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Irregolarità ed espulsione · Spiegazione

I controlli di polizia

Un controllo di documenti è il momento in cui la condizione di uno straniero diventa concreta: per il regolare è un'esibizione e finisce lì; per chi non ha i documenti con sé è qualche ora in ufficio; per l'irregolare è l'inizio del procedimento di espulsione. La polizia ha poteri precisi — identificare, fotosegnalare, dal 2024 guardare nel telefono — e limiti altrettanto precisi. Questa pagina spiega che cosa può succedere, che cosa si deve fare e che cosa si può rifiutare.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Lo straniero deve esibire, a richiesta della polizia, «il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza» (art. 6, comma 3, TUI): la ricevuta postale con il vecchio permesso, il visto con il timbro, il documento del richiedente asilo valgono. Conviene portare sempre i documenti (o copie e foto sul telefono, che aiutano a identificare anche se non sostituiscono l'originale).
  2. Chi non li ha con sé può essere accompagnato in ufficio per l'identificazione, fino a dodici ore (ventiquattro se serve il consolato o il traduttore), con avviso al pubblico ministero (art. 349 c.p.p.; art. 11 DL 59/1978), e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici «qualora vi sia motivo di dubitare della identità» (art. 6, comma 4). Il regolare che poi produce i documenti non ha conseguenze; il rifiuto di esibirli «senza giustificato motivo» è reato solo per il regolare (arresto fino a un anno, Cass. SU 16453/2011).
  3. Chi è irregolare è fotosegnalato, denunciato per l'art. 10-bis e portato in Questura per il decreto di espulsione del Prefetto: da lì l'accompagnamento, il trattenimento nel CPR o l'ordine di lasciare il territorio in sette giorni, con la convalida del giudice di pace entro quarantotto ore per accompagnamento e trattenimento (L'espulsione).
  4. Dal 2024 lo straniero rintracciato che non coopera all'identificazione può subire l'accesso al telefono: «ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede…, nonché ai documenti, anche video o fotografici», mai «alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione», con verbale trasmesso al giudice di pace per la convalida in quarantotto ore (art. 10-ter, comma 2-ter; art. 14, comma 1).
  5. Diritti in ogni caso: sapere perché, avere un interprete, un verbale, avvisare un familiare o il consolato (che per l'irregolare è anche il rischio dell'identificazione ai fini del rimpatrio: si può chiedere che non sia contattato se si teme il proprio Stato), un avvocato appena la libertà è limitata (arresto, trattenimento), e dichiarare subito se si vuole chiedere protezione.

Chi può controllare e quando

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza — Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e per gli aspetti di sicurezza urbana la Polizia locale — possono chiedere i documenti a chiunque, italiano o straniero, «per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico» (art. 4 TULPS) e nel corso delle attività di polizia; non serve un sospetto specifico, e i controlli nelle stazioni, nei quartieri, ai posti di blocco, sui luoghi di lavoro (con l'Ispettorato) sono legittimi. Il profiling etnico — fermare qualcuno solo per l'aspetto — è vietato dalla Costituzione e dalla CEDU, ma è difficile da provare, e nella pratica i controlli sugli stranieri sono più frequenti che sugli italiani. Lo straniero ha un obbligo specifico: «lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000» (art. 6, comma 3). I documenti che attestano la regolare presenza: il permesso di soggiorno (il tesserino elettronico), la ricevuta della domanda di rilascio o rinnovo con il vecchio permesso o il visto (La ricevuta), il visto con il timbro o la registrazione d'ingresso per chi è entro i novanta giorni, la dichiarazione di presenza per chi è entrato da un altro Stato Schengen, il documento del richiedente asilo, la carta di soggiorno del familiare UE, il permesso di un altro Stato UE per chi è in soggiorno breve. Non basta il codice fiscale, la tessera sanitaria o la patente: attestano l'identità, non il soggiorno.

