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Famiglia · Procedura

Sposarsi in Italia con uno straniero: nulla osta, irregolari, matrimoni di comodo

Un italiano e uno straniero, o due stranieri, che vogliono sposarsi in Italia incontrano un articolo del codice civile del 1942 e una sentenza della Corte costituzionale del 2011 che ne ha cancellato una riga: quella che chiedeva il permesso di soggiorno. Il matrimonio è possibile anche a chi è irregolare; servono il nulla osta del Paese d'origine e le pubblicazioni; e il matrimonio celebrato solo per il permesso è revocabile. Questa pagina spiega documenti, ostacoli e conseguenze.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio» (art. 116 c.c.): il nulla osta del consolato, legalizzato in Prefettura, o il certificato di capacità matrimoniale per i Paesi della Convenzione di Monaco del 1980.
  2. La riga che chiedeva «un documento attestante la regolarità del soggiorno» è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. 245/2011): l'irregolare si può sposare, e il Comune non può chiedere il permesso né segnalare.
  3. Servono le pubblicazioni per chi ha domicilio o residenza in Italia, il documento d'identità (passaporto, anche scaduto secondo la prassi prevalente, purché identifichi), e valgono gli impedimenti del codice (età, precedente matrimonio, parentela).
  4. Quando il consolato non rilascia il nulla osta o lo condiziona a requisiti contrari all'ordine pubblico italiano (la religione del coniuge, il consenso della famiglia), il tribunale può autorizzare le pubblicazioni.
  5. Il permesso che nasce dal matrimonio «è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole» (art. 30, comma 1-bis, TUI); il matrimonio simulato per il soggiorno è indagato con colloqui e controlli.

I documenti

Per lo straniero che si sposa in Italia il codice richiede il nulla osta al matrimonio: la dichiarazione della propria autorità nazionale — di regola il consolato in Italia — che attesta che, secondo la sua legge, nulla si oppone al matrimonio (stato libero, età, assenza di impedimenti). Il nulla osta consolare va legalizzato dalla Prefettura, salvo esenzioni; per i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 1980 (tra cui Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Portogallo, Grecia, Turchia, Moldova) lo sostituisce il certificato di capacità matrimoniale su modulo plurilingue; per alcuni Paesi con accordi bilaterali bastano documenti diversi. Alcuni consolati chiedono, per rilasciarlo, la presenza dei genitori, il certificato di conversione religiosa del coniuge italiano, la registrazione del fidanzamento, pagamenti alti: quando la condizione è contraria all'ordine pubblico italiano (la libertà matrimoniale, l'eguaglianza) o il consolato non funziona, si chiede al tribunale, in via di volontaria giurisdizione, l'autorizzazione alle pubblicazioni senza il nulla osta, con la prova dello stato libero fatta con altri documenti (atto di nascita, certificato di stato civile, dichiarazione giurata): è una procedura ormai consolidata, che i tribunali accolgono. Servono inoltre l'atto di nascita (tradotto e legalizzato o con apostille: Legalizzazione, apostille, traduzioni), il documento d'identità — il passaporto, e la prassi prevalente accetta quello scaduto o la carta d'identità del Paese, perché serve a identificare e non a soggiornare — e, per chi è stato sposato, la prova dello scioglimento del matrimonio precedente riconoscibile in Italia. Con questi si chiedono le pubblicazioni al Comune di residenza di uno dei due (art. 116, ultimo comma: lo straniero «che ha domicilio o residenza» in Italia le fa fare); restano affisse otto giorni, e dopo altri tre si può celebrare, entro sei mesi. I documenti stranieri hanno una validità di sei mesi per il Comune, salvo quelli che attestano fatti immutabili.

