Lavorare · Spiegazione
La formazione nei Paesi di origine e l'ingresso fuori quota
È la porta che il Governo indica come alternativa al click day: formare i lavoratori a casa loro — la lingua, il mestiere, l'educazione civica — e farli entrare fuori dalle quote, con un datore già pronto. La norma esiste dal 1998 ma è stata riscritta nel 2023 e nel 2024 e i numeri sono ancora piccoli. Questa pagina spiega come funziona, chi può organizzare un corso, che diritti dà a chi lo completa, e che cosa non è.
In breve
- «Nell'ambito di programmi approvati… dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni…, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali…, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine» (art. 23, comma 1, TUI).
- Chi completa il corso entra fuori quota: «è consentito, al di fuori delle quote…, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'UNHCR… che completa le attività di istruzione e formazione…, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati… dalle associazioni di categoria» (comma 2-bis); il nulla osta è rilasciato in trenta giorni (art. 22, comma 5-quater.1); «la domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso».
- I programmi sono presentati da associazioni datoriali, enti di formazione accreditati, ONG, Regioni, organismi internazionali (OIM) secondo le linee guida del Ministero del Lavoro, che li approva e comunica i nomi dei partecipanti a Interno ed Esteri per i controlli; dal 2024 i lavoratori formati sono iscritti sul portale SIISL, dove i datori li trovano.
- Fuori quota entrano anche, con le procedure ordinarie, i cittadini di «Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio» (art. 21, comma 1-bis, aggiunto dal DL 145/2024), nei limiti fissati dagli accordi.
- Non è un tirocinio (che è formazione in Italia con visto per studio) e non è un permesso «per formazione»: alla fine del corso il lavoratore ha un contratto e un permesso per lavoro subordinato ordinario.
Che cosa prevede l'art. 23
Il Testo Unico immagina dal 1998 che l'immigrazione per lavoro possa essere preparata nei Paesi d'origine: corsi di lingua italiana, di formazione professionale per un mestiere richiesto in Italia, di educazione civica, organizzati da soggetti italiani e seguiti da un'assunzione. L'attività «è finalizzata: a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine» (comma 2). Per anni la norma ha prodotto poco: i corsi erano pochi, e chi li completava aveva solo una «preferenza» nelle quote (comma 3). Il decreto Cutro (DL 20/2023) ha riscritto il comma 2-bis facendo dell'ingresso dei formati un ingresso fuori quota, con un nulla osta «rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22», e il DL 145/2024 ha aggiunto il termine di trenta giorni per il nulla osta (art. 22, comma 5-quater.1), l'iscrizione al SIISL e gli accordi con Paesi terzi. Il Ministero del Lavoro «adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione» e «può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi» (commi 2-bis e 4-bis).
Come funziona, in pratica
- Il programma. Un'associazione datoriale (Confindustria, Coldiretti, Confartigianato, le associazioni del turismo o dell'edilizia), un ente di formazione accreditato, una ONG che opera nell'immigrazione da almeno tre anni, una Regione o un organismo internazionale presenta al Ministero del Lavoro un programma: il Paese, il partner locale, il mestiere, il numero di partecipanti, le ore di italiano e di formazione, i datori interessati «sulla base dei fabbisogni manifestati… dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato». Il Ministero lo approva secondo le linee guida (l'ultima versione è del 2024) e lo pubblica nell'elenco dei programmi.
- Il corso. Si svolge nel Paese d'origine (o di transito, per i rifugiati riconosciuti dall'UNHCR), con la formazione professionale, l'italiano di regola almeno al livello A1-A2 e l'educazione civica. «Il Ministero del lavoro… comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri… le generalità dei partecipanti e dei datori di lavoro, ove conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli» sugli elementi ostativi (comma 2-bis): i controlli di polizia iniziano durante il corso, non dopo.
- L'assunzione. Al termine, il datore italiano — che può essere quello indicato all'inizio o un altro che trova il lavoratore sul SIISL, dove i formati sono iscritti con il profilo — presenta la domanda di nulla osta allo Sportello unico con la procedura dell'art. 22 (verifica al Centro per l'impiego, alloggio, contratto di soggiorno, PEC, Il nulla osta), senza click day e senza quota; lo Sportello rilascia il nulla osta entro trenta giorni.
- Il visto. «La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso»: passati i sei mesi il diritto all'ingresso fuori quota si perde. Il consolato rilascia il visto per lavoro subordinato; segue l'ingresso, il contratto di soggiorno in quindici giorni, il permesso per lavoro subordinato.
Il permesso è quello ordinario per lavoro subordinato (uno o due anni), con tutti i diritti: cambio di datore, attesa occupazione, ricongiungimento, lungo periodo. «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno» (comma 2-bis). Chi ha frequentato un corso ma non trova subito un datore conserva la preferenza nelle chiamate al lavoro in quota (comma 3) e, per il lavoro autonomo, le agevolazioni del regolamento (comma 4).
I Paesi con accordi
Accanto alla formazione, il DL 145/2024 ha aperto un secondo canale fuori quota: «al di fuori delle quote…, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio» (art. 21, comma 1-bis). È lo scambio che il Governo propone ai Paesi d'origine: cooperazione sui rimpatri in cambio di ingressi legali, dentro i «Piani» e i memorandum con Tunisia, Egitto, Albania, Costa d'Avorio, Etiopia e altri (Gli accordi con i Paesi terzi). I numeri e le modalità sono fissati negli accordi e nelle circolari; i primi ingressi con questo canale si sono avuti nel 2025-2026 con i programmi di formazione in Tunisia, Egitto, Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana e con i «corridoi lavorativi» delle organizzazioni umanitarie (Caritas, Comunità di Sant'Egidio, CEI) per rifugiati in Paesi di primo asilo, che l'art. 23 ammette espressamente («rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato… nei Paesi di primo asilo o di transito»).
Che cosa non è
Non è il tirocinio: quello si svolge in Italia, con un visto per studio-formazione e un permesso per studio, entro un contingente, e la conversione in lavoro alla fine (I tirocini). Non è un corso che si compra: i programmi sono approvati e gratuiti o a costo contenuto, e chi chiede denaro ai partecipanti per «il visto garantito» è fuori dal sistema (Le truffe); l'iscrizione al corso non dà alcun diritto all'ingresso senza il datore e il nulla osta. Non è una via per chi è già in Italia: l'art. 23 riguarda lo «straniero residente all'estero». E non è ancora una via di massa: i programmi approvati nel 2024-2026 riguardano alcune migliaia di persone contro le centinaia di migliaia di domande del click day, anche se il Governo li indica come il canale da far crescere nel triennio 2026-2028.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 21 (comma 1-bis), 22 (commi 2, 5-quater.1), 23 (commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter), 24-bis (comma 4); DPR 394/1999, artt. 34, 35; DL 10 marzo 2023, n. 20, art. 3 (riscrittura del comma 2-bis), conv. L. 50/2023; DL 11 ottobre 2024, n. 145, artt. 1 e 2 (trenta giorni, SIISL, art. 21 c. 1-bis), conv. L. 187/2024; Ministero del Lavoro, linee guida sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine; DPCM 2 ottobre 2025. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.