L'identificazione

Chi non ha con sé documenti, o ne ha di dubbia autenticità, può essere accompagnato negli uffici di polizia per l'identificazione: «quando… la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona…, se taluno dei soggetti… rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria lo accompagna nei propri uffici e ivi lo trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete» (art. 349, comma 4, c.p.p.; analogamente l'art. 11 DL 59/1978 per la pubblica sicurezza). In ufficio si fanno i rilievi: «qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici» (art. 6, comma 4, TUI), cioè foto e impronte, confrontate con le banche dati italiane (AFIS) ed europee (Eurodac, VIS, SIS, e dal 2025-2026 l'EES): le impronte dicono se la persona ha già chiesto asilo altrove, se ha avuto un visto, se ha un divieto di reingresso, se è stata già espulsa con un altro nome. Chi è regolare e ha semplicemente lasciato i documenti a casa viene rilasciato appena l'identità e il soggiorno sono verificati nelle banche dati (il permesso è nel sistema della Questura) o appena qualcuno porta i documenti; non commette reato, perché il «giustificato motivo» copre la dimenticanza e comunque, secondo le Sezioni unite, il reato dell'art. 6, comma 3, si consuma solo con il rifiuto. Chi è irregolare viene fotosegnalato, e da quel momento la sua identità è nel sistema con la denuncia dell'art. 10-bis e il decreto di espulsione. Il fotosegnalamento è la traccia che riemerge a ogni controllo successivo e in ogni domanda di visto o permesso futura, con qualunque nome.

Il telefono

Dal DL 145/2024 la legge impone allo straniero rintracciato l'«obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso» (art. 10-ter, comma 2-bis; art. 14, comma 1, per chi è espulso). Se non coopera, «il questore… può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati…, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute…, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e… è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato» (comma 2-ter). Che cosa significa: la polizia può guardare l'IMEI, il numero, le foto e i documenti salvati (una foto del passaporto, un biglietto, una carta d'identità), non i messaggi, le chat, le e-mail, le chiamate; non può costringere a dare il codice di sblocco (l'accesso è ai dati «dei dispositivi» e la persona «coopera»; il rifiuto pesa come mancata cooperazione, con effetti sul trattenimento — art. 14, comma 1, lo considera indice di rischio di fuga — ma non è reato); e il giudice di pace verifica dopo. La norma serve a stabilire la nazionalità di chi non la dichiara, per il rimpatrio. Il rifiuto di cooperare si riflette anche nel diritto d'asilo: la Commissione può tenerne conto sulla credibilità, e il richiedente la cui identità o cittadinanza non è verificabile può essere trattenuto fino a trenta giorni nei punti di crisi «anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico» (art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 142/2015).

Che cosa succede dopo il controllo

  • Regolare con documenti: nulla. Il controllo può essere registrato. Se il permesso è scaduto ma c'è la ricevuta di rinnovo, la ricevuta è il titolo (art. 5, comma 9-bis). Se il permesso è scaduto da meno di sessanta giorni senza domanda, la polizia lo segnala e la Questura può negare il rinnovo tardivo (la domanda va fatta subito: Il rinnovo).
  • Regolare senza documenti: accompagnamento, verifica, rilascio. Chi ha smarrito il permesso deve avere la denuncia e chiedere il duplicato (Permesso smarrito). Il passaporto scaduto non rende irregolari.
  • Richiedente asilo: mostra il documento nominativo o quello validato; se non ha ancora formalizzato la domanda, dichiara di voler chiedere protezione: la polizia deve registrare la volontà e non può espellere (Chiedere asilo).
  • Irregolare: fotosegnalamento, denuncia per l'art. 10-bis (che non porta in carcere), accompagnamento in Questura; il Prefetto emette il decreto di espulsione; il questore decide tra accompagnamento immediato (se c'è il passaporto e il vettore), trattenimento nel CPR (fino a diciotto mesi, con convalida in quarantotto ore e proroghe), ordine di lasciare il territorio in sette giorni (se non è possibile trattenere), o — se lo straniero chiede asilo — l'avvio della procedura. Chi ha un divieto di reingresso attivo è arrestato per il reato dell'art. 13, comma 13. Chi ha i divieti dell'art. 19 (figlio italiano, gravidanza, malattia, rischio nel Paese) deve dirlo subito e farlo scrivere a verbale (Chi non può essere espulso).
  • Sul lavoro: il controllo dell'Ispettorato con la polizia identifica il lavoratore; il datore risponde del lavoro nero e, per l'irregolare, del reato; il lavoratore irregolare subisce il procedimento di espulsione, salvo lo sfruttamento (Lavoro nero e sfruttamento).

