deve rendere accessibili le fonti su cui si fonda, che il giudice può verificarle d'ufficio, e che un Paese non può essere designato sicuro se non lo è per tutte le categorie di persone (fino al 12 giugno 2026, data da cui il regolamento procedure ammette le eccezioni per categorie). 2025-2026. Nel CPR di Gjadër passano, secondo il Governo, 536 persone nel primo anno (aprile 2025-aprile 2026), «profili pericolosi» in attesa di rimpatrio; secondo le organizzazioni del Tavolo asilo, circa novanta sono state rimpatriate, tutte dopo essere state riportate in Italia (i voli di rimpatrio partono da lì), e molte altre sono state rilasciate per scadenza dei termini o per mancata proroga; a metà giugno 2026 c'erano una settantina di trattenuti; sono documentati episodi di autolesionismo, proteste e un procedimento per il reato di «rivolta» introdotto dal DL 48/2025. Diversi trattenuti hanno chiesto asilo dall'Albania: la Corte d'appello di Roma ha negato la convalida dei nuovi trattenimenti e la Cassazione ha rinviato alla Corte di giustizia (C-414/25). Aprile-giugno 2026. L'avvocato generale Emiliou (23 aprile 2026) ritiene che «il diritto dell'UE non impedisce a uno Stato membro di istituire un centro di trattenimento per i rimpatri al di fuori del suo territorio», che il Protocollo sia compatibile «a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti… siano pienamente tutelati» e che, in caso di trattenimento illegittimo, «i migranti siano trasferiti in Italia e rilasciati»; l'avvocato generale Medina (11 giugno 2026, C-706/25 e C-707/25, sulla competenza dell'Italia a concludere l'accordo e sulle garanzie) ammette i centri esterni ma segnala che il Protocollo non garantisce adeguatamente l'assistenza legale (il rimborso al difensore fermo a 500 euro), la riservatezza delle comunicazioni, il rilascio immediato quando cessa il titolo, le visite dei familiari, la salute. Le sentenze della Corte sono attese tra la fine del 2026 e il 2027.
Chi ci può finire oggi
Due categorie. La prima, prevista dal Protocollo: chi è soccorso o intercettato in acque internazionali da mezzi italiani (Marina, Guardia costiera, Guardia di finanza — non le navi delle organizzazioni umanitarie né le navi mercantili), è un uomo adulto, dichiara una cittadinanza di un Paese nella lista dei sicuri (Bangladesh, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco…), non risulta vulnerabile nella valutazione a bordo, e chiede asilo: viene sbarcato a Shëngjin, sottoposto allo screening, trasferito a Gjadër e trattenuto per la procedura di frontiera, con la Commissione di Roma in videocollegamento e il ricorso al Tribunale di Roma. Con il Patto in vigore dal 12 giugno 2026 il Governo intende riprendere questi trasferimenti, ma il regolamento procedure richiede che la procedura di frontiera si svolga in luoghi «alla frontiera esterna o in prossimità di essa, o nelle zone di transito» o in altri luoghi designati «nel territorio» dello Stato (art. 54), e la Commissione europea ha detto che le strutture devono trovarsi nel territorio dell'Unione o alle sue frontiere: è il nodo che la Corte di giustizia dovrà sciogliere. La seconda categoria, dal DL 37/2025: lo straniero già trattenuto in un CPR italiano con decreto convalidato, in attesa di rimpatrio (di regola persone con precedenti penali, espulse per pericolosità, di nazionalità rimpatriabili), trasferito a Gjadër per il resto del trattenimento, fino ai limiti di legge (diciotto mesi complessivi), con le proroghe decise dal giudice di pace di Roma. Chi da Gjadër chiede asilo è, oggi, il caso più incerto: il trattenimento del richiedente in Albania è la questione pendente davanti alla Corte di giustizia, e la Corte d'appello di Roma non lo ha convalidato.