Il matrimonio di chi è irregolare

Il decreto-legge 92/2008 aveva aggiunto all'art. 116 c.c. la richiesta di «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano», e per tre anni gli irregolari non si sono potuti sposare in Italia. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del 25 luglio 2011, ha dichiarato la norma illegittima per violazione degli artt. 2, 29 e 117 della Costituzione e dell'art. 12 della Convenzione europea (il diritto di sposarsi): il matrimonio è un diritto fondamentale che non può essere subordinato alla regolarità del soggiorno, perché il divieto non impediva i matrimoni di comodo e colpiva i matrimoni veri. Il testo dell'art. 116 su normattiva riporta ancora la frase, con la nota della sentenza: non si applica. Oggi l'ufficiale di stato civile non può chiedere il permesso di soggiorno, non può rifiutare le pubblicazioni per l'irregolarità, non deve segnalare l'irregolare alla polizia (il matrimonio non è un «provvedimento di interesse dello straniero» che richieda l'esibizione del permesso: art. 6, comma 2, TUI). Anche chi ha un decreto di espulsione può sposarsi: il decreto non è un impedimento matrimoniale, e il coniuge convivente di un italiano diventa inespellibile (art. 19, comma 2, lett. c). Il matrimonio non regolarizza da solo: apre le vie spiegate in Sposare un cittadino italiano (per il coniuge di italiano o di cittadino UE) e in Coesione familiare e Il permesso per motivi familiari (per il coniuge di uno straniero regolare, che però richiede un soggiorno regolare del coniuge straniero: l'irregolare che sposa un regolare non ha una via diretta, salvo il matrimonio dopo un anno di soggiorno regolare della lettera b).

Il matrimonio all'estero e la trascrizione

Il matrimonio celebrato all'estero tra un italiano e uno straniero, o tra due stranieri di cui uno residente in Italia, è valido in Italia se valido secondo la legge del luogo, e va trascritto nei registri dello stato civile italiano attraverso il consolato italiano o direttamente al Comune con l'atto legalizzato e tradotto (art. 17 DPR 396/2000): la trascrizione non ha effetti costitutivi ma è ciò che rende il matrimonio opponibile alle amministrazioni, e la Questura la chiede per il permesso. Il matrimonio poligamico non è trascrivibile, e il secondo coniuge non ha diritti di soggiorno (art. 29, comma 1-ter); il matrimonio del minore straniero è contrario all'ordine pubblico e non produce effetti; il matrimonio religioso senza effetti civili nel Paese di celebrazione non è un matrimonio. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è trascritto in Italia come unione civile (Unioni civili, coppie di fatto, convivenze).

I matrimoni di comodo

La legge combatte il matrimonio simulato dopo, non prima: il permesso per motivi familiari di chi si sposa in Italia «è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole» (art. 30, comma 1-bis, primo periodo, TUI); la domanda di permesso del ricongiunto «è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare» (secondo periodo); il nulla osta al ricongiungimento è negato per lo stesso motivo (art. 29, comma 9). Le Questure verificano la convivenza con controlli all'indirizzo, colloqui separati con i coniugi, la documentazione della vita comune; il decreto 30/2007 prevede lo stesso per i familiari di cittadini UE (art. 35: «i diritti… sono negati, revocati o non rinnovati in caso di abuso o frode, quale il matrimonio fittizio») con le garanzie del Manuale della Commissione europea del 2014: gli indizi devono essere concreti, la valutazione individuale, il contraddittorio garantito, e l'onere della prova è dell'amministrazione. Il matrimonio simulato per il soggiorno può costituire reato per entrambi (falsità in atto pubblico, art. 495 c.p., e il favoreggiamento del soggiorno illegale «per profitto», art. 12, comma 5, TUI, per chi lo organizza a pagamento). La differenza tra un matrimonio vero con una separazione successiva e un matrimonio simulato la fa la convivenza effettiva, e chi si sposa deve sapere che la Questura la guarderà per anni.

Che cosa non chiedere all'ufficiale di stato civile

Non il permesso di soggiorno, non il visto, non il motivo per cui lo straniero è in Italia. L'ufficiale può chiedere l'identità, il nulla osta o l'autorizzazione del tribunale, la prova dello stato libero, la residenza o il domicilio per le pubblicazioni, e può rifiutare le pubblicazioni solo per un impedimento del codice, con un provvedimento motivato impugnabile davanti al tribunale entro trenta giorni (art. 98 c.c.). La segnalazione dell'irregolare da parte dell'ufficiale, che alcune circolari del 2008-2011 suggerivano, è caduta con la sentenza 245/2011 e con la circolare del Ministero dell'Interno che l'ha recepita. Un Comune che ostacola un matrimonio per il soggiorno del coniuge sta violando un diritto fondamentale, e il tribunale lo dice.

Fonti

Codice civile, artt. 84-89, 98, 116; DPR 3 novembre 2000, n. 396, artt. 17, 50-57; Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (certificato di capacità matrimoniale); Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 245; D.Lgs. 286/1998, artt. 6 (comma 2), 12 (comma 5), 19 (comma 2, lett. c), 29 (commi 1-ter e 9), 30 (commi 1 e 1-bis); D.Lgs. 30/2007, art. 35; codice penale, art. 495; Commissione europea, Manuale sui matrimoni fittizi (COM(2014) 604); L. 76/2016. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.