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Asilo e protezione · Che cosa fare se

Le vittime di tratta e il permesso dell'art. 18

L'art. 18 è la norma italiana più apprezzata in Europa in materia di tratta: dà alla vittima — prostituzione forzata, lavoro schiavo, accattonaggio coatto, matrimoni forzati, economie illegali — un permesso e un programma di protezione anche senza denunciare, se accetta di uscire dallo sfruttamento con l'aiuto degli enti antitratta. Dal 2024 c'è un periodo di riflessione di quarantacinque giorni in cui nessuno può essere rimpatriato. Questa pagina spiega chi ne ha diritto, le due strade, che cosa dà il permesso e come si arriva agli enti che aiutano.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. «Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti [di prostituzione o dell'art. 380 c.p.p.], ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti che realizzano il programma unico…, siano accertate situazioni di tratta, violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione… o delle dichiarazioni rese…, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno» (art. 18, comma 1, TUI).
  2. Due vie: giudiziale (la vittima collabora con le indagini e la Procura propone o dà parere) e sociale (gli enti del programma unico accertano la situazione e propongono al questore, senza denuncia). In entrambe la persona entra nel programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (comma 3-bis): alloggio protetto, vitto, sanità, sostegno legale e psicologico, formazione, lavoro.
  3. Dal 2024: quando «emergono oggettivi indicatori di tratta», gli enti attivano le misure e il questore rilascia «un attestato nominativo… valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni» (comma 3-ter), durante il quale «nessuna esecuzione di rimpatrio può aver luogo» (comma 3-quater); la ricevuta della domanda di permesso consente di soggiornare e, dopo quarantacinque giorni, di lavorare (comma 3-quinquies).
  4. Il permesso «reca la dicitura casi speciali, ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia» (comma 4); consente lavoro, studio, servizi, l'assegno di inclusione senza i requisiti di residenza (comma 4-bis), e si converte in permesso per lavoro alla scadenza se c'è un rapporto in corso, o per studio (comma 5). È revocato se il programma è interrotto o per condotta incompatibile (comma 4).
  5. Numero verde antitratta 800 290 290, gratuito, in più lingue, 24 ore su 24: è la porta d'ingresso al programma; funziona anche per chi è nei CAS, nei CPR, in carcere, in strada, e per i cittadini UE (comma 6-bis).

Chi

La norma parla di «situazioni di tratta, violenza o di grave sfruttamento» accertate «nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento» per i delitti della legge Merlin sulla prostituzione o per i delitti dell'art. 380 c.p.p. (riduzione in schiavitù, tratta, sequestro, violenza sessuale, sfruttamento, favoreggiamento aggravato…), «ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti che realizzano il programma unico», e di «concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese» (comma 1). Le vittime tipiche: le donne e le ragazze nigeriane, dell'Est europeo, sudamericane, cinesi costrette alla prostituzione con il debito, il rito, le minacce alla famiglia; i lavoratori ridotti in schiavitù nei campi, nei laboratori tessili, nei cantieri, nelle case (il caporalato con violenza e sequestro va oltre l'art. 18-ter e rientra qui); i minori e gli adulti costretti all'accattonaggio o ai furti; le vittime di matrimoni forzati e di servitù domestica; le persone sfruttate nelle economie illegali (spaccio) sotto costrizione; i transessuali e gli uomini sfruttati nella prostituzione. Non serve che lo sfruttamento sia avvenuto in Italia: «le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento» (comma 3-bis) — la vittima sfruttata in Libia e arrivata via mare rientra. Il pericolo deve essere concreto e attuale — la rete che la cerca, il debito, le minacce — e la valutazione tiene conto «degli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento» (comma 2): gli indicatori dell'OIL e del Meccanismo nazionale di referral (debito, documenti trattenuti, controllo dei movimenti, violenza, isolamento, incoerenze nel racconto del viaggio). Vale anche per i cittadini UE «che si trovano nelle medesime condizioni» (comma 6-bis: le romene e le bulgare sfruttate) e per lo straniero che esce dal carcere per reati commessi da minore e ha seguito un programma (comma 6).

