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Studiare · Procedura

Studenti minorenni e scambi scolastici

Un anno di liceo in Italia a sedici anni, un semestre in una famiglia italiana, un collegio: i minori stranieri possono venire a studiare senza i genitori, ma solo dentro cornici che la legge fissa con cura — programmi di scambio approvati, una famiglia o un istituto che ne risponde, un adulto responsabile in Italia. Questa pagina spiega le due strade dell'art. 39-bis, i documenti, il permesso, la scuola e ciò che succede al compimento dei diciotto anni; e distingue questi ragazzi dai figli che raggiungono i genitori e dai minori soli.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. «È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio… dei cittadini stranieri:… c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela; d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri…, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno» (art. 39-bis, comma 1, TUI).
  2. Per i programmi di scambio (le associazioni riconosciute: Intercultura-AFS, YFU, WEP, Rotary Youth Exchange, EF e altre) il visto richiede «il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Ministero del lavoro…, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori» (art. 5, comma 6, lett. c-bis, DPR 394/1999): la famiglia ospitante è controllata dalla Questura.
  3. Il visto è per studio: gratuito e di tipo C per i soggiorni fino a 90 giorni (trimestri), di tipo D (50 €) per semestri e anni; con il consenso autenticato dei genitori, la lettera dell'associazione o della scuola, l'assicurazione, la prova dell'alloggio e del mantenimento a carico dell'associazione o della famiglia.
  4. In Italia: il permesso per studio del minore entro otto giorni (con il tutore o l'affidatario: l'associazione indica l'adulto responsabile, e la famiglia ospitante ha l'affido di fatto o la delega dei genitori), l'iscrizione alla scuola nella classe corrispondente, la comunicazione di ospitalità della famiglia, l'assicurazione sanitaria del programma; il permesso dura quanto il programma e non si converte né si prolunga oltre la scuola.
  5. Non è la strada dei figli che raggiungono i genitori in Italia (ricongiungimento, permesso per famiglia) né dei minori soli senza programma (minori non accompagnati, con tutore e permesso per minore età): il minore che arriva con un visto per studio e resta senza programma diventa un minore non accompagnato con le tutele della L. 47/2017.

Le due strade dell'art. 39-bis

La lettera d) è quella dei programmi di scambio: ragazzi di almeno quattordici anni che frequentano un anno, un semestre o un trimestre in una scuola secondaria italiana ospitati da famiglie volontarie, dentro programmi «approvati» dai Ministeri (il MAECI, il Ministero dell'Istruzione, la Cultura per le iniziative culturali) e gestiti da associazioni riconosciute, che «definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno»: l'associazione e la famiglia si fanno carico di tutto (scuola, vitto, alloggio, assicurazione, viaggio), e il ragazzo non deve dimostrare mezzi propri. La procedura del regolamento: l'associazione presenta al Ministero del Lavoro (Direzione generale dell'immigrazione) il progetto con «la lista dei minori e degli accompagnatori» e le famiglie ospitanti; il Ministero acquisisce il nulla osta della Questura «per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore» (i controlli sui precedenti della famiglia) e approva; il nulla osta è allegato alla domanda di visto (art. 5, comma 6, lett. c-bis, DPR 394/1999). I programmi «in uscita» — i ragazzi italiani all'estero — seguono le regole degli altri Paesi. La lettera c) è quella dei minori di almeno quindici anni «in presenza di adeguate forme di tutela»: il ragazzo iscritto a una scuola o a un istituto italiano (un liceo internazionale, un collegio, una scuola paritaria con convitto, un'accademia sportiva o musicale) fuori dai programmi di scambio, con un adulto in Italia che ne abbia la responsabilità — un parente affidatario con l'affido dei genitori (art. 9, comma 4, L. 184/1983: l'affido di fatto a parenti entro il quarto grado non richiede provvedimento; per gli altri serve il decreto del Tribunale per i minorenni o una tutela) o l'istituto stesso con convitto e la delega dei genitori — e con il mantenimento garantito dai genitori o dall'istituto. È la via dei collegi e delle scuole private per stranieri, che i consolati controllano perché non serva a far entrare minori da far lavorare. Sotto i quattordici anni il minore non viene a studiare da solo: viene con i genitori (ricongiungimento, familiare al seguito) o non viene.