I diritti di chi è in Albania
- La legge è la stessa. Trattenimento solo con convalida del giudice in quarantotto ore, con udienza (in videocollegamento) e difensore; proroghe motivate; termini massimi come in Italia; informazione in lingua comprensibile; accesso all'UNHCR e alle organizzazioni; assistenza sanitaria; il rimpatrio solo verso il Paese d'origine con le garanzie dell'art. 19 TUI.
- La difesa. «Lo straniero… rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico», trasmessa per via elettronica con l'attestazione della Polizia (art. 4, comma 2, L. 14/2024); «il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto» (comma 3); il difensore d'ufficio è nominato dal Tribunale di Roma, il patrocinio a spese dello Stato è garantito (con un compenso forfettario contestato). Il difensore può chiedere di visitare il centro; alcuni avvocati e parlamentari lo hanno fatto.
- Il ricorso. Contro il diniego della Commissione, cinque giorni al Tribunale di Roma con l'istanza di autorizzazione a rimanere (art. 35-ter D.Lgs. 25/2008); contro la convalida del trattenimento, la Cassazione. Se il trattenimento non è convalidato o cessa, la persona deve essere «trasferita in Italia e rilasciata» (così l'avvocato generale, e così è avvenuto nella prassi): non può essere liberata in Albania né rimandata altrove.
- La famiglia. Può conferire con il difensore, inviare documenti, chiedere informazioni alla Questura di Roma; le visite in loco sono, di fatto, impraticabili, ed è uno dei punti criticati dall'avvocato generale Medina.
- Le vulnerabilità. Chi in Albania risulta minore, malato, vittima di violenza o tratta deve essere riportato in Italia: la valutazione a bordo è sommaria e le organizzazioni hanno documentato trasferimenti di persone poi riconosciute vulnerabili.
Il futuro
Tre scenari. Se la Corte di giustizia segue gli avvocati generali, i centri restano leciti con garanzie rafforzate, e l'Italia potrà usarli per la procedura di frontiera dei richiedenti asilo (se supera il nodo dell'art. 54 del regolamento) e come CPR, e — con il nuovo regolamento rimpatri — proporli come «return hub» anche ad altri Stati (Il regolamento rimpatri). Se la Corte dice che il richiedente asilo non può essere trattenuto fuori dal territorio, Gjadër resta un CPR per gli espellendi non richiedenti. Se la Corte censura il Protocollo, i centri chiudono. In ogni caso il bilancio dei primi due anni — poche centinaia di persone, rimpatri eseguiti solo dall'Italia, costi alti — è il dato con cui il Parlamento e la Corte dei conti si misurano. Per chi è in Italia e teme di essere portato in Albania: il rischio riguarda oggi chi è trattenuto in un CPR con un'espulsione convalidata; i richiedenti asilo sul territorio, le donne, i minori, le famiglie e i vulnerabili non vi sono trasferiti.
Fonti
Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, Roma, 6 novembre 2023; L. 21 febbraio 2024, n. 14, artt. 1-5; DL 28 marzo 2025, n. 37, e relativa legge di conversione; DL 11 ottobre 2024, n. 158 (lista dei Paesi sicuri per legge), conv. L. 187/2024; DL 48/2025, art. 27 (reato di rivolta); D.Lgs. 25/2008, artt. 2-bis, 28-bis.1, 35-ter; D.Lgs. 142/2015, art. 6-bis; regolamento (UE) 2024/1348, artt. 43-54; Corte di giustizia UE, C-406/22 (4 ottobre 2024), C-758/24 e C-759/24 Alace e Canpelli (GS, 1° agosto 2025), conclusioni AG Emiliou in C-414/25 Sedrata (23 aprile 2026, comunicato n. 64/26), conclusioni AG Medina in C-706/25 e C-707/25 Comeri e Sidilli (11 giugno 2026); Trib. Roma, sez. immigrazione, decreti 18 ottobre e 11 novembre 2024; Corte d'appello di Roma, decreti 2025 (mancata convalida); Cass., ordinanze di rinvio 2025; Ministero dell'Interno, dichiarazioni sui numeri di Gjadër (aprile 2026); Tavolo asilo e immigrazione, monitoraggio 2026. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.