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Famiglia · Procedura

Il ricongiungimento familiare: chi, come, quanto

È la procedura con cui chi vive regolarmente in Italia fa venire il coniuge, i figli o i genitori. Ha requisiti precisi — un permesso adatto, un reddito, una casa, e dal 2024 due anni di soggiorno per il coniuge e i genitori — e un percorso in tre tappe: il nulla osta dello Sportello Unico, il visto del consolato, il permesso della Questura. I tempi di legge sono lunghi e quelli reali di più. Questa pagina spiega ogni tappa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Può chiedere il ricongiungimento chi ha una carta di soggiorno o un permesso di almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, protezione internazionale, studio, motivi religiosi o famiglia (art. 28, comma 1, TUI). Per il coniuge, i figli maggiorenni invalidi e i genitori servono inoltre due anni ininterrotti di soggiorno legale; per i figli minori no (art. 28, comma 1-bis).
  2. Familiari ammessi (art. 29, comma 1): coniuge maggiorenne non separato; figli minori, anche del coniuge, con il consenso dell'altro genitore; figli maggiorenni a carico con invalidità totale; genitori a carico senza altri figli nel Paese d'origine, o over 65 con figli impossibilitati a mantenerli per gravi motivi di salute.
  3. Servono un alloggio idoneo secondo i parametri comunali e un reddito pari all'assegno sociale più la metà per ogni familiare: nel 2026 10.651,68 euro per uno, 14.202,24 per due (art. 29, comma 3). I rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria ne sono esenti (art. 29-bis).
  4. La domanda di nulla osta si presenta on line allo Sportello Unico della Prefettura; il termine è di 150 giorni (art. 29, comma 8, dal DL 146/2025). Poi il consolato rilascia il visto, e in Italia la Questura il permesso per motivi familiari.
  5. Contro il diniego del nulla osta e del visto si ricorre al tribunale ordinario, non al TAR (art. 30, comma 6).

Chi può chiedere

Il diritto all'unità familiare è riconosciuto «agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» (art. 28, comma 1, TUI). Chi ha un permesso stagionale, per cure mediche, per calamità, per richiesta di asilo o per protezione temporanea non può chiederlo (art. 29, comma 10); chi ha un permesso per protezione speciale o per casi speciali nemmeno, perché quei permessi non rientrano nell'elenco. La durata «non inferiore a un anno» si guarda al momento della domanda; un permesso di lavoro a tempo determinato di un anno basta, di sei mesi no.

Dal 2024 c'è un secondo requisito, introdotto dal decreto flussi di quell'anno (DL 145/2024): per ricongiungere il coniuge, i figli maggiorenni invalidi e i genitori occorre «un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale» al momento della richiesta (art. 28, comma 1-bis). Il requisito non vale per i figli minori, né per chi ha la protezione internazionale; e non può valere per i titolari di Carta blu UE, perché la direttiva europea che li riguarda lo esclude. «Soggiorno legale» è il soggiorno con permesso o con ricevuta di rinnovo; le Prefetture lo verificano con l'iscrizione anagrafica e con la storia dei permessi.

Per quali familiari

L'elenco dell'art. 29, comma 1, è chiuso, e ogni voce ha le sue condizioni.

  • Il coniuge, «non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni». Il partner di un'unione civile è equiparato dalla legge 76/2016. Non è ammesso il ricongiungimento di un secondo coniuge quando il primo è già regolarmente in Italia (comma 1-ter).
  • I figli minori, «anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso». Minori vuol dire sotto i diciotto anni al momento della domanda (comma 2): il figlio che compie diciotto anni mentre la pratica è in corso non perde il diritto. Adottati, affidati e sottoposti a tutela sono equiparati.
  • I figli maggiorenni a carico, solo se «per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». È la voce più stretta: uno studente maggiorenne a carico non rientra.
  • I genitori a carico, «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza», oppure i genitori over 65 «qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute». Per i genitori over 65 serve anche un'assicurazione sanitaria o l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario a pagamento (comma 3, lett. b-bis). La pagina Genitori anziani è dedicata a questo caso, il più difficile da documentare.

Quando i legami non si possono provare con certificati attendibili, il consolato può ricorrere al test del DNA, a spese di chi lo chiede (comma 1-bis). Il rifugiato ha regole più larghe per la prova e nessun requisito di reddito e alloggio (art. 29-bis).

Il reddito e l'alloggio

Il richiedente deve dimostrare «un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere»; per due o più figli sotto i quattordici anni serve in ogni caso «un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale»; e «si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente» (art. 29, comma 3, lett. b). Con l'assegno sociale 2026 di 7.101,12 euro: un familiare 10.651,68; due 14.202,24; tre 17.752,80; quattro 21.303,36. La tabella completa, con i casi misti, è in Il reddito per il ricongiungimento; come si dimostra e come si valuta il futuro in Il reddito minimo.

