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Il permesso di soggiorno · Requisiti

Il test di italiano A2 e l'Accordo di integrazione

Due strumenti nati insieme, nel 2010-2011, con la stessa idea: legare il soggiorno alla conoscenza dell'italiano e delle regole del Paese. Il test A2 è la porta del permesso a tempo indeterminato; l'Accordo di integrazione è il patto a crediti che chi entra per la prima volta firma senza quasi accorgersene. Questa pagina spiega come funzionano, chi è esente e che cosa succede davvero allo sportello.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo «è subordinato al superamento… di un test di conoscenza della lingua italiana» (art. 9, comma 2-bis, TUI), di livello A2, regolato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2010: iscrizione on line, sessione in Prefettura o in un CPIA, prove di ascolto, lettura e scrittura; esenti chi ha una certificazione A2 o superiore, un titolo di studio italiano, un corso CPIA concluso, gravi limitazioni, i minori di 14 anni, i titolari di protezione internazionale e i ricercatori.
  2. L'Accordo di integrazione (art. 4-bis TUI; DPR 179/2011) si firma allo Sportello Unico o in Questura insieme alla prima domanda di permesso, da chi ha più di sedici anni ed entra per la prima volta: 16 crediti iniziali, impegno a raggiungere l'italiano A2, la conoscenza della Costituzione e della vita civile, l'istruzione dei figli.
  3. Entro tre mesi dalla firma si partecipa a una sessione di formazione civica di 5-10 ore; dopo due anni lo Sportello verifica i crediti: a 30 l'accordo è adempiuto, sotto 30 si proroga di un anno, con 0 crediti il permesso è revocato e si è espulsi (salvo i permessi protetti).
  4. I crediti si guadagnano con corsi, titoli, iscrizione al SSN, contratto d'affitto; si perdono con condanne, misure di sicurezza, sanzioni oltre 10.000 euro, e per mancata partecipazione alla sessione civica (-15).
  5. Nella pratica la verifica è spesso formale, ma l'accordo esiste e la sua risoluzione per inadempimento è un motivo di revoca.

Il test A2 per il lungo periodo

La legge lo prevede dal 2009 (art. 9, comma 2-bis, TUI), il decreto interministeriale del 4 giugno 2010 lo disciplina. Il test verifica la conoscenza dell'italiano al livello A2 del Quadro comune europeo — comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente, scambio di informazioni semplici, brevi testi — con prove di ascolto, comprensione di testi scritti e scrittura, senza prova orale, in circa un'ora, in una sede indicata dalla Prefettura (spesso un CPIA, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti). La richiesta si presenta on line sul portale del Ministero dell'Interno (testitaliano.interno.gov.it), con i dati del permesso; la Prefettura convoca entro sessanta giorni; il risultato è comunicato e vale per la domanda di lungo periodo; chi non lo supera lo ripete senza limiti. Il test è gratuito.

Sono esenti: chi ha una certificazione di italiano di livello A2 o superiore rilasciata da uno dei quattro enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia e di Siena, Roma Tre, Società Dante Alighieri) o da altri enti riconosciuti; chi ha frequentato con esito positivo un corso di italiano di un CPIA con attestato di livello A2; chi ha un titolo di studio italiano (licenza media, diploma, laurea) o frequenta un'università italiana; chi ha un permesso per ricerca (art. 9, comma 2-bis, secondo periodo); i titolari di protezione internazionale (comma 2-ter); i minori di quattordici anni; chi ha «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap» attestate da una struttura sanitaria pubblica. L'attestato dell'esenzione o del test si allega alla domanda di lungo periodo (Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo). Il test non è richiesto per nessun altro permesso: il rinnovo di un permesso per lavoro o famiglia non prevede prove di lingua. La cittadinanza richiede invece il livello B1, con altre regole.

L'Accordo di integrazione: chi lo firma

«Lo straniero… che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione… o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione… articolato per crediti» (art. 2, comma 1, DPR 179/2011). Lo firma chi entra in Italia per la prima volta, ha compiuto sedici anni e chiede un permesso di almeno un anno; per i minori tra sedici e diciotto firmano anche i genitori. L'accordo è in due originali, uno tradotto nella lingua scelta tra quelle disponibili. Non lo firmano i titolari dei permessi per asilo, protezione sussidiaria e speciale, casi speciali, cure mediche, e chi ha «patologie o handicap tali da limitare gravemente l'autosufficienza» (art. 1, comma 3). Con la firma «sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica» (art. 2, comma 3), che alla verifica vengono confermati o tolti secondo il livello reale. Lo straniero si impegna a raggiungere l'italiano A2 parlato, a conoscere i principi della Costituzione e le istituzioni, la vita civile (sanità, scuola, servizi sociali, lavoro, fisco) e «a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori» (art. 2, comma 4); lo Stato si impegna a sostenere il processo con corsi e informazioni. «La stipula dell'Accordo… rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno» (art. 4-bis, comma 2, TUI): chi rifiuta di firmare non ha il permesso.

La sessione civica e la verifica

Entro tre mesi dalla firma lo Sportello Unico convoca a una sessione di formazione civica e di informazione, da cinque a dieci ore, con materiale nelle principali lingue, su Costituzione, istituzioni, sanità, scuola, lavoro, fisco, i diritti e i doveri; chi non partecipa perde quindici crediti (art. 3; art. 6, comma 3). «Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica» (art. 6, comma 1): invita a presentare i documenti che danno crediti — attestati di corsi di italiano e di corsi civici, titoli di studio, iscrizione al Servizio sanitario, scelta del medico, contratto di affitto registrato, attività di volontariato, corsi di formazione professionale, secondo la tabella dell'allegato B — e offre a chi non ha documenti un test gratuito di lingua e cultura civica. Alla verifica lo Sportello somma e sottrae: si perdono crediti per «provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi», per misure di sicurezza e per sanzioni amministrative o tributarie oltre 10.000 euro (art. 4, comma 2; allegato C). Con almeno 30 crediti e il livello A2 accertato l'accordo è «adempiuto» ed «estinto»; con crediti da 1 a 29 è prorogato di un anno; con zero crediti o meno è «risolto per inadempimento», con la revoca del permesso e l'espulsione, «salvo che lo straniero sia titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» (art. 4-bis, comma 2, TUI; art. 6, comma 7, DPR 179/2011). L'inadempimento dell'obbligo scolastico dei figli, salvo la prova di essersi adoperati, fa perdere tutti i crediti (art. 6, comma 4).

Che cosa succede davvero

L'accordo esiste dal 2012 e la sua applicazione è stata disuguale: la firma è sistematica, la sessione civica in molte province è stata organizzata a lungo solo in parte, la verifica a due anni in alcune province non parte o si chiude con la conferma dei crediti sulla base dell'iscrizione al Servizio sanitario e del contratto d'affitto. Le revoche per azzeramento dei crediti sono rare e riguardano quasi solo chi ha condanne. Il consiglio pratico è due cose semplici: conservare la propria copia dell'accordo e partecipare alla sessione civica quando si è convocati, perché i quindici crediti persi sono la decurtazione più comune; e raccogliere gli attestati — corso di italiano del CPIA, corso di formazione, iscrizione al SSN, contratto registrato — che alla verifica valgono crediti e che servono comunque al lungo periodo e alla cittadinanza. I CPIA offrono gratuitamente i corsi di italiano che portano all'A2 e i corsi di educazione civica.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4-bis e 9 (commi 2-bis e 2-ter); D.M. Interno 4 giugno 2010 (modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana); DPR 14 settembre 2011, n. 179 (regolamento dell'Accordo di integrazione), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e allegati A, B, C. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.