Asilo e protezione · Procedura
Chiedere asilo in Italia: come, dove, quando
Dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale segue il regolamento europeo sulle procedure e il decreto-legge italiano che lo attua: tre momenti — manifestare la volontà, registrare, formalizzare —, due documenti al posto del vecchio permesso per richiesta asilo, termini più stretti e una procedura di frontiera per chi arriva da certi Paesi. Fino al 31 ottobre 2026 si va ancora in Questura per tutto. Questa pagina spiega la procedura come è oggi, e che cosa vale per chi ha fatto domanda prima.
In breve
- La domanda «si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale» (art. 6 D.Lgs. 25/2008). Si può fare in qualunque momento, anche anni dopo l'arrivo; da quel momento non si può essere espulsi né respinti (art. 7).
- Tre momenti: la manifestazione di volontà (alle Commissioni territoriali tramite enti convenzionati, oppure a Questura e polizia di frontiera per chi è negli accertamenti, trattenuto o detenuto), la registrazione da parte di Questura o polizia di frontiera, con impronte e un documento nominativo, la formalizzazione presso le Commissioni tramite gli enti convenzionati o nei centri tramite i gestori, con un documento validato dalla Prefettura (artt. 26, 26-bis, 26-ter).
- Fino al 31 ottobre 2026 Questure e polizia di frontiera fanno tutto, e la domanda si considera formalizzata alla registrazione (art. 17 DL 100/2026). Chi ha fatto domanda prima del 12 giugno 2026 resta nel vecchio sistema.
- Il colloquio in Commissione entro trenta giorni, la decisione entro i tre giorni feriali successivi, e in caso di ritardo entro sei mesi (art. 27): termini di legge che la realtà supera. Il lavoro è consentito dopo novanta giorni dalla formalizzazione (art. 22 D.Lgs. 142/2015).
- Chi arriva da un Paese di origine sicuro, o rientra negli altri casi del regolamento, va in procedura accelerata o di frontiera, con decisione entro quattro settimane e senza autorizzazione all'ingresso (art. 28-bis.1).
Chi può chiedere, e quando
Può chiedere protezione internazionale chiunque si trovi in Italia o alla frontiera e tema, nel suo Paese, una persecuzione o un danno grave: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e, in via residuale, la protezione speciale nazionale sono spiegati in Le tre protezioni. Non serve un visto, non serve essere entrati regolarmente, non c'è un termine dall'arrivo: chi è in Italia da anni può chiedere, anche se il tempo trascorso peserà sulla credibilità. La domanda è personale: ciascun adulto la fa per sé, il genitore per i figli minori, il tutore per il minore non accompagnato (Minori richiedenti asilo). Chi ha già una protezione in un altro Stato dell'Unione, o ha già avuto una domanda respinta in Italia, rientra in regole diverse (Da Dublino al nuovo regolamento, La domanda reiterata).
Il diritto fondamentale è quello di rimanere: «Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale… e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado», con le eccezioni del regolamento europeo e della procedura di frontiera (art. 7 D.Lgs. 25/2008). Dalla manifestazione di volontà, quindi, l'espulsione è sospesa, e chi è in un CPR può chiedere asilo da lì, con le regole più strette dei trattenuti.
I tre momenti, dal 12 giugno 2026
- La manifestazione di volontà. Il regolamento europeo distingue il momento in cui la persona dice di voler chiedere protezione da quello in cui la domanda è registrata e formalizzata. In Italia sono «competenti a ricevere le manifestazioni di volontà… le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera» (art. 3, comma 2). Le Commissioni le ricevono «per il tramite di soggetti esterni convenzionati che… accedono al portale informatico» del Ministero dell'Interno (art. 26, comma 1): enti e organizzazioni con cui il Ministero ha firmato convenzioni, presenti nei centri e negli sportelli. Questura e polizia di frontiera le ricevono da chi è sottoposto agli accertamenti alla frontiera, da chi è trattenuto e da chi è detenuto (art. 26, comma 2). Chi non rientra in questi casi — la persona già in Italia, che non è in un centro — si rivolge a un ente convenzionato (comma 2-bis); fino al 31 ottobre 2026, però, può andare direttamente in Questura (art. 17, comma 1, DL 100/2026).
- La registrazione. «La domanda è registrata… dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti» (art. 26-bis, comma 1), con il fotosegnalamento e l'inserimento in Eurodac; «non oltre il momento della registrazione» la Questura consegna l'opuscolo informativo sui diritti e i doveri (comma 2) e «all'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento» nominativo (comma 3): un documento con il codice unico d'identità, la foto e le generalità dichiarate, che «attesta che la domanda è stata registrata» e vale come documento di riconoscimento (art. 4, comma 1, D.Lgs. 142/2015). Il regolamento europeo vuole la registrazione entro cinque giorni dalla manifestazione di volontà (dieci in caso di arrivi numerosi).
- La formalizzazione. «La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali… per il tramite dei soggetti esterni convenzionati»; chi è accolto in un centro la formalizza «per il tramite dei gestori dei predetti centri»; il trattenuto o detenuto in Questura (art. 26-ter, comma 1). È il momento in cui si compila la domanda vera e propria — la storia, i motivi, i documenti — e al richiedente «è rilasciato… un documento validato dalla prefettura», che vale per il riconoscimento e che consente di lavorare dopo novanta giorni (art. 4, comma 4, D.Lgs. 142/2015; art. 22). Il regolamento prevede che la formalizzazione avvenga entro ventuno giorni dalla registrazione. Fino al 31 ottobre 2026 «la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione» (art. 17, comma 2, DL 100/2026): registrazione e formalizzazione coincidono, in Questura.
