Il permesso di soggiorno · Procedura
Conversione: cambiare tipo di permesso
Il permesso è legato a un motivo, ma la vita cambia: lo studente trova lavoro, il lavoratore apre una partita IVA, il coniuge si separa, il rifugiato perde la protezione. La conversione è il passaggio da un motivo all'altro senza tornare al consolato. Non tutti i permessi si convertono, e dal 2023 alcuni non si convertono più. Questa pagina elenca i casi, uno per uno, con la procedura.
In breve
- Studio → lavoro: «al di fuori delle quote… comunque prima della sua scadenza», con il contratto di soggiorno o con i requisiti del lavoro autonomo (art. 6, comma 1, TUI).
- Lavoro subordinato, autonomo, famiglia «può essere utilizzato anche per le altre attività consentite» senza conversione (art. 6, comma 1; art. 14, comma 1, DPR 394/1999): il cambio di casella avviene al rinnovo, «per l'attività effettivamente svolta».
- Convertibili in lavoro (art. 6, comma 1-bis): residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o apolidia, attività sportiva, lavoro artistico, motivi religiosi, assistenza minori (con il contrasto dell'art. 29, comma 6). Asilo e sussidiaria: sì, con i requisiti (art. 23 D.Lgs. 251/2007). Casi speciali (18, 18-bis, 18-ter): sì, fuori quota.
- Non convertibili dal DL 20/2023: protezione speciale, cure mediche, calamità (salvo le domande anteriori). Stagionale → lavoro: nella quota del decreto flussi (art. 24, comma 10). Richiedente asilo: no.
- La domanda di conversione per lavoro passa dallo Sportello Unico (nulla osta alla conversione o contratto di soggiorno) e poi dalla Questura; costa solo 30,46 euro più il bollo.
La regola: il permesso si usa, poi si cambia
Il Testo Unico distingue due cose che il linguaggio comune confonde. La prima è l'uso del permesso per un'altra attività: «il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite» (art. 6, comma 1) — «anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso», precisa il regolamento (art. 14, comma 1, DPR 394/1999): il permesso per lavoro subordinato «consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo… eventualmente prescritto»; quello per lavoro autonomo «consente l'esercizio di lavoro subordinato… previa comunicazione del datore di lavoro»; quello per famiglia consente entrambi. Chi ha uno di questi permessi e cambia attività non deve fare nulla fino al rinnovo, quando «è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta» (art. 14, comma 3). La seconda è la conversione vera e propria, necessaria per i permessi che non consentono l'altra attività — studio, protezione, residenza elettiva, casi speciali — o che stanno per finire per il loro motivo.
Le conversioni, una per una
| Da | A | Condizioni | Norma |
|---|---|---|---|
| Studio e formazione | Lavoro subordinato o autonomo | Prima della scadenza; contratto di soggiorno o certificazione dei requisiti dell'art. 26; fuori quota | Art. 6, c. 1, TUI; art. 14, cc. 4-5, DPR 394 |
| Studio (dopo il titolo) | Ricerca lavoro o imprenditorialità, 9-12 mesi | Alla scadenza; titolo conseguito in Italia; reddito e copertura sanitaria; poi conversione in lavoro | Art. 39-bis.1 TUI |
| Lavoro stagionale | Lavoro subordinato non stagionale | Nuovo contratto; entro le quote del decreto flussi per le conversioni; precedenza a chi è già venuto | Art. 24, c. 10, TUI |
| Attesa occupazione | Lavoro subordinato o autonomo | Nuovo contratto o partita IVA; nessuna quota | Art. 22, c. 11, TUI |
| Motivi familiari | Lavoro, studio | Sempre possibile (il permesso consente già il lavoro); alla morte del familiare, alla separazione, al diciottesimo anno del figlio la conversione è la via per non perdere il titolo | Art. 30, cc. 2 e 5, TUI |
| Minore età; motivi familiari del minore | Studio, accesso al lavoro, lavoro | A diciotto anni, con i requisiti dell'art. 32 (affido, tutela, tre anni e progetto per i non accompagnati) | Art. 32 TUI |
| Asilo (rifugiato) | — | Non serve: il permesso consente tutto; alla cessazione dello status, permesso per lavoro con i requisiti | Art. 23 D.Lgs. 251/2007 |
| Protezione sussidiaria | Lavoro | «Convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti» | Art. 23, c. 2, D.Lgs. 251/2007 |
| Protezione speciale | Lavoro | No per le domande dopo il DL 20/2023 (lettera a) del c. 1-bis abrogata); sì per i permessi chiesti prima, secondo la disciplina transitoria | Art. 6, c. 1-bis, TUI; art. 7 DL 20/2023 |
| Cure mediche (art. 19, c. 2, d-bis); calamità (art. 20-bis) | Lavoro | No dal DL 20/2023 | Art. 6, c. 1-bis; art. 20-bis, c. 2, TUI |
| Casi speciali (artt. 18, 18-bis, 18-ter) | Lavoro subordinato o autonomo, studio | Alla scadenza, con i requisiti del permesso di destinazione; per l'art. 18-ter fuori quota | Artt. 18, c. 5; 18-bis, c. 1-bis; 18-ter, c. 4, TUI |
