Orientarsi · Spiegazione
I tre regimi: extra-UE, cittadino UE, familiare di cittadino UE
Prima di qualunque pratica bisogna sapere sotto quale legge si sta: la stessa persona — una madre brasiliana, per esempio — è una «extracomunitaria» soggetta a quote e permessi se vive da sola, una familiare con carta di soggiorno e quasi nessun requisito se il figlio è italiano, e sfugge a tutto se ha anche il passaporto portoghese. Questa pagina mette a confronto i tre regimi su ciò che conta — ingresso, soggiorno, lavoro, famiglia, welfare, espulsione, giudice — e spiega i casi di confine.
In breve
- Cittadino di Paese terzo («extracomunitario»): si applica il Testo Unico 286/1998 — visto per entrare, permesso di soggiorno per restare, quote per lavorare, requisiti di reddito e alloggio per la famiglia, espulsione se irregolare, giudice di pace e TAR per i ricorsi. È il regime di questo sito.
- Cittadino dell'Unione europea (e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera): si applica la libera circolazione (direttiva 2004/38, D.Lgs. 30/2007) — entra con la carta d'identità, resta tre mesi senza condizioni, oltre si iscrive all'anagrafe se ha un lavoro, o risorse e assicurazione, o studia; dopo cinque anni ha il soggiorno permanente; non ha permesso di soggiorno né quote; può essere allontanato solo per motivi gravi di ordine pubblico o sicurezza, con il tribunale ordinario.
- Familiare extra-UE di un cittadino UE (coniuge, partner registrato, figli sotto i 21 o a carico, genitori a carico; e i «familiari» dell'art. 3: conviventi a carico, partner stabili): entra con il visto gratuito e accelerato o anche senza, ottiene la carta di soggiorno di familiare di cittadino UE di cinque anni senza reddito, alloggio o quote, lavora liberamente, dopo cinque anni ha la carta permanente; il familiare di un cittadino italiano che non ha vissuto in altri Stati UE ha lo stesso trattamento con il «permesso di soggiorno per motivi di famiglia» di cinque anni (art. 23, comma 1-bis).
- Le regole si applicano alla persona, non alla nazionalità «di gruppo»: un marocchino sposato con un'italiana è nel terzo regime, un marocchino con anche la cittadinanza spagnola nel secondo, un marocchino solo nel primo. E si può cambiare regime: il matrimonio, la nascita di un figlio italiano, la naturalizzazione, il divorzio spostano la persona.
- I casi di confine: britannici (accordo di recesso: carta «articolo 50» per chi era in Italia al 31 dicembre 2020, Testo Unico per i nuovi arrivati), svizzeri e SEE (come i cittadini UE), lungo-soggiornanti di altri Stati UE (art. 9-bis TUI), turchi (accordo di associazione), rifugiati (regime proprio dentro il Testo Unico), apolidi.
La tabella
| Cittadino di Paese terzo | Cittadino UE / SEE / Svizzera | Familiare extra-UE di cittadino UE o italiano | |
|---|---|---|---|
| Legge | D.Lgs. 286/1998 (TUI), DPR 394/1999, decreti asilo, regolamenti UE su visti e frontiere | Direttiva 2004/38, D.Lgs. 30/2007; per la Svizzera l'Accordo del 1999 | D.Lgs. 30/2007 artt. 2, 3, 10, 17, 23; per i familiari di italiani «statici» art. 23 c. 1-bis |
| Ingresso | Passaporto e visto (o esenzione fino a 90 giorni); registrazione EES | Carta d'identità o passaporto; nessun visto, nessuna registrazione EES | Passaporto e visto se richiesto, gratuito e accelerato (art. 5 c. 2); ammesso anche l'ingresso senza visto o con visto turistico e la richiesta in Italia (Metock) |
| Fino a 3 mesi | Soggiorno breve nei limiti del visto/90 giorni; dichiarazione di presenza se da Schengen | Nessuna condizione (art. 6) | Nessuna condizione, con il cittadino UE |
| Oltre 3 mesi | Permesso di soggiorno per un motivo (lavoro con quota, famiglia, studio, protezione…), da chiedere entro 8 giorni e rinnovare | Iscrizione anagrafica (art. 9) con lavoro, o risorse sufficienti e assicurazione, o studio con risorse; nessun permesso, nessuna quota | Carta di soggiorno di familiare di cittadino UE (5 anni, art. 10) o permesso per motivi di famiglia di 5 anni (familiari di italiani); senza reddito, alloggio, quote, test |
| Lavoro | Solo con i permessi che lo consentono; ingresso per lavoro solo con nulla osta e quote | Libero, subordinato e autonomo, anche pubblico impiego (salvo pubblici poteri) | Libero, subordinato e autonomo (art. 19 D.Lgs. 30/2007; art. 23 c. 1-bis) |
