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Entrare: i visti · Procedura

Il visto Schengen per turismo, affari e visite

Il visto uniforme apre l'intero spazio Schengen per novanta giorni su centottanta, e si chiede con regole uguali in tutti i consolati europei: un modulo unico, un elenco di documenti, una decisione in quindici giorni motivata con un modulo standard. Ma il rifiuto è frequente in molti Paesi, e dipende quasi sempre da tre cose: i mezzi, la credibilità del motivo e la volontà di tornare. Questa pagina spiega come si prepara una domanda che regge e che cosa il visto consente una volta ottenuto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Il visto uniforme (tipo C) vale per soggiorni fino a 90 giorni in 180 in tutta l'area Schengen; lo regola il codice dei visti (regolamento 810/2009) e si chiede al consolato dello Stato di destinazione principale (dove si passa più tempo), o del primo ingresso se i tempi sono pari, nel Paese di residenza del richiedente.
  2. Quando: da sei mesi a quindici giorni prima del viaggio (nove mesi per i marittimi); la decisione arriva entro 15 giorni di calendario, prorogabili a 45 in casi particolari. Costo: 90 € (45 € per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito sotto i 6; 35 € per i Paesi con accordi di facilitazione), più le spese del fornitore esterno (VFS, TLS: 30-40 €).
  3. Documenti: modulo firmato, passaporto valido almeno tre mesi oltre la partenza e rilasciato da meno di dieci anni con due pagine libere, foto, assicurazione medica da almeno 30.000 € valida in tutta Schengen, prova dell'alloggio (prenotazione o lettera d'invito con dichiarazione di ospitalità), prova dei mezzi secondo la tabella del Ministero dell'Interno (per un solo viaggiatore, oltre venti giorni: 206,58 € fissi più 27,89 € al giorno), biglietto di andata e ritorno o prenotazione, documenti sul motivo (turismo, affari con lettera dell'impresa, visita con invito), prova dei legami con il Paese (lavoro, famiglia, proprietà); impronte per il VIS.
  4. Il visto non consente di lavorare in Italia (salvo il visto per affari per attività d'impresa senza rapporto di lavoro italiano e i lavori brevi con nulla osta), di iscriversi a un corso lungo, di chiedere un permesso di soggiorno dall'Italia (salvo famiglia con italiani o UE, asilo, casi speciali); il soggiorno oltre i 90 giorni è irregolare e resta registrato nell'EES.
  5. Il rifiuto è motivato con il modulo Schengen (uno o più dei motivi: documenti falsi, motivo non provato, mezzi, permanenza già esaurita, SIS, minaccia, assicurazione, dubbi sull'autenticità o sulla volontà di tornare) e si impugna al TAR del Lazio in sessanta giorni (Il diniego del visto).

Che cos'è e per chi

I cittadini dei Paesi dell'allegato I del regolamento 2018/1806 — la maggior parte dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente, la Russia, la Turchia, la Cina, l'India… — hanno bisogno del visto per entrare nello spazio Schengen anche per una vacanza; quelli dell'allegato II (Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Argentina, Giappone, Ucraina, i Balcani occidentali, il Golfo dal 2024 per gli Emirati, e altri) entrano senza (Serve il visto?). Il visto uniforme «vale per l'intero territorio degli Stati membri» (art. 2 del codice) e consente un soggiorno complessivo di 90 giorni in un periodo di 180, calcolati a ritroso a ogni giorno di presenza, che dal 10 aprile 2026 l'EES conta automaticamente (Schengen, EES, ETIAS). Può essere per uno o più ingressi e con validità da pochi giorni a cinque anni (i visti «multipli» di lunga validità sono dati a chi ha una storia di visti usati correttamente: un anno dopo tre visti in due anni, due anni dopo un anno, cinque anni dopo due anni, secondo l'art. 24 del codice riformato nel 2020). Il visto a territorialità limitata (LTV) vale solo per lo Stato che lo rilascia, per motivi umanitari o quando altri Stati si oppongono. Le categorie italiane del tipo C sono quelle del DM 850/2011: turismo, affari, visita a familiari e amici (che in Italia è una sottospecie del turismo o dell'«invito»), cure mediche brevi, gara sportiva, transito, trasporto, studio breve (corsi fino a 90 giorni, gratuito), lavoro breve (con nulla osta), missione, motivi religiosi brevi (Le tipologie di visto).