Le due vie

Il percorso giudiziale. La vittima denuncia o rende dichiarazioni in un'indagine; il Procuratore della Repubblica «propone» al questore il permesso o «dà parere favorevole» alla richiesta, comunicando «gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni…, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed agli indicatori di tratta…, nonché alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale» (comma 2). È la via delle indagini sulle reti, con la vittima come testimone protetta, e il permesso può essere rinnovato «per motivi di giustizia» finché dura il processo. Il percorso sociale. Non serve la denuncia: gli «enti che realizzano il programma unico» — le associazioni e gli enti locali accreditati nei progetti antitratta finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità (in ogni regione: unità di strada, sportelli, case rifugio) — accertano la situazione con i colloqui e la presa in carico, e chiedono al questore il permesso con una relazione che documenta lo sfruttamento, il pericolo e l'adesione al programma; il questore decide con il parere del Procuratore (che nella via sociale è di regola un nulla osta). È la via per chi ha paura di denunciare, non conosce gli sfruttatori, teme per la famiglia. L'Italia è uno dei pochi Paesi europei a prevederla (la direttiva 2004/81 lega il permesso alla cooperazione; l'Italia va oltre). In entrambi i casi l'ingresso è il Meccanismo nazionale di referral (art. 13, comma 2-quater, L. 228/2003): «quando… emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico…; tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo…, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni» (comma 3-ter): le Commissioni territoriali, le Questure, i gestori dei centri, gli ospedali, i servizi sociali che vedono gli indicatori segnalano agli enti antitratta, e l'ente prende in carico. Il numero verde 800 290 290 è il canale diretto per la vittima e per chi la incontra.

Il periodo di riflessione e la ricevuta

Il DL 145/2024 ha introdotto ciò che la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa chiedeva dal 2005: un tempo protetto per decidere. Con la comunicazione dell'ente, il questore rilascia «un attestato nominativo recante il codice univoco d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni» (comma 3-ter). «Nessuna esecuzione di rimpatrio può aver luogo nei confronti della persona alla quale è stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione… prima della scadenza di tale periodo…; durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis [alloggio, vitto, sanità]. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilità per la persona di chiedere la protezione internazionale» (comma 3-quater). In quei quarantacinque giorni la persona presunta vittima è in una struttura protetta, lontana dagli sfruttatori, con l'assistenza legale e psicologica, e decide se entrare nel programma e se denunciare; l'espulsione ministeriale per sicurezza (art. 13, comma 1) resta l'unica eccezione. Presentata la domanda di permesso, «in attesa del rilascio…, lo straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attività lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non può essere attribuito al richiedente» (comma 3-quinquies): la ricevuta è un titolo, e il lavoro comincia prima del tesserino. Le Questure hanno tempi diversi (settimane o mesi) e la ricevuta copre.

Il permesso

«Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia» (comma 4; il DL 146/2025 ha portato la durata iniziale da sei mesi a un anno). Consente «l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione al centro per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso… può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» (comma 5): la conversione in lavoro è fuori quota e segue il rapporto in corso, e da lì la strada è quella di tutti (rinnovi, famiglia, lungo periodo — il permesso dell'art. 18 non conta per il lungo periodo finché resta tale, art. 9, comma 3, lett. b, ma il permesso per lavoro che ne nasce sì). È esente dal contributo (art. 5, comma 2-ter). «I titolari del permesso… possono beneficiare dell'assegno di inclusione», senza i requisiti di residenza e di permesso di lungo periodo (comma 4-bis, dal DL 145/2024), e hanno l'iscrizione al SSN, la residenza, i corsi, i tirocini del programma. È revocato «in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o… dagli enti…, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni» (comma 4): tornare nella rete di sfruttamento, abbandonare la casa rifugio senza motivo, commettere reati gravi; la revoca è impugnabile al TAR, con il patrocinio. Il familiare della vittima non ha un permesso derivato dall'art. 18 (a differenza dell'art. 18-ter), ma i figli minori conviventi hanno il permesso per famiglia (art. 31).