Il visto e il permesso

Il visto: per i soggiorni fino a novanta giorni (i trimestri, i corsi estivi) il visto per studio di tipo C, gratuito, o l'esenzione per chi non ha bisogno di visto, con la dichiarazione di presenza in Italia; per semestri e anni il visto D per studio (50 €). I documenti: il modulo firmato dai genitori (o da chi ha la responsabilità), il consenso dei genitori all'espatrio e al soggiorno con l'indicazione dell'adulto responsabile in Italia, autenticato e legalizzato; il passaporto del minore; la lettera dell'associazione con il nulla osta del Ministero del Lavoro (scambi) o dell'istituto con l'ammissione e la prova del convitto o dell'affidatario (lett. c); l'assicurazione sanitaria per tutto il periodo (le associazioni la stipulano per i loro ragazzi); la prova dell'alloggio (la famiglia ospitante con il suo documento, il convitto); i mezzi: per gli scambi a carico dell'associazione e della famiglia, per la lett. c) dei genitori (la soglia degli studenti, 10.179,85 € l'anno, ridotta o coperta dal convitto secondo il consolato); il certificato scolastico del Paese. Il consolato valuta il progetto e la tutela; il minore non è sentito da solo. In Italia, entro otto giorni, il permesso per studio alla Questura: la domanda è firmata dall'adulto responsabile (il rappresentante dell'associazione, la famiglia ospitante con la delega, il tutore, il legale rappresentante dell'istituto), con il consenso dei genitori, l'iscrizione scolastica, l'assicurazione, l'alloggio, la comunicazione di ospitalità della famiglia (art. 7 TUI, entro quarantotto ore: Ospitare uno straniero); il permesso dura quanto il programma o l'anno scolastico, si rinnova per il proseguimento degli studi con la verifica del profitto (art. 46, comma 4, DPR 394/1999), consente — dai sedici anni — il lavoro nei limiti delle venti ore con le regole del lavoro minorile, e non è convertibile in modo diverso dagli altri permessi per studio (la conversione in lavoro presuppone la maggiore età e un contratto). Molte Questure, per i soggiorni scolastici brevi, non rilasciano un tesserino ma accettano la dichiarazione di presenza; le associazioni conoscono la prassi della provincia.

La scuola, la famiglia, la salute

«I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione…; l'iscrizione… avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico» (art. 45, comma 1, DPR 394/1999), e «i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa» (comma 2): lo studente di scambio è iscritto alla classe della sua età (il quarto anno per un sedicenne), frequenta, è valutato, e al ritorno il suo Paese riconosce l'anno secondo le proprie regole (per gli italiani all'estero vale la nota del Ministero dell'Istruzione sugli anni all'estero); non sostiene l'esame di Stato se non completa il ciclo, ma può ottenere la certificazione delle competenze (La scuola dei figli stranieri). La famiglia ospitante non è tutore: ha la delega dei genitori per le decisioni ordinarie (scuola, salute non grave, viaggi) e il rappresentante dell'associazione o il referente locale ha la responsabilità del programma; per le decisioni gravi (interventi chirurgici, procedimenti) servono i genitori o, in loro assenza, il giudice tutelare. La famiglia ha obblighi verso la Questura (comunicazione di ospitalità) e verso l'associazione; nulla le è dovuto e nulla le è pagato oltre il rimborso, nei programmi di scambio classici. La salute: l'assicurazione del programma, o l'iscrizione volontaria al SSN come studente (700 € l'anno solare: per un anno scolastico a cavallo di due anni conviene la polizza); il minore ha diritto alle cure urgenti in ogni caso. I viaggi del minore durante il programma (gite, ritorni) richiedono il permesso valido o la ricevuta e il consenso dei genitori; per uscire dall'Italia con il gruppo la scuola o l'associazione fanno la dichiarazione di accompagnamento.

A diciotto anni e i casi vicini

Lo studente di scambio che compie diciotto anni durante il programma continua fino alla fine con il permesso per studio, che diventa un permesso da maggiorenne (firmato da lui) e alla fine del programma scade: il ragazzo torna a casa, o — se vuole restare per l'università — chiede il visto per studio con la preiscrizione (dal Paese) o, se il permesso è ancora valido, si iscrive e chiede il rinnovo per studio universitario (le Questure lo ammettono se il permesso è in corso e l'iscrizione avviene senza interruzione). Il minore della lett. c) che finisce il liceo in Italia ha il diploma italiano e accede all'università come studente internazionale già presente (rinnovo per studio) o, se compie diciotto anni con il permesso, con la continuità del permesso; il tempo da studente non conta per il lungo periodo. I casi vicini: il figlio che raggiunge un genitore regolare in Italia non è uno studente ma un familiare (ricongiungimento, permesso per famiglia fino ai diciotto anni: I minori sul permesso); il minore che arriva solo senza programma, o che resta dopo la fine del programma senza famiglia, è un minore non accompagnato, con la segnalazione al Tribunale per i minorenni, il tutore, il permesso per minore età e l'accoglienza (I minori non accompagnati); il ragazzo di quattordici-quindici anni che una famiglia italiana vuole «ospitare» per anni senza programma né affido è un minore fuori dalla legge, esposto (con la famiglia) a conseguenze: la via è l'affido dei genitori riconosciuto o il programma. E gli scambi brevi di classi intere (gemellaggi, viaggi d'istruzione) con la scuola italiana ospitante e i docenti accompagnatori: visto C per studio o esenzione, lista dei minori, nessun permesso.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 2), 7, 38, 39-bis (comma 1, lett. c e d); DPR 394/1999, artt. 5 (comma 6, lett. c-bis), 14 (comma 4), 45, 46 (comma 4); L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 9, comma 4; L. 47/2017; DM Affari esteri 850/2011 (visto per studio); MUR e Ministero dell'Istruzione, note sui programmi di mobilità studentesca internazionale; Ministero del Lavoro - Direzione generale dell'immigrazione, procedure per i programmi di scambio di minori; L. 213/2023, art. 1, comma 240; tariffa consolare 2026 (studio C gratuito, D 50 €). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.