immigrazione.net

Orientarsi · Il 2026

Il Patto europeo su migrazione e asilo: che cosa cambia in Italia dal 2026

Il 12 giugno 2026 è entrato in applicazione il pacchetto di regolamenti approvato dall'Unione nel 2024, e lo stesso giorno l'Italia ha adottato il decreto-legge che adatta le sue norme. Per chi chiede protezione cambiano il modo di presentare la domanda, i documenti che riceve, i tempi, la procedura alla frontiera, le regole su quale Paese esamina la domanda. Questa pagina elenca gli atti, le date e le modifiche italiane, e rimanda alle pagine che le spiegano una per una.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Il Patto è un insieme di regolamenti — direttamente applicabili, senza bisogno di una legge italiana — più una direttiva sull'accoglienza. La maggior parte si applica alle domande presentate dal 12 giugno 2026; il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce Dublino III, dal 1° luglio 2026.
  2. L'Italia ha adattato le sue leggi con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145: artt. 10-17.
  3. La domanda d'asilo ora ha tre momenti — manifestazione di volontà, registrazione, formalizzazione — e produce due documenti al posto del vecchio permesso per richiesta asilo. Il lavoro è consentito dopo novanta giorni dalla formalizzazione.
  4. Chi arriva irregolarmente passa per gli accertamenti alla frontiera (identità, sicurezza, salute); le domande di chi viene da Paesi con bassi tassi di riconoscimento o da Paesi sicuri vanno in procedura di frontiera, con decisione della Commissione entro quattro settimane e senza autorizzazione all'ingresso.
  5. Fino al 31 ottobre 2026 Questure e polizia di frontiera restano competenti per tutte le fasi della domanda; per le domande presentate prima del 12 giugno 2026 vale la disciplina precedente (art. 17 DL 100/2026).

Gli atti e le date

AttoChe cosa regolaSi applica dalPagina del sito
Regolamento (UE) 2024/1348 — procedura comune (APR)Come si presenta, si registra, si formalizza e si esamina la domanda; termini; procedura accelerata e di frontiera; Paesi sicuri; ricorsi12 giugno 2026Chiedere asilo, Procedura di frontiera, Paesi sicuri
Regolamento (UE) 2024/1349 — procedura di rimpatrio alla frontieraIl rimpatrio di chi è respinto in procedura di frontiera, senza ingresso nel territorio12 giugno 2026Respingimento
Regolamento (UE) 2024/1356 — accertamenti (screening)Identità, sicurezza, salute e vulnerabilità di chi attraversa irregolarmente la frontiera esterna o è soccorso in mare, fino a sette giorni, senza autorizzazione all'ingresso12 giugno 2026Impronte, Eurodac, accertamenti
Regolamento (UE) 2024/1358 — EurodacLa banca dati delle impronte e delle immagini facciali di richiedenti e irregolari, dai sei anni, con nuove categorie e tempi di conservazione12 giugno 2026idem
Regolamento (UE) 2024/1347 — qualificheChi è rifugiato e chi ha la protezione sussidiaria, i diritti, la cessazione: sostituisce la direttiva 2011/951° luglio 2026Le tre protezioni
Regolamento (UE) 2024/1351 — gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR)Quale Stato esamina la domanda (sostituisce Dublino III), la solidarietà tra Stati, i trasferimenti1° luglio 2026Da Dublino al nuovo regolamento
Regolamento (UE) 2024/1359 — crisi e forza maggioreLe deroghe quando arrivi eccezionali o strumentalizzati mettono in crisi un sistema nazionale1° luglio 2026—
Direttiva (UE) 2024/1346 — accoglienzaLe condizioni materiali di accoglienza, i documenti del richiedente, l'accesso al lavoro entro sei mesi, il trattenimentoDa recepire entro il 12 giugno 2026 (in Italia: art. 10 DL 100/2026)L'accoglienza
Regolamento (UE) 2024/1350 — reinsediamentoIl quadro europeo per il reinsediamento e l'ammissione umanitariaIn vigore dal 2024Corridoi umanitari

Il decreto-legge italiano

Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 — un decreto «giustizia» che nei suoi articoli da 10 a 17 attua il Patto — ha riscritto pezzi dei tre decreti sull'asilo (25/2008 sulle procedure, 142/2015 sull'accoglienza, 251/2007 sulle qualifiche) e del Testo Unico. Le modifiche principali:

