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Il permesso di soggiorno · Requisiti

Condanne penali e permesso: i reati che ostano

Una condanna può costare il permesso, ma non tutte e non sempre. La legge elenca i reati che impediscono l'ingresso e quindi il soggiorno — con un automatismo che la Corte costituzionale ha rotto per chi ha famiglia in Italia — e prevede per il lungo periodo e per i permessi familiari una valutazione di pericolosità, non un elenco. Questa pagina spiega quali reati contano, che cosa succede con un processo in corso e con un patteggiamento, e come agisce la riabilitazione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. «Non è ammesso in Italia lo straniero… che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta… per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina… o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori» e per i reati di contraffazione (art. 4, comma 3, TUI). Il permesso è rifiutato o revocato quando mancano i requisiti per l'ingresso (art. 5, comma 5).
  2. Per i permessi familiari (art. 5, comma 5-bis) e per il lungo periodo (art. 9, comma 4) la legge chiede una valutazione di pericolosità, che tiene conto delle condanne ma anche della durata del soggiorno e dell'inserimento; e la Corte costituzionale (sent. 202/2013) impone di pesare i legami familiari in ogni diniego di chi ha famiglia in Italia.
  3. Il patteggiamento conta come condanna; la condanna non definitiva conta per l'art. 4, comma 3; il processo pendente senza condanna non è ostativo, ma il questore lo valuta.
  4. La riabilitazione (art. 178 c.p.) «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna» e fa cadere l'ostatività secondo la giurisprudenza prevalente; la condanna per il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis) non è ostativa.
  5. La Questura legge il casellario e i carichi pendenti: conviene leggerli prima, con una visura.

I reati che ostano all'ingresso e al soggiorno

L'art. 4, comma 3, elenca i motivi per cui uno straniero «non è ammesso in Italia»: la segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso, la pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza, e le condanne per una lista di reati: quelli dell'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., cioè i delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza — i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a venti, più un elenco che comprende rapina, estorsione, furto aggravato in casa o con strappo, riciclaggio, associazione mafiosa, alcuni reati di armi, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori aggravati; i reati «inerenti gli stupefacenti», anche di lieve entità secondo la lettura più severa (con dubbi sollevati dalla giurisprudenza per l'art. 73, comma 5, del testo unico droghe); i reati contro la libertà sessuale; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il reclutamento per la prostituzione o lo sfruttamento di minori; e, dal 2009, i reati di contraffazione di marchi e prodotti (artt. 473 e 474 c.p.) e la ricettazione di merce contraffatta. La condanna conta «anche con sentenza non definitiva» e anche con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), che ai fini del Testo Unico è una condanna.

Chi ha una di queste condanne e chiede o rinnova il permesso trova l'art. 5, comma 5: il permesso «è rifiutato e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso». È l'automatismo che ha fatto perdere il permesso a molti per reati anche vecchi; la legge ha però due valvole, che il paragrafo seguente spiega, e la giurisprudenza ne ha aggiunta una terza: il questore deve motivare e la sanzione non può essere applicata «a distanza di anni» a chi ha già rinnovato il permesso conoscendo la condanna, perché il potere di revoca va esercitato in tempi ragionevoli e con la valutazione della situazione attuale.

Le valvole: famiglia e valutazione concreta

La prima valvola è nell'art. 5, comma 5, secondo periodo: quando si tratta di chi ha fatto il ricongiungimento o del familiare ricongiunto, il diniego e la revoca devono tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché… della durata del suo soggiorno». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2013, ha esteso questa valutazione a «chiunque abbia legami familiari nel territorio dello Stato», dichiarando illegittima la norma nella parte in cui la limitava ai ricongiunti: da allora il diniego per condanna a chi ha coniuge, figli o genitori in Italia deve contenere una valutazione concreta della pericolosità e della vita familiare, e senza quella è annullabile. La seconda valvola è l'art. 5, comma 5-bis, per i permessi familiari: «nel valutare la pericolosità dello straniero… ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne» — «si tiene conto», non «si rifiuta»: la condanna è un elemento, non una tagliola. La terza è nell'art. 9, comma 4, per il lungo periodo: «nel valutare la pericolosità si tiene conto anche… di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381», ma «il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero». Per i familiari di cittadini dell'Unione e di italiani «mobili» vale la direttiva 2004/38: l'allontanamento solo per una minaccia «reale, attuale e sufficientemente grave», mai per la sola condanna (art. 20 D.Lgs. 30/2007). Per i rifugiati e i titolari di sussidiaria la revoca dello status ha regole proprie (art. 13 D.Lgs. 251/2007).

