Il permesso di soggiorno · Il rimedio
Il permesso non arriva: i novanta giorni, la diffida, il ricorso contro il silenzio
La Questura ha novanta giorni per decidere. Molte ne impiegano il triplo, alcune superano l'anno. Nell'attesa la ricevuta ti copre, ma senza il documento fisico non fai un mutuo, non viaggi, non ricongiungi la famiglia, a volte non firmi un contratto. La legge ha un rimedio preciso, poco usato perché poco conosciuto: il ricorso contro il silenzio, che ordina alla Questura di decidere entro trenta giorni.
In breve
- Il permesso «è rilasciato, rinnovato o convertito entro novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda» (art. 5, comma 9, TUI); il permesso unico lavoro entro trenta giorni dal completamento della domanda (comma 8.1-bis). Passati i termini, la Questura è in ritardo, e il ritardo ha rimedi.
- Nel frattempo la ricevuta ti permette di soggiornare e lavorare (comma 9-bis): il ricorso serve quando ti occorre il documento, non per essere «regolare», perché lo sei già.
- Primo passo, facoltativo ma utile: una diffida scritta alla Questura che chiede di provvedere e ricorda il termine.
- Secondo passo: il ricorso contro il silenzio al TAR (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo), entro un anno dalla scadenza dei novanta giorni, senza udienza pubblica, deciso con sentenza semplificata che ordina alla Questura di provvedere «entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni» e nomina, se serve, un commissario ad acta.
- Il ritardo colpevole dà diritto al risarcimento del danno (art. 2-bis L. 241/1990), che però va provato; e le associazioni hanno usato con successo l'azione collettiva per l'efficienza contro le Questure più lente.
Il termine, e da quando decorre
Novanta giorni dalla presentazione della domanda: è il termine dell'art. 5, comma 9, del Testo Unico, portato da sessanta a novanta dal decreto legislativo 83/2026 a partire dal 22 maggio 2026. Per il permesso unico lavoro — il permesso con la dicitura «perm. unico lavoro» che autorizza a lavorare — il termine è di trenta giorni «dal completamento della domanda» (comma 8.1-bis), cioè da quando hai dato le impronte e consegnato tutti i documenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda (art. 2, comma 6, L. 241/1990): per il kit postale, dal giorno della spedizione indicato sulla ricevuta. La Questura può sospenderlo una sola volta e per non più di trenta giorni per chiedere documenti che le mancano (art. 2, comma 7), e la comunicazione dei motivi ostativi lo sospende fino alla tua risposta (art. 10-bis).
La legge 241/1990 dice anche che i termini dei procedimenti sull'immigrazione possono superare i centottanta giorni previsti come massimo per le altre materie (art. 2, comma 4): ma il termine che vale è quello scritto nel Testo Unico, e quello è di novanta giorni.
Perché la ricevuta non basta sempre
La ricevuta ti rende regolare e ti fa lavorare (La ricevuta). Non ti fa però viaggiare fuori dal Paese d'origine, non basta a molte banche per un mutuo, non basta al consolato per il visto di un familiare, non basta alle amministrazioni che chiedono «il permesso in corso di validità» per un concorso, un'iscrizione, una licenza, e spesso non basta all'INPS o all'anagrafe di un altro Comune. E soprattutto non basta a chi ha chiesto la conversione o il primo rilascio e ha bisogno del tipo di permesso nuovo per farlo valere. Quando l'attesa produce un danno concreto, il rimedio esiste.
La diffida
La diffida è una lettera, inviata alla Questura (Ufficio immigrazione) con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, in cui chiedi di concludere il procedimento, indichi il numero della ricevuta, ricordi il termine dell'art. 5, comma 9, e avverti che in mancanza ricorrerai al TAR. Non è obbligatoria: dal 2010 il ricorso contro il silenzio si può proporre «anche senza previa diffida» (art. 117, comma 1, c.p.a.). Serve però a due cose: spesso sblocca la pratica, perché la Questura preferisce decidere che essere citata; e prova la tua buona fede e il danno se poi chiedi il risarcimento. Molti patronati e sportelli la scrivono gratuitamente.