Dove e quando

La domanda si presenta al consolato dello Stato membro competente: «lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione unica o principale del viaggio» — quello in cui si passa più giorni o dove si svolge lo scopo principale — e, se non si può stabilire, quello del primo ingresso (art. 5). Presentare la domanda all'Italia per andare in Francia è un motivo di rifiuto e, se scoperto alla frontiera, di respingimento. Il richiedente si rivolge al consolato «competente per il luogo in cui risiede legalmente» (art. 6), e chi si trova regolarmente in un Paese terzo diverso dal proprio può chiedere lì giustificando il motivo. In quasi tutti i Paesi l'Italia usa fornitori esterni (VFS Global, TLScontact, BLS) che raccolgono le domande, i documenti e le impronte, con un costo di servizio (di regola 30-40 €) oltre ai diritti: l'appuntamento si prenota online, e nei periodi di punta i tempi di attesa per l'appuntamento sono il vero collo di bottiglia (settimane o mesi in India, Marocco, Turchia, Nigeria). La domanda può essere presentata «al più presto sei mesi prima» del viaggio (nove per i marittimi) «e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima» (art. 9), e il consolato decide «entro 15 giorni di calendario dalla data di presentazione di una domanda ammissibile», prorogabili «a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, in particolare quando è necessario un ulteriore esame» (art. 23); i visti per familiari di cittadini UE sono gratuiti e trattati con procedura accelerata. Le impronte (dieci dita) sono prese al primo visto e conservate nel VIS per 59 mesi; i bambini sotto i dodici anni ne sono esenti.

I documenti

L'allegato II del codice elenca i documenti giustificativi «armonizzati», che i consolati adattano per Paese con liste pubblicate. In generale: il modulo armonizzato compilato e firmato (per i minori, dai genitori); il passaporto «la cui validità è superiore di almeno tre mesi alla data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri», con almeno due pagine bianche, rilasciato negli ultimi dieci anni (art. 12); una foto recente conforme; l'assicurazione sanitaria di viaggio «valida per tutto il territorio degli Stati membri e per tutta la durata del soggiorno», con copertura minima di 30.000 € per le spese mediche urgenti, il ricovero e il rimpatrio (art. 15), stipulata nel Paese o in Italia da chi invita; la prova dell'alloggio (prenotazione dell'albergo, contratto d'affitto breve, o la lettera d'invito con la dichiarazione di ospitalità di chi accoglie e la copia del suo documento e del permesso: La lettera d'invito); la prova dei mezzi di sussistenza: l'Italia applica la direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000, con importi per persona in base alla durata — fino a 5 giorni 269,60 € complessivi (212,81 a testa per due o più persone); da 6 a 10 giorni 44,93 € al giorno (26,33 a testa in gruppo); da 11 a 20 giorni 51,64 € fissi più 36,67 al giorno (25,82 + 22,21 in gruppo); oltre 20 giorni 206,58 € fissi più 27,89 al giorno (118,79 + 17,04 in gruppo) — dimostrati con estratti conto degli ultimi tre-sei mesi, carte di credito, traveller's cheque, o con la fidejussione di chi invita; il biglietto di andata e ritorno o la prenotazione (non pagata, di regola, finché il visto non c'è); i documenti sul motivo: per il turismo il programma e le prenotazioni, per gli affari la lettera dell'impresa italiana e di quella estera, per la visita la lettera d'invito con il legame di parentela o amicizia; e i documenti sulla situazione nel Paese che provano la volontà di tornare: contratto di lavoro e buste paga (o iscrizione all'università, o attività d'impresa), stato di famiglia, proprietà, i visti precedenti usati correttamente. Il richiedente firma la dichiarazione di essere informato che il visto non dà diritto all'ingresso automatico e che i dati vanno nel VIS. Il consolato «può» convocare per un colloquio e chiedere documenti aggiuntivi (art. 21).

Come decide il consolato

«Nell'esame di una domanda di visto uniforme si verifica che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso… e si valuta con particolare attenzione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto» (art. 21, paragrafo 1). È la formula che governa tutto: il visto è negato se «vi sono ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi…, sull'attendibilità delle sue dichiarazioni o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto» (art. 32, paragrafo 1, lett. b). I consolati valutano il «rischio migratorio» per Paese e per profilo: giovani senza lavoro stabile, persone senza legami familiari nel Paese, chi ha parenti irregolari in Italia, chi ha già avuto un rifiuto, chi viene da Paesi con alti tassi di overstay hanno probabilità basse anche con documenti perfetti; i pensionati, i professionisti, chi ha già viaggiato in Schengen e negli Stati Uniti, chi ha una famiglia e una casa nel Paese hanno probabilità alte. La lettera d'invito e la fidejussione di chi accoglie in Italia aiutano sui mezzi e sull'alloggio ma non sulla volontà di tornare, che resta il punto. Il consolato consulta il VIS (visti precedenti in tutta Schengen, rifiuti compresi), il SIS (segnalazioni), l'EES (soggiorni precedenti e overstay) e, per alcune nazionalità, gli altri Stati membri (consultazione preliminare, art. 22, che allunga i tempi). Secondo i dati della Commissione europea sul 2025, l'Italia ha rifiutato l'11,3% delle domande (la media Schengen è del 14,8%), con tassi molto più alti per alcuni Paesi africani e asiatici e molto bassi per altri (Russia intorno al 5%).