L'alloggio deve essere «conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali» secondo il decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 (metri quadri per persona, altezze, servizi). Per un figlio sotto i quattordici anni che raggiunge un genitore basta il consenso del titolare dell'alloggio (comma 3, lett. a). Il certificato lo rilascia il Comune (a volte la ASL per la parte igienico-sanitaria), e i tempi variano da giorni a mesi: conviene chiederlo prima di tutto il resto (Idoneità alloggiativa).

Le tre tappe

  1. Il nulla osta dello Sportello Unico. La domanda «è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura… competente per il luogo di dimora del richiedente» (art. 29, comma 7), attraverso il portale del Ministero dell'Interno, con SPID o CIE, allegando i documenti su reddito e alloggio. Lo Sportello chiede alla Questura il parere sui motivi ostativi all'ingresso del familiare (art. 4, comma 3), verifica i requisiti e rilascia il nulla osta o il diniego. Il termine è di 150 giorni dalla richiesta (comma 8): erano 90 fino all'ottobre 2025, quando il decreto flussi (DL 146/2025, art. 7) li ha allungati. Il nulla osta viene trasmesso al consolato e vale sei mesi. Molte Prefetture convocano il richiedente per gli originali; la convocazione arriva via portale o email.
  2. Il visto del consolato. Il familiare si presenta al consolato italiano del suo Paese con il nulla osta, il passaporto e i documenti che provano il legame (matrimonio, nascita, stato di famiglia), tradotti e legalizzati. Il rilascio del visto «è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute» (comma 7): è qui che si perdono più mesi, e qui che il consolato può chiedere il DNA. Il visto per ricongiungimento ha validità di un anno (Il visto per ricongiungimento).
  3. Il permesso della Questura. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso il familiare si presenta allo Sportello Unico, che avvia il permesso per motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. a): stessa durata di quello del richiedente, massimo due anni, rinnovabile fino a tre, con pieno diritto al lavoro (Il permesso per motivi familiari). Chi entra per la prima volta e ha più di sedici anni firma l'Accordo di integrazione.

Il familiare già in Italia

Se il familiare è già regolarmente in Italia con un altro permesso — uno studente, un lavoratore, un turista secondo alcune Questure — non serve il visto: si chiede la coesione familiare (art. 30, comma 1, lett. c), con gli stessi requisiti di reddito e alloggio, e il suo permesso viene convertito in permesso per famiglia. La conversione «può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare». Se il familiare è irregolare la coesione non è possibile, salvo il caso del rifugiato; le vie per chi è irregolare sono in Come si esce dall'irregolarità.

Il no, e il ricorso

Il nulla osta è negato quando manca un requisito, quando la Questura segnala motivi ostativi all'ingresso del familiare (condanne, segnalazioni), quando «il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare» (comma 9). «Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 30, comma 6): il tribunale del luogo di residenza, sezione specializzata, con il rito dell'art. 20 D.Lgs. 150/2011. Anche il rifiuto del visto da parte del consolato, quando è in gioco l'unità familiare, va davanti al tribunale ordinario. La pagina Il nulla osta negato, il visto negato spiega termini e argomenti. Il superiore interesse del minore va considerato «con carattere di priorità» in ogni procedimento (art. 28, comma 3): è l'argomento che vince più spesso.

Quanto ci vuole davvero

Centocinquanta giorni per il nulla osta sono il termine di legge; nelle Prefetture più cariche si arriva a un anno, e il ricorso contro il silenzio è possibile anche qui (Il silenzio dell'amministrazione). Il consolato ha tempi propri, da settimane a molti mesi secondo la sede e i controlli sui documenti. Il permesso in Italia segue i tempi della Questura. Una pratica senza intoppi dura sei-otto mesi dal caricamento della domanda all'arrivo; una con verifiche documentali all'estero può superare i due anni. I familiari si possono ricongiungere uno alla volta, e la soglia di reddito cresce di conseguenza.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 3), 28 (commi 1, 1-bis, 3), 29 (commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 7, 8, 9, 10), 29-bis, 30 (commi 1, 3, 6); DL 11 ottobre 2024, n. 145, conv. L. 187/2024 (art. 28, comma 1-bis); DL 3 ottobre 2025, n. 146, conv. L. 1° dicembre 2025, n. 179, art. 7 (termine di 150 giorni); D.Lgs. 251/2007, art. 22; D.Lgs. 150/2011, art. 20; L. 76/2016, art. 1, comma 20; D.M. Sanità 5 luglio 1975; INPS, circolare 153/2025 (assegno sociale 2026). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.