Ricorsi e giudici · Spiegazione
Trovare un avvocato
Questo sito non consiglia avvocati e non ne pubblica i nomi: sarebbe pubblicità, e la scelta del difensore è personale. Spiega però come si sceglie, perché nell'immigrazione la differenza fra un avvocato competente e uno improvvisato decide la vita di una persona, e perché attorno agli stranieri si aggirano «consulenti» che non sono avvocati, avvocati che non conoscono la materia e intermediari che vendono l'accesso a uno studio. Qui trovate come verificare un'iscrizione, che cosa chiedere al primo incontro, che cosa deve esserci per iscritto, quanto può costare, e a chi rivolgersi se qualcosa va storto.
In breve
- Verificare. Solo chi è iscritto a un albo può chiamarsi avvocato e difendere in giudizio: l'iscrizione si controlla in un minuto sull'albo online dell'Ordine della città o sul motore di ricerca del Consiglio nazionale forense, con nome e cognome; chi non c'è non è un avvocato, qualunque cosa dica il biglietto da visita. Un «consulente», un «esperto in immigrazione», un'agenzia non possono rappresentare in tribunale né firmare ricorsi.
- Competenza. Esiste il titolo di specialista in «tutela dei diritti umani e protezione internazionale» (DM 144/2015 e 163/2020), ma è raro; contano l'esperienza in Questura, TAR e sezioni specializzate, l'iscrizione negli elenchi del patrocinio, la collaborazione con le associazioni di tutela, le pubblicazioni. Al primo incontro si chiede quanti casi simili ha seguito e con quali esiti.
- Per iscritto. L'avvocato deve «comunicare in forma scritta [...] la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale» (art. 13, comma 5, L. 247/2012): un preventivo, prima di iniziare, e una lettera d'incarico; poi la procura per gli atti giudiziari. Senza preventivo scritto, il compenso si calcola con i parametri ministeriali (DM 55/2014).
- Costi. Il compenso è libero e concordato; le somme vanno pagate con tracciabilità e fatturate; chi ha un reddito familiare fino a 13.659,64 € ha diritto al patrocinio a spese dello Stato e l'avvocato ammesso «non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo» (art. 85 DPR 115/2002).
- Segnali d'allarme. Promette il risultato («il permesso te lo faccio avere»); vuole contanti senza fattura; trattiene passaporto e permesso; parla di «conoscenze» in Questura o in Commissione; lavora tramite un intermediario che porta i clienti (vietato dal codice deontologico); non spiega, non risponde, non consegna copia degli atti; non conosce i termini (trenta giorni per l'asilo, sessanta per il TAR).
- Se qualcosa va storto. Esposto al Consiglio dell'ordine, che lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina; revoca del mandato e nomina di un altro avvocato, con diritto a ottenere il fascicolo; per chi si è finto avvocato, denuncia per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e truffa; per il parere gratuito iniziale, gli sportelli delle associazioni (si veda Aiuto gratuito).
Quando serve davvero un avvocato
Non serve per il kit del permesso, per il nulla osta, per il ricongiungimento, per il 730, per la domanda di cittadinanza: le fanno gratis i patronati e gli sportelli. Serve — e la legge lo impone — per i ricorsi: contro il diniego d'asilo (tribunale, trenta giorni), contro l'espulsione (giudice di pace, trenta giorni, dove il difensore è d'ufficio se manca), contro il diniego o la revoca del permesso e del visto (TAR, sessanta giorni), contro il nulla osta negato e il diniego del permesso per famiglia (tribunale), nelle convalide del trattenimento (difensore necessario), nel penale, in Cassazione (cassazionista). Serve anche prima del ricorso, nei casi in cui una scelta sbagliata si paga cara: la domanda d'asilo di chi ha altre vie, il matrimonio con un cittadino quando si è irregolari, il permesso da chiedere dopo una condanna, la rinuncia alla protezione, la conversione fra permessi, l'emersione di un lavoro in nero, il rientro dopo un'espulsione. Un parere scritto su questi passaggi costa meno del danno di sbagliarli. Il primo orientamento è spesso disponibile gratis negli sportelli legali delle associazioni di tutela dei rifugiati e dei migranti, nei servizi antidiscriminazione, nelle cliniche legali universitarie, nei consultori; molti Ordini degli avvocati hanno uno sportello del cittadino con un primo colloquio gratuito. La pagina La mappa dei giudici dice quale ricorso, quale giudice e quale termine per ogni atto.