  • La domanda in tre momenti (art. 11). La manifestazione di volontà si fa alle Commissioni territoriali «per il tramite di soggetti esterni convenzionati» che accedono a un portale del Ministero, oppure alla Questura e alla polizia di frontiera per chi è negli accertamenti, trattenuto o detenuto (art. 26 D.Lgs. 25/2008). La registrazione è fatta da Questura o polizia di frontiera, che rilasciano un documento nominativo con il codice unico d'identità (art. 26-bis). La formalizzazione avviene presso le Commissioni tramite gli enti convenzionati, nei centri tramite i gestori, in Questura per i trattenuti, e produce un documento validato dalla Prefettura (art. 26-ter; art. 4 D.Lgs. 142/2015). Il vecchio «permesso di soggiorno per richiesta asilo» non c'è più: i due documenti attestano lo status e consentono il riconoscimento. Il lavoro è consentito «trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda» (art. 22 D.Lgs. 142/2015), non più sessanta.
  • Il diritto di rimanere dura fino alla decisione della Commissione e, se c'è ricorso, fino alla decisione di primo grado, con le eccezioni del regolamento (art. 7 D.Lgs. 25/2008).
  • La procedura di frontiera: quando è applicabile secondo il regolamento, la Commissione decide «entro quattro settimane» (art. 28-bis.1); il richiedente può essere trasferito «a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate», e il trasferimento «non costituisce autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale» (art. 28-bis.2). Le Commissioni possono avere fino a ventiquattro sezioni in più per le procedure accelerate alla frontiera.
  • Il rigetto vale come espulsione: la decisione negativa della Commissione contiene «l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso» e «tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa» alla scadenza del termine per impugnare (art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008); nella procedura di frontiera produce gli effetti del respingimento (comma 4-bis), con la possibilità di chiedere un termine per la partenza volontaria fino a quindici giorni (art. 10, comma 2-septies, TUI).
  • Gli accertamenti alla frontiera (art. 12): chi è rintracciato all'attraversamento irregolare o soccorso in mare è condotto nei punti di crisi, dove si fanno identificazione, controlli di sicurezza, valutazione della salute e delle vulnerabilità e il rilevamento delle impronte; «l'accesso ai luoghi… non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso» (art. 10-ter TUI). L'informazione riguarda anche il programma di ricollocazione in altri Stati membri e il rimpatrio volontario assistito.
  • Eurodac (art. 13): il rilevamento segue il regolamento 2024/1358, che abbassa a sei anni l'età e aggiunge le immagini facciali.
  • L'accoglienza (art. 10): il richiedente può essere autorizzato a risiedere solo in un luogo specifico per ordine pubblico o rischio di fuga, in particolare se doveva trovarsi in un altro Stato membro secondo il regolamento sulla gestione dell'asilo (art. 5-ter D.Lgs. 142/2015); i documenti del richiedente sono quelli descritti sopra.
  • I giudici (artt. 14 e 16): l'Unità Dublino diventa Unità AMMR; presso le sezioni specializzate nasce un ufficio per il processo «stralcio» per smaltire i ricorsi pendenti; il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti vecchi.

La transizione

L'art. 17 del decreto contiene le regole per il passaggio. «In sede di prima attuazione… e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera»: fino a fine ottobre, quindi, chi vuole chiedere asilo va ancora in Questura, come prima, e la domanda «si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione». «Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi»: chi ha fatto domanda prima resta nel vecchio sistema, permesso per richiesta asilo compreso.

Che cosa non cambia

La protezione speciale nazionale (art. 19 TUI), i casi speciali, la protezione temporanea per gli ucraini, il ricongiungimento dei rifugiati, il lungo periodo e la cittadinanza non sono toccati dal Patto, che riguarda la procedura d'asilo e la responsabilità tra Stati. Le regole sul lavoro, sulla famiglia e sul permesso di soggiorno del Testo Unico restano quelle spiegate nel resto del sito. E il Patto non è la fine dei cambiamenti: la proposta di regolamento sui rimpatri del 2025 è in negoziato (Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri) e la lista europea dei Paesi sicuri è in preparazione (Paesi di origine sicuri).

Fonti

Regolamenti (UE) 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1356, 2024/1358, 2024/1359 e direttiva (UE) 2024/1346, GUUE L del 22 maggio 2024; DL 12 giugno 2026, n. 100, conv. L. 7 agosto 2026, n. 145, artt. 10-17; D.Lgs. 25/2008, artt. 3, 6, 7, 26, 26-bis, 26-ter, 28-bis, 28-bis.1, 28-bis.2, 32 (testo vigente); D.Lgs. 142/2015, artt. 4, 5-ter, 22; D.Lgs. 286/1998, artt. 10 e 10-ter. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.