Il processo pendente, il patteggiamento, la sospensione condizionale

Un processo in corso senza condanna non rende inammissibile lo straniero: l'art. 4, comma 3, parla di chi «risulti condannato». La Questura può però considerare le denunce e i carichi pendenti nella valutazione di pericolosità dei permessi che la prevedono (famiglia, lungo periodo) e spesso sospende la decisione in attesa del processo, il che è illegittimo se supera i termini: la domanda va decisa. Il patteggiamento è una condanna a tutti gli effetti del Testo Unico, e per questo chi ha un permesso di soggiorno dovrebbe sapere, prima di patteggiare un reato dell'elenco, che cosa comporta; la Cassazione penale richiede che il giudice informi lo straniero degli effetti sul soggiorno. La sospensione condizionale della pena non toglie la condanna e non toglie l'ostatività; la non menzione nel certificato del casellario non vale per la Questura, che accede al casellario integrale. La messa alla prova e l'estinzione del reato per esito positivo, invece, non producono condanna. Il decreto penale di condanna per un reato dell'elenco conta come condanna. Il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis) non è nell'elenco e, secondo la Cassazione, non è ostativo al permesso.

La riabilitazione

«La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti» (art. 178 c.p.). Si chiede al tribunale di sorveglianza dopo tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena (otto per i recidivi, dieci per i delinquenti abituali), con la prova della buona condotta e dell'adempimento delle obbligazioni civili (art. 179 c.p.). La giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene che la riabilitazione faccia cadere l'ostatività della condanna ai fini del permesso, perché l'esclusione dall'ingresso è un «effetto penale» della condanna; alcune decisioni distinguono, e la Questura può comunque valutare la pericolosità. Per il lungo periodo e la cittadinanza la riabilitazione è quasi sempre decisiva. Serve tempo — tre anni dopo la pena — e un avvocato; chi ha una condanna vecchia e mai riabilitata fa bene a chiederla prima del prossimo rinnovo.

Il casellario e come si legge

La Questura acquisisce d'ufficio il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti; per il lungo periodo molte li chiedono al richiedente. Chiunque può ottenere il proprio certificato «generale» del casellario alla Procura della Repubblica (o on line con SPID): mostra le condanne definitive, con la data e la pena; i carichi pendenti si chiedono alla Procura del luogo. Conviene leggerli prima di presentare una domanda, perché le condanne dimenticate — un patteggiamento per un furto di quindici anni prima, un decreto penale per un reato di droga lieve — sono la sorpresa più comune del preavviso di rigetto. Se compare un reato dell'elenco, le opzioni sono: dimostrare l'inserimento e i legami familiari nel preavviso di rigetto, chiedere la riabilitazione se i tempi lo consentono, verificare che la condanna sia davvero per un reato ostativo (la qualificazione giuridica conta: un furto semplice non è nell'art. 380, un furto in abitazione sì). Il diniego si impugna al TAR con l'argomento della valutazione mancata (Il ricorso al TAR).

Le condanne e l'espulsione

La condanna può portare anche all'espulsione: come misura di sicurezza o al posto della pena, decisa dal giudice penale (artt. 15-16 TUI; L'espulsione come pena), o come espulsione prefettizia per «pericolosità sociale» di chi rientra nelle categorie del codice antimafia (art. 13, comma 2, lett. c). Il lungo soggiornante è espellibile solo per gravi motivi (art. 9, comma 10); il familiare di italiano convivente non è espellibile salvo i casi di sicurezza dello Stato (art. 19, comma 2, lett. c). E chi ha un processo pendente non può essere espulso senza il nulla osta del giudice penale (art. 13, comma 3), che serve a garantire il processo, non l'imputato.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 3), 5 (commi 5 e 5-bis), 9 (commi 4 e 10), 10-bis, 13 (commi 2, lett. c, e 3), 15, 16, 19 (comma 2, lett. c); codice di procedura penale, artt. 380, 381, 444; codice penale, artt. 178, 179, 473, 474; D.Lgs. 30/2007, art. 20; D.Lgs. 251/2007, art. 13; Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 202; DPR 14 novembre 2002, n. 313 (casellario giudiziale). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.