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Famiglia · Tabella

Il reddito per il ricongiungimento: la tabella

La legge dà una formula, non una cifra: assegno sociale più la metà per ogni familiare, e almeno il doppio se i figli sotto i quattordici anni sono due o più. L'assegno sociale cambia ogni gennaio. Questa pagina fa i conti per il 2026, caso per caso, e dice che cosa entra nella somma.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  1. Assegno sociale 2026: 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l'anno (13 mensilità; INPS, circolare 153/2025).
  2. Soglia = 7.101,12 + 3.550,56 per ogni familiare da ricongiungere (art. 29, comma 3, lett. b, TUI).
  3. Due o più figli sotto i 14 anni: in ogni caso almeno 14.202,24 euro.
  4. Si sommano i redditi leciti di tutti i familiari conviventi con chi chiede.
  5. Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria: nessun requisito di reddito né di alloggio (art. 29-bis; art. 22 D.Lgs. 251/2007).

La tabella 2026

Familiari da ricongiungereFormulaReddito annuo minimo 2026Circa al mese (su 12)
Un familiare (coniuge, oppure un figlio, oppure un genitore)Assegno sociale × 1,510.651,68 €888 €
Due familiari (coniuge e un figlio; due figli di cui almeno uno sopra i 14; due genitori)Assegno sociale × 214.202,24 €1.184 €
Due o più figli sotto i 14 anni, da soli o con il coniuge, fino a due familiari in tuttoAlmeno il doppio14.202,24 €1.184 €
Tre familiari (coniuge e due figli; un genitore e due figli…)Assegno sociale × 2,517.752,80 €1.479 €
Quattro familiariAssegno sociale × 321.303,36 €1.775 €
Cinque familiariAssegno sociale × 3,524.853,92 €2.071 €
Sei familiariAssegno sociale × 428.404,48 €2.367 €

Calcolo sull'assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui). Per il 2025 la base era 7.002,97 euro: un familiare 10.504,46, due 14.005,94, tre 17.507,43.

La regola dei figli sotto i quattordici anni è una soglia minima, non un'aggiunta: con il coniuge e due figli di otto e dieci anni la formula ordinaria dà 17.752,80 euro (tre familiari), che è più del doppio, e vale quella; con due soli figli di otto e dieci anni la formula darebbe 14.202,24, e il doppio è la stessa cifra. La regola pesa quando si ricongiungono due figli piccoli e la famiglia è già in parte in Italia.

Chi conta e chi no nel numero dei familiari

Si contano solo i familiari da ricongiungere con quella domanda. Il coniuge già in Italia, i figli già in Italia, il figlio che nascerà, non entrano nel moltiplicatore; ma la Prefettura può tenerne conto nel valutare se il reddito basta «al sostentamento proprio e dei familiari» in generale, perché una famiglia di sei con 14.202 euro non regge alla prova del buon senso. Le pratiche si possono spezzare: prima il coniuge, poi i figli, con soglie più basse ma con più tempo.

Che cosa si somma

Il reddito è quello «derivante da fonti lecite» del richiedente, e «si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente» (art. 29, comma 3, lett. b). Contano: stipendio e tredicesima (il reddito lordo della CU, non il netto in busta), redditi da lavoro autonomo e d'impresa, pensioni, NASpI e altre indennità sostitutive, canoni di locazione dichiarati, il reddito del coniuge o del figlio maggiorenne che vivono con te. Non contano i redditi non dichiarati, gli aiuti di parenti all'estero, il denaro sul conto: il requisito è un flusso annuo, non un patrimonio. Le prestazioni assistenziali (assegno di inclusione, assegno unico) non sono considerate reddito da fonti lecite nella prassi della maggior parte delle Prefetture, e la giurisprudenza non è uniforme: non fare conto su di esse.

L'anno da dimostrare

La Prefettura chiede di regola la CU o la dichiarazione dell'anno precedente e le buste paga degli ultimi mesi, per vedere che il reddito ci sia stato e ci sia ancora. Il Consiglio di Stato ha chiarito in molte decisioni che la valutazione deve guardare anche al futuro: chi ha cambiato lavoro con un contratto migliore può far valere il nuovo contratto, e chi ha avuto un anno basso per malattia o disoccupazione può spiegarlo. Il momento in cui il requisito deve esistere è quello della decisione sul nulla osta, non solo quello della domanda: un reddito che cresce durante l'istruttoria conta, uno che crolla anche. Tutto questo è in Il reddito minimo.

Chi non deve dimostrare nulla

I rifugiati chiedono il ricongiungimento «per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura» ma senza i requisiti di reddito e alloggio (art. 29-bis, comma 1); i titolari di protezione sussidiaria hanno lo stesso trattamento (art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007). I titolari di Carta blu UE hanno il diritto al ricongiungimento senza il requisito dei due anni e con la procedura agevolata dell'art. 27-quater. I familiari di cittadini dell'Unione e di italiani non passano da qui: per loro non c'è soglia di reddito (Sposare un cittadino italiano, I familiari extra-UE di cittadini dell'Unione).

Lo stesso metro per il lungo periodo e per l'attesa occupazione

La stessa scala vale quando si chiede il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i familiari (art. 9, comma 1: «un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b») e quando il permesso per attesa occupazione va rinnovato dopo il primo anno (art. 22, comma 11). Per sé soli, il lungo periodo chiede l'assegno sociale semplice: 7.101,12 euro.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (comma 1), 22 (comma 11), 27-quater, 29 (comma 3, lett. b), 29-bis; D.Lgs. 251/2007, art. 22, comma 4; INPS, circolare 19 dicembre 2025, n. 153 (assegno sociale 2026: 546,24 euro mensili; 2025: 538,69). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.