Verificare chi si ha davanti
La professione forense è riservata: «l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato» (art. 2, comma 3, L. 247/2012), e chi esercita senza iscrizione commette il reato di esercizio abusivo (art. 348 c.p., reclusione da sei mesi a tre anni e multa, aggravata dal 2018). Ogni Ordine pubblica l'albo sul proprio sito, con nome, data di iscrizione, studio, PEC ed eventuali sospensioni; il Consiglio nazionale forense ha un motore di ricerca nazionale. Si cerca per cognome e si controlla che la persona sia «iscritto» (non «cancellato», «sospeso», «radiato») e che lo studio corrisponda. I praticanti abilitati al patrocinio possono seguire cause limitate, non i ricorsi al TAR né l'asilo in tribunale; il «dottore» che ha una laurea in giurisprudenza ma non l'abilitazione non può difendere nessuno. Gli avvocati stranieri stabiliti in Italia (elenco speciale, art. 6 D.Lgs. 96/2001) esercitano con il titolo di origine e sono anch'essi nell'albo. Il titolo di specialista (art. 9 L. 247/2012; DM 144/2015 come modificato dal DM 163/2020) si ottiene con corsi biennali o con comprovata esperienza, e uno dei settori è «tutela dei diritti umani e protezione internazionale»; pochi avvocati lo hanno chiesto, e l'assenza del titolo non dice nulla, ma la sua presenza è un indizio. Più indicativi: l'iscrizione negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato (pubblici sui siti degli Ordini, con la materia), la partecipazione alle reti di avvocati che si occupano di immigrazione e asilo, la collaborazione con gli sportelli delle associazioni e degli enti di tutela, le decisioni pubblicate con il suo nome, la conoscenza delle Questure e delle Commissioni della zona.
Il primo incontro: che cosa chiedere e che cosa portare
Portare tutto: passaporto, permessi e ricevute, decisioni ricevute con le buste e le date di notifica, verbali, contratti, prove del reddito, certificati, corrispondenza. L'avvocato serio legge prima di parlare e chiede la data di ogni notifica, perché i termini sono la prima cosa: trenta giorni dalla notifica per il ricorso contro il diniego d'asilo (sette o cinque nelle procedure accelerate e di frontiera) e contro l'espulsione, sessanta per il TAR, quindici per l'allontanamento di un cittadino UE, quattro mesi per Strasburgo. Domande utili: qual è la strada che consiglia e perché; quali sono le alternative; quali probabilità e quali rischi (un ricorso perso può lasciare l'espulsione esecutiva; una domanda d'asilo infondata segna la posizione); quanto tempo; quanto costa in tutto, e che cosa succede se si perde (spese di controparte?); chi seguirà il caso (l'avvocato, un collaboratore, un praticante); come comunicherete (PEC, email, telefono, WhatsApp) e in quale lingua, e se serve un interprete a spese di chi. Un avvocato che risponde «ci penso io, tranquillo» a tutte le domande non è un buon segno; uno che dice «non è la mia materia, le indico un collega» è un ottimo segno. Portare una persona di fiducia che parli italiano è normale; firmare qualcosa che non si è capito no: la procura e l'incarico si firmano dopo la spiegazione, e si ha diritto a una copia.
Per iscritto: preventivo, incarico, procura
Dal 2017 il preventivo scritto è obbligatorio: «il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [...] è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale» (art. 13, comma 5, L. 247/2012). Il compenso «è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico» ed è libero (a tempo, a forfait, per fasi, a percentuale sul valore nei limiti di legge; il patto di quota lite puro è vietato) (art. 13, commi 2-4); se manca l'accordo scritto valgono i parametri del DM 55/2014 (comma 6), che per i ricorsi dell'immigrazione portano a importi di regola fra qualche centinaio e alcune migliaia di euro per grado, secondo il valore e la complessità. Gli oneri sono il contributo unificato (per esempio 300 € per il TAR, esente o ridotto in alcuni casi), le marche, le notifiche, le traduzioni giurate; le spese forfetarie sono il 15 per cento del compenso. La procura alle liti è l'atto con cui si dà all'avvocato il potere di rappresentare in giudizio: si firma davanti a lui (o con firma digitale) e vale per quel procedimento; per la Cassazione nell'asilo deve essere successiva alla comunicazione del decreto. La lettera d'incarico (o mandato) descrive l'attività, il compenso e le modalità: conservarla. Ogni pagamento va fatto con mezzi tracciabili e contro fattura; chi chiede contanti «per fare prima» sta evadendo e lascia il cliente senza prova. L'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere nulla, neppure «per le spese».