Tratta e asilo

Molte vittime di tratta sono anche richiedenti asilo, e le due strade si intrecciano. La vittima di tratta ha spesso i requisiti dello status di rifugiato per «appartenenza a un determinato gruppo sociale» (le donne vittime di tratta di un certo Paese, secondo l'UNHCR e la Cassazione) o per il rischio di ri-vittimizzazione e di ritorsioni al rientro; la Commissione territoriale che vede gli indicatori deve sospendere il colloquio e attivare il referral (le linee guida Commissione nazionale-UNHCR del 2017, aggiornate nel 2021), e il colloquio riprende con l'ente antitratta accanto. La persona può avere il permesso dell'art. 18 e proseguire la domanda d'asilo («fatta salva la possibilità… di chiedere la protezione internazionale», comma 3-quater), o scegliere l'uno o l'altro: l'art. 18 dà subito un permesso e un programma, l'asilo dà uno status più forte ma con tempi lunghi e con il rischio del diniego; i legali degli enti consigliano di regola di percorrerle entrambe. Nella procedura di frontiera e in Albania la vittima di tratta è vulnerabile e deve uscire dalla procedura accelerata (La procedura di frontiera). Le vittime minori hanno la tutela dei minori non accompagnati, il tutore volontario, il programma con strutture dedicate e, a diciotto anni, la conversione o il prosieguo (I minori richiedenti asilo); la L. 47/2017 (art. 17) prevede per loro «un programma specifico di assistenza». Chi è sfruttato nel lavoro senza gli estremi della tratta ha l'art. 18-ter (Lavoro nero e sfruttamento); chi subisce violenza domestica l'art. 18-bis (Violenza domestica).

Dove rivolgersi

  • Numero verde antitratta 800 290 290 (Dipartimento per le pari opportunità), gratuito, anonimo, in italiano, inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, nigeriano, cinese, arabo e altre lingue, ventiquattro ore su ventiquattro: indirizza all'ente antitratta della zona.
  • Gli enti del programma unico (progetti regionali antitratta: associazioni, cooperative, Comuni), con unità di strada, sportelli, case rifugio; i loro operatori legali seguono la domanda dell'art. 18 e l'asilo.
  • Le Procure e le squadre mobili per la via giudiziale; i servizi sociali dei Comuni; i pronto soccorso e i consultori, che devono segnalare; gli avvocati con il patrocinio.
  • Per chi è nei centri di accoglienza o nei CPR: chiedere all'operatore o al gestore di contattare l'ente antitratta o il numero verde; gli enti entrano nei centri; il trattenimento non impedisce il referral e il periodo di riflessione sospende il rimpatrio.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 2-ter), 9 (comma 3, lett. b), 13 (comma 1), 18 (commi 1-7), 18-bis, 18-ter, 31; DPR 394/1999, artt. 27, 52; L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 13 (commi 2-bis, 2-quater); L. 20 febbraio 1958, n. 75; cod. pen., artt. 600-602; cod. proc. pen., art. 380; DL 145/2024, art. 4 (commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4-bis), conv. L. 187/2024; DL 146/2025 (durata un anno); DL 48/2023, art. 1 (ADI); Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta (Varsavia, 2005), art. 13; direttiva 2011/36/UE (e direttiva 2024/1712 di modifica); direttiva 2004/81/CE; Piano nazionale d'azione contro la tratta 2022-2025 e Meccanismo nazionale di referral; Commissione nazionale per il diritto di asilo-UNHCR, Linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale (2017, agg. 2021); L. 47/2017, art. 17. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.