Che cosa consente e che cosa no

Con il visto C si può: entrare e uscire secondo il numero di ingressi, soggiornare fino ai giorni indicati e comunque entro i 90/180, circolare in tutta Schengen, svolgere le attività del motivo (turismo, riunioni d'affari, visite, un corso breve, cure), sposarsi in Italia (con il nulla osta al matrimonio) e, se il coniuge è italiano o europeo, chiedere poi il permesso dall'Italia. Non si può: lavorare per un datore italiano (il visto per affari copre trattative, riunioni, formazione, non prestazioni di lavoro; per i lavori brevi serve il nulla osta e il visto per lavoro fino a 90 giorni), iscriversi a un'università (serve il visto D per studio), prolungare il soggiorno oltre i 90 giorni (la proroga del visto è ammessa solo per «forza maggiore o motivi umanitari» o «gravi motivi personali», art. 33, e la chiede la Questura), convertire il visto in un permesso di soggiorno — la regola generale italiana è che il permesso segue il visto per il motivo del visto, e chi entra da turista non può chiedere un permesso per lavoro o studio dall'Italia (art. 5, comma 2, TUI), con le eccezioni dei familiari di cittadini italiani e UE (Metock), dell'asilo, dei casi speciali, dei minori, e delle situazioni dell'art. 19 (Serve il visto?, Uscire dall'irregolarità). Chi resta oltre commette l'illecito dell'overstay, registrato nell'EES per anni e visibile a ogni futura domanda di visto (L'overstay). Il visto può essere annullato o revocato alla frontiera o in Italia se emergono le condizioni del rifiuto (art. 34), e il titolare respinto alla frontiera nonostante il visto (perché non ha i mezzi, o il motivo è cambiato) riceve il modulo di respingimento con il ricorso al TAR (Il respingimento).

Il rifiuto

«La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme» (art. 32, paragrafo 2): una crocetta su uno o più dei dodici motivi (documento di viaggio falso; scopo e condizioni del soggiorno non giustificati; mezzi insufficienti; soggiorno di 90 giorni già effettuato; segnalazione nel SIS; minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute; assicurazione mancante; informazioni sullo scopo non attendibili; intenzione di lasciare il territorio non accertata; prova dell'alloggio insufficiente…). Il rifiuto deve essere motivato anche in Italia (l'art. 4, comma 2, TUI consente di non motivare «per motivi di sicurezza o di ordine pubblico», ma il codice dei visti prevale per i visti uniformi, e la Corte di giustizia ha imposto la motivazione con il modulo: Koushkaki, 2013; R.N.N.S. e K.A., 2020, sulla consultazione di altri Stati). Il ricorso è al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica, con un avvocato, e i tempi sono lunghi; nella pratica conviene spesso ripresentare la domanda con documenti migliori, dopo aver capito il motivo, o chiedere il riesame al consolato con una lettera (Il diniego del visto). Un rifiuto resta nel VIS ed è visto dagli altri consolati Schengen; non è un divieto, ma pesa. Le agenzie che promettono il «visto sicuro» a pagamento ingannano: il consolato decide e nessuno ha corsie riservate (Le truffe).

Fonti

Regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), come modificato dal regolamento (UE) 2019/1155, artt. 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, allegati I, II, VI; regolamento (UE) 2018/1806 (Paesi soggetti e non soggetti a visto); regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), art. 6; regolamento (UE) 2017/2226 (EES); D.Lgs. 286/1998, artt. 4, 5 (comma 2); DM Affari esteri 11 maggio 2011, n. 850 (tipologie di visto); Direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000 (mezzi di sussistenza); Corte di giustizia UE, Koushkaki (C-84/12, 19 dicembre 2013), R.N.N.S. e K.A. (C-225/19 e C-226/19, 24 novembre 2020); tariffe consolari (diritti per i visti dal 1° luglio 2026: 90 € Schengen, 45 € 6-12 anni, 116 € nazionale). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.