Quanto costa e come si paga
Non esistono tariffe fisse. Il costo dipende dal tipo di attività (un parere scritto, una diffida, un ricorso, un giudizio con udienze e memorie, la Cassazione), dalla città, dall'esperienza dell'avvocato e dal tempo. I parametri ministeriali sono il riferimento in mancanza di accordo e danno un'idea dell'ordine di grandezza: un ricorso al TAR contro un diniego di permesso, con la sospensiva, si colloca nella fascia dei giudizi amministrativi di valore indeterminabile; un ricorso al tribunale per l'asilo nella fascia dei procedimenti camerali; una consulenza in quella delle attività stragiudiziali. È legittimo chiedere due o tre preventivi e confrontarli; è legittimo chiedere il pagamento a fasi (all'incarico, al deposito, alla decisione); è normale che l'avvocato chieda un acconto. Per chi non può pagare c'è il patrocinio a spese dello Stato, che copre onorario e spese con un avvocato scelto dagli elenchi, e nel penale e nelle convalide il difensore d'ufficio; molte associazioni seguono gratuitamente le cause di rilievo con avvocati convenzionati, e i patronati hanno convenzioni con avvocati a costi ridotti (art. 9 L. 152/2001). Attenzione ai «pacchetti» venduti da agenzie e intermediari che includono «l'avvocato»: il rapporto deve essere diretto, e il codice deontologico vieta all'avvocato di acquisire clientela tramite terzi a pagamento (art. 37: «l'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro»).
Quando il rapporto non funziona
Il cliente può revocare il mandato in qualunque momento, pagando l'attività svolta; l'avvocato può rinunciare, con un preavviso che consenta di trovare un sostituto, e deve consegnare il fascicolo e gli atti (art. 33 codice deontologico), senza poterli trattenere per compensi non pagati salvo i limiti del codice. Se l'avvocato non deposita nei termini, non compare, non informa, chiede somme non pattuite, abbandona il cliente, il rimedio disciplinare è l'esposto al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina (art. 50 L. 247/2012), con sanzioni dall'avvertimento alla radiazione; il rimedio civile è l'azione di responsabilità professionale per il danno (per esempio la perdita del termine di ricorso), che richiede un altro avvocato e la prova del danno; il rimedio penale, per chi ha trattenuto somme o documenti o si è finto avvocato, la denuncia. Per le contestazioni sul compenso esiste il procedimento di liquidazione e il parere di congruità del Consiglio dell'ordine. Cambiare avvocato durante una causa è possibile e frequente: il nuovo difensore deposita la nuova procura e chiede il fascicolo; se si è ammessi al patrocinio, il nuovo avvocato deve essere negli elenchi e va comunicato.
Casi frequenti
- Un connazionale mi ha presentato un «avvocato» che riceve in un bar e vuole 1.500 € in contanti per «sistemare il permesso». Cerchi il nome nell'albo; se non c'è, è esercizio abusivo: non paghi, non consegni documenti, e valuti la denuncia. Se c'è, pretenda preventivo, fattura e una spiegazione di che cosa farà: «sistemare il permesso» non è un'attività.
- L'avvocato d'ufficio della convalida non mi ha più cercato. Il difensore d'ufficio della convalida non è tenuto a seguire il ricorso contro l'espulsione se non è nominato: chieda al giudice di pace la nomina o scelga un avvocato dagli elenchi del patrocinio, entro i trenta giorni.
- Ho perso il ricorso e l'avvocato non mi ha detto della Cassazione; i trenta giorni sono passati. Il termine è perso. Chieda per iscritto il fascicolo e la copia del decreto con la data di comunicazione; se l'avvocato ha omesso di informarla, valuti l'esposto e l'azione di responsabilità con un altro difensore.
- Il preventivo dice 2.000 € «più IVA e CPA e spese»: quanto pagherò? IVA 22 per cento e cassa previdenza 4 per cento sul compenso, più le spese vive (contributo unificato, marche) e forfetarie (15 per cento): chieda il totale scritto e le fasi di pagamento.
- L'avvocato dice che «conosce il funzionario» e che con 500 € in più la pratica va avanti. È corruzione o millantato credito (art. 346-bis c.p., traffico di influenze): non paghi e segnali. La pratica va avanti con la diffida e il ricorso contro il silenzio (si veda Il silenzio dell'amministrazione).
- Non parlo bene italiano: l'avvocato deve fornirmi un interprete? Nel processo l'interprete è garantito dal giudice (nel penale, nelle convalide, nell'asilo); nel rapporto con l'avvocato no, ma un avvocato che non riesce a comunicare con il cliente non può difenderlo: molti studi lavorano con mediatori, e le associazioni offrono la mediazione linguistica.
Fonti
L. 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense), artt. 2, 9, 13, 14, 15, 50; DM Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, e 1° ottobre 2020, n. 163 (specializzazioni); DM Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (parametri), e successivi aggiornamenti; codice deontologico forense (CNF, 31 gennaio 2014, aggiornato), artt. 27, 33, 37; DPR 115/2002, artt. 80, 85; L. 152/2001, art. 9; D.Lgs. 96/2001, art. 6; codice penale, artt. 346-bis, 348, 640; D.Lgs. 150/2011, art. 18; D.Lgs. 25/2008, artt. 16, 35-bis. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.