Il vecchio modello C3 — il verbale della domanda che le Questure compilavano — è sostituito da questo procedimento telematico; il vecchio permesso di soggiorno per richiesta asilo di sei mesi non esiste più per le domande nuove: i due documenti ne prendono il posto (Il permesso per richiesta asilo). Chi ha fatto domanda prima del 12 giugno 2026 conserva permesso e regole di prima «fino alla conclusione dei procedimenti» (art. 17, comma 4).
Che cosa succede dopo
La Commissione territoriale competente — ci sono Commissioni e sezioni in tutte le regioni, e la competenza segue il luogo di presentazione o il centro di accoglienza — convoca per il colloquio. La legge dice «entro trenta giorni dal ricevimento della domanda» con decisione «entro i tre giorni feriali successivi» (art. 27, comma 2) e, in caso di ritardo, conclusione «entro sei mesi» prorogabili (comma 3); il regolamento europeo fissa sei mesi dalla formalizzazione, estensibili. Nella realtà i tempi variano da pochi mesi a più di un anno secondo la Commissione. Il colloquio, con interprete e videoregistrazione, è il cuore della procedura: la pagina La Commissione territoriale spiega come prepararsi. La decisione riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure rigetta; nel rigetto la Commissione valuta se ci sono i presupposti della protezione speciale o delle cure mediche e, se sì, trasmette gli atti al questore per quel permesso (art. 32, comma 3 e 3.1); se no, la decisione contiene «l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso» e vale come espulsione alla scadenza del termine per ricorrere (comma 4). Contro il rigetto c'è il ricorso al tribunale entro trenta giorni (Il diniego: il ricorso al tribunale).
Nell'attesa il richiedente ha diritto all'accoglienza se non ha mezzi, all'iscrizione al Servizio sanitario, all'iscrizione anagrafica, alla scuola per i figli; può lavorare dopo novanta giorni dalla formalizzazione «se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente» (art. 22 D.Lgs. 142/2015); non può lasciare l'Italia, e se lo fa la domanda può essere considerata implicitamente ritirata (art. 23-bis).
La procedura accelerata e quella di frontiera
Il regolamento prevede che alcune domande siano esaminate con procedura accelerata — Paesi di origine sicuri, domande manifestamente infondate, richiedenti che hanno ingannato le autorità o presentano la domanda solo per ritardare un'espulsione, pericolo per la sicurezza — e che, per chi arriva alla frontiera esterna da Paesi con bassi tassi di riconoscimento o da Paesi sicuri, si applichi la procedura di frontiera: la persona non è autorizzata a entrare, resta nei luoghi designati (punti di crisi, strutture dedicate, anche i centri in Albania), e la Commissione decide «entro quattro settimane» (art. 28-bis.1); il trasferimento in quelle strutture «non costituisce autorizzazione all'ingresso» (art. 28-bis.2). Il ricorso contro il rigetto in procedura di frontiera ha cinque giorni e regole proprie (art. 35-ter). Tutto in Procedura di frontiera e procedura accelerata e in Paesi di origine sicuri. Alla frontiera e dopo uno sbarco, prima di tutto questo, ci sono gli accertamenti del regolamento 2024/1356 (Impronte, Eurodac, accertamenti).
Quale Paese esamina la domanda
Se il richiedente ha familiari in un altro Stato dell'Unione, ha avuto un visto o un permesso o un titolo di studio in un altro Stato, o è entrato irregolarmente attraverso un altro Stato, la domanda può essere di competenza di quello Stato: dal 1° luglio 2026 lo decide il regolamento 2024/1351, che ha sostituito Dublino, con l'Unità AMMR del Ministero dell'Interno (Da Dublino al nuovo regolamento). Il richiedente ha l'obbligo di presentare la domanda nello Stato di primo ingresso e di restarvi, e chi si sposta perde l'accoglienza salvo il minimo.
Che cosa non fare
Non presentare una domanda inventata per prendere tempo: dal 2026 la domanda manifestamente infondata va in procedura accelerata e il rigetto vale come espulsione. Non scomparire dopo la domanda: la domanda si considera ritirata e la nuova sarà «reiterata», con regole più dure. Non firmare nulla che non si capisce: l'interprete e l'informazione sono diritti (art. 10). Non pagare nessuno per «fare la domanda» o «passare il colloquio»: la domanda è gratuita, l'assistenza legale gratuita esiste (Il patrocinio a spese dello Stato) e i canali ufficiali sono in fondo a questa pagina.
Fonti
Regolamento (UE) 2024/1348, artt. 4, 26-30, 34, 35, 42-45, 51-54, 67-68; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 3, 6, 7, 10, 23-bis, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28-bis, 28-bis.1, 28-bis.2, 32, 35-bis, 35-ter (testo vigente dopo il DL 100/2026); D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, artt. 4 e 22; DL 12 giugno 2026, n. 100, conv. L. 7 agosto 2026, n. 145, artt. 10, 11, 17. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.