| Residenza elettiva | Lavoro | Con i requisiti | Art. 6, c. 1-bis, lett. c |
| Acquisto della cittadinanza o apolidia | Lavoro | Salvo chi aveva prima un permesso per richiesta asilo | Art. 6, c. 1-bis, lett. d |
| Attività sportiva; lavoro artistico | Lavoro | Con i requisiti | Art. 6, c. 1-bis, lett. e-f |
| Motivi religiosi | Lavoro | Con i requisiti | Art. 6, c. 1-bis, lett. g |
| Assistenza minore (art. 31, c. 3) | Lavoro | Ammessa dall'art. 6, c. 1-bis, lett. h; esclusa dall'art. 29, c. 6: contrasto, prassi divise | Artt. 6 e 29 TUI |
| Lavoro, autonomo, famiglia | Residenza elettiva | Con redditi da fonti non lavorative | Art. 14, c. 1, lett. d, DPR 394 |
| Permesso per richiesta asilo / documento del richiedente | — | No: nessuna conversione finché la domanda è pendente; il minore non accompagnato richiedente può convertire a 18 anni dopo il diniego (art. 14, c. 1-bis, DPR 394) | — |
| Permesso UE di lungo periodo di un altro Stato membro | Permesso italiano per lavoro, studio, altro | Entro tre mesi dall'ingresso, con i requisiti; nulla osta se per lavoro | Art. 9-bis TUI |
La conversione da studio a lavoro
È la più frequente. Fino al 2023 passava dalle quote del decreto flussi per le conversioni, spesso esaurite in ore; il decreto-legge 20/2023 l'ha resa libera: il permesso per studio «può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1). Il datore presenta sul portale dello Sportello Unico la richiesta di conversione con la proposta di contratto di soggiorno; lo Sportello acquisisce il parere della Questura, convoca per la firma e trasmette; la Questura rilascia il permesso per lavoro con la durata del contratto. Per il lavoro autonomo si presentano alla Questura l'attestazione della Camera di commercio o dell'ordine, la partita IVA e la prova delle risorse (Il lavoro autonomo). Il regolamento dice che le conversioni «sono decurtate» dalle quote dell'anno successivo (art. 14, comma 5, DPR 394/1999): un conto interno, non un limite. La domanda va fatta prima della scadenza del permesso per studio: la ricevuta della conversione copre l'attesa e consente di lavorare (art. 5, comma 9-bis). Chi ha finito gli studi e non ha ancora il lavoro ha il permesso per ricerca lavoro dell'art. 39-bis.1, da nove a dodici mesi (Dopo la laurea).
Le conversioni chiuse dal decreto Cutro
Il decreto-legge 20/2023 ha abrogato le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6, comma 1-bis: la protezione speciale, la calamità e le cure mediche non sono più convertibili in permesso per lavoro. Per la protezione speciale la disciplina transitoria (art. 7, comma 3, DL 20/2023) ha fatto salve le domande di protezione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto (11 marzo 2023) e i permessi in corso, che si convertono secondo le vecchie regole; per gli altri, il permesso biennale si rinnova con il parere della Commissione finché durano i presupposti, e il titolare che trova un lavoro non può «uscire» dalla protezione speciale verso un permesso ordinario (La protezione speciale). Il permesso per calamità «non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 20-bis, comma 2). I tribunali hanno sollevato dubbi di costituzionalità e di conformità alla direttiva rimpatri su questa scelta, ma la norma è in vigore.
La procedura e i costi
Quando la conversione è verso il lavoro subordinato, la domanda parte dal datore allo Sportello Unico (nulla osta alla conversione o comunicazione della proposta di contratto), con i requisiti ordinari del datore (reddito, alloggio, asseverazione) e la firma del contratto di soggiorno; poi la Questura rilascia. Verso il lavoro autonomo, la famiglia, lo studio o la residenza elettiva la domanda si presenta con il kit postale barrando «conversione» e allegando i documenti del nuovo motivo. Il contributo non è dovuto: si pagano i 30,46 euro del tesserino, il bollo e le spese postali (i costi). La ricevuta della domanda di conversione consente di soggiornare e di lavorare, «anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni» (art. 5, comma 9-bis): il decreto flussi del 2025 lo ha ribadito con una norma ad hoc per chi aspetta la conversione (art. 3 DL 146/2025). Il diniego della conversione si impugna al TAR entro sessanta giorni (Il ricorso al TAR), o al tribunale ordinario se il permesso di destinazione è per famiglia.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 6 (commi 1 e 1-bis), 9-bis, 18 (comma 5), 18-bis (comma 1-bis), 18-ter (comma 4), 20-bis (comma 2), 22 (comma 11), 24 (comma 10), 26, 29 (comma 6), 30 (commi 2 e 5), 32, 39-bis.1; DPR 394/1999, art. 14; D.Lgs. 251/2007, art. 23; DL 10 marzo 2023, n. 20, conv. L. 50/2023, art. 7; DL 146/2025, art. 3. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.