Il ricorso contro il silenzio
«Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo… chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere» (art. 31, comma 1, c.p.a.). L'azione si propone «fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento» (comma 2): se i novanta giorni sono scaduti il 1° marzo, hai tempo fino al 1° marzo dell'anno dopo; passato l'anno puoi ripresentare la domanda e far ripartire tutto. Il giudice è il TAR della regione in cui ha sede la Questura; serve un avvocato; il contributo unificato è quello ridotto delle controversie sull'immigrazione (Il ricorso al TAR) e chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Il rito è veloce: il ricorso «è deciso con sentenza in forma semplificata», in camera di consiglio, e «in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni» (art. 117, comma 2). Se la Questura non obbedisce, il giudice «nomina, ove occorra, un commissario ad acta», cioè un funzionario che decide al posto della Questura (comma 3). Nella pratica i TAR decidono in due-quattro mesi e quasi tutte le Questure provvedono prima dell'udienza, perché la condanna alle spese è certa: la parte più lunga è la notifica del ricorso, che va fatta alla Questura e al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato.
Il giudice del silenzio può anche dire come deve finire la pratica, ma solo «quando si tratta di attività vincolata o quando… non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori» (art. 31, comma 3): per un rinnovo con tutti i requisiti documentati può ordinare il rilascio, non solo la decisione. Se nel frattempo la Questura decide con un diniego, il giudizio continua contro il diniego con motivi aggiunti (art. 117, comma 5).
Il danno da ritardo
«Le pubbliche amministrazioni… sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento» (art. 2-bis, comma 1, L. 241/1990). Il danno va provato: il viaggio non fatto, il lavoro perso perché il datore non ha accettato la ricevuta, il mutuo negato, e la loro connessione con il ritardo. La domanda si propone insieme al ricorso contro il silenzio o entro centoventi giorni dalla fine del ritardo (art. 30 c.p.a.); i TAR la accolgono con prudenza e per importi contenuti. L'indennizzo forfettario «per il mero ritardo» previsto dal comma 1-bis richiede una legge o un regolamento che lo attivi per la materia, e per i permessi di soggiorno non è stato attivato: se ne parla nella pagina Il silenzio dell'amministrazione, che copre anche il nulla osta al lavoro, il ricongiungimento e il visto.
L'azione collettiva
Il decreto legislativo 198/2009 consente a titolari di interessi omogenei e alle associazioni che li rappresentano di agire davanti al TAR «per il ripristino del corretto svolgimento della funzione» quando un'amministrazione viola i termini o gli standard di servizio. Dal 2022 alcune associazioni e sindacati l'hanno usata contro Questure con tempi di attesa di un anno o più, ottenendo sentenze che ordinano piani di smaltimento. È uno strumento per le organizzazioni, non per il singolo; ma le sentenze che ne escono valgono come prova del ritardo strutturale anche nei ricorsi individuali.
Che cosa non funziona
Non funzionano le mail al Ministero, le segnalazioni al Prefetto, le richieste di «urgenza» senza un titolo di legge, le agenzie che promettono un appuntamento anticipato: la Questura decide secondo il proprio calendario e nessuno può venderlo. Funziona, oltre al ricorso, la richiesta motivata di anticipo dell'appuntamento per le impronte quando c'è un'esigenza documentata (un lutto, una cura all'estero, un esame): molte Questure hanno un indirizzo dedicato, indicato sul loro sito, e la rispettano.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, art. 5 (commi 8.1-bis, 9, 9-bis); D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83; L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 (commi 4, 6, 7, 8), 2-bis e 10-bis; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), artt. 30, 31 e 117; D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (ricorso per l'efficienza delle amministrazioni). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.