I diritti durante il controllo

Chiedere e ottenere di sapere il motivo del controllo e il nome dell'ufficio; un interprete o un mediatore quando non si comprende (obbligatorio per gli atti che incidono sulla libertà e per il verbale dell'accesso al telefono); la traduzione dei provvedimenti (il decreto di espulsione deve essere tradotto in una lingua conosciuta o, se impossibile, in inglese, francese o spagnolo, con la sintesi: art. 13, comma 7); un avvocato — di fiducia o d'ufficio — dal momento in cui la libertà è limitata (arresto, fermo, trattenimento, convalida), con il patrocinio a spese dello Stato; l'avviso a un familiare; la comunicazione al consolato, che è un diritto (Convenzione di Vienna, art. 36) ma anche uno strumento dell'identificazione per il rimpatrio: chi teme il proprio Stato può opporsi al contatto e chiedere asilo. Nessuno può essere trattenuto oltre i termini dell'identificazione senza un provvedimento e una convalida; il trattenimento nel CPR richiede il giudice entro quarantotto ore (Il trattenimento). Le perquisizioni personali richiedono i presupposti del codice di procedura penale o della pubblica sicurezza; la confisca del passaporto non è consentita, ma il questore può disporne la consegna nell'ambito dell'espulsione con partenza volontaria (art. 13, comma 5.2) e trattenerlo per chi è respinto (art. 10, comma 2-septies). Gli abusi si denunciano al pubblico ministero e si fanno valere nel ricorso; un verbale firmato senza capire è difficile da contestare: si può rifiutare di firmare e farlo scrivere.

La SIM e i documenti

Dal 2025 chi compra una SIM in Italia e non è cittadino UE deve dare «copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità» (art. 98-undetricies, comma 1, codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal DL 48/2025, art. 32): non serve il permesso di soggiorno — basta il passaporto valido — e l'irregolare con passaporto può avere una SIM; chi ha perso i documenti usa la denuncia (comma 1-bis); i rivenditori che non identificano rischiano la chiusura. La regola serve a collegare ogni numero a una persona identificata, e si somma all'accesso al telefono nel controllo. La carta d'identità italiana è rilasciata anche allo straniero regolare residente (non valida per l'espatrio) e vale come documento d'identificazione; il permesso di soggiorno non è un documento d'identità (Codice fiscale, SPID, tessera). Per viaggiare in Italia e in Europa con il permesso, le regole sono nella pagina Viaggiare con il permesso.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 6 (commi 3, 4), 10 (comma 2-septies), 10-bis, 10-ter (commi 2-bis, 2-ter), 13 (commi 5.2, 7, 13), 14 (comma 1), 19; cod. proc. pen., artt. 349, 350; DL 21 marzo 1978, n. 59, art. 11; R.D. 773/1931 (TULPS), art. 4; D.Lgs. 142/2015, art. 6; DL 145/2024, art. 9 (accesso ai dispositivi); DL 11 aprile 2025, n. 48, art. 32 (SIM), conv. L. 80/2025; D.Lgs. 259/2003, art. 98-undetricies; Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963), art. 36; Cass., Sez. un., sent. 16453/2011; regolamenti (UE) 2017/2226 (EES), 603/2013 e 2024/1358 (Eurodac), 2018/1861 (SIS). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.