| Famiglia | Ricongiungimento con permesso adatto, 2 anni di soggiorno (coniuge, genitori), reddito, alloggio, nulla osta, visto | I familiari lo accompagnano o lo raggiungono senza condizioni economiche (salvo le «risorse sufficienti» del cittadino inattivo) | È il regime della famiglia stessa |
| Welfare | SSN con il permesso che lo dà; prestazioni sociali con i requisiti di permesso e residenza previsti da ogni legge | SSN con l'iscrizione anagrafica (lavoratori) o con la copertura del proprio Stato; parità nelle prestazioni per i lavoratori; limiti per gli inattivi nei primi anni | Come il cittadino UE che accompagna; per i familiari di italiani, come gli italiani |
| Stabilità | Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo dopo 5 anni con reddito e lingua | Soggiorno permanente dopo 5 anni di soggiorno legale continuativo (art. 14), automatico | Carta permanente dopo 5 anni (art. 17), o permesso per famiglia rinnovato; lungo periodo con i requisiti |
| Allontanamento | Espulsione amministrativa per irregolarità o pericolosità; respingimento; trattenimento; divieto di reingresso | Solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità (soglie crescenti: «imperativi» dopo 10 anni), o per cessazione delle condizioni; mai per il solo fatto di non lavorare senza esame individuale (art. 20-21) | Come il cittadino UE (art. 20); il familiare di italiano non è espellibile dal Prefetto (art. 19 c. 2 lett. c TUI) |
| Giudice | Giudice di pace (espulsione, trattenimento), tribunale sezione specializzata (asilo, famiglia), TAR (permessi, visti, nulla osta) | Tribunale ordinario per l'allontanamento e i dinieghi (art. 22) | Tribunale ordinario (art. 8, 22) |
| Cittadinanza | Per residenza dopo 10 anni (5 rifugiati e apolidi); per matrimonio dopo 2 anni di residenza (3 all'estero), ridotti a metà con figli | Per residenza dopo 4 anni (art. 9 c. 1 lett. d L. 91/1992) | Per matrimonio con l'italiano; per residenza come gli altri (10 anni) |
| Mobilità in Europa | 90/180 negli altri Stati Schengen con il permesso; lavoro altrove solo con i permessi di quello Stato (o Carta blu/ICT/lungo periodo con le loro regole) | Libera circolazione e soggiorno in tutta l'Unione | Con il cittadino UE, in tutta l'Unione; da solo, come cittadino di Paese terzo |
Chi è nel secondo regime
I cittadini dei ventisette Stati membri dell'Unione, e per gli accordi con l'Unione quelli di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Spazio economico europeo) e della Svizzera (Accordo sulla libera circolazione del 1999, con qualche differenza), che il D.Lgs. 30/2007 equipara. Non i cittadini di San Marino, Vaticano, Monaco, Andorra, che hanno regimi bilaterali propri e per il resto il Testo Unico (Svizzera, SEE, San Marino). Non più i britannici dal 1° gennaio 2021, salvo chi risiedeva in Italia entro il 31 dicembre 2020 e ha la carta di soggiorno «articolo 50 TUE» dell'accordo di recesso (I britannici dopo la Brexit). Il cittadino UE in Italia non ha un permesso di soggiorno e nessuno può chiederglielo; oltre tre mesi ha il dovere di iscriversi all'anagrafe del Comune dimostrando di essere lavoratore, o di avere «risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale» e un'assicurazione sanitaria, o di studiare con risorse e assicurazione; l'attestato di iscrizione è la sua carta; dopo cinque anni ha il diritto di soggiorno permanente, che nessuna condizione economica può più toccare (I cittadini UE in Italia). Gli italiani non hanno bisogno di nulla, ovviamente; ma diventano rilevanti come «cittadini dell'Unione» per i loro familiari stranieri.
Chi è «familiare»
Il D.Lgs. 30/2007 definisce «familiare» (art. 2, comma 1, lett. b): «1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro…; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner…; 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner». Non conta la cittadinanza del familiare: il coniuge nigeriano di un tedesco che vive in Italia, il figlio ventenne peruviano di una spagnola, la madre marocchina a carico di un francese sono familiari con la carta di soggiorno. L'art. 3 aggiunge le persone il cui ingresso lo Stato «agevola»: «ogni altro familiare…, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione…, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente» e «il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale» — il convivente di fatto con la registrazione anagrafica, il fratello a carico, il minore in kafala (I familiari di cittadini UE). Il caso più frequente in Italia è il familiare di un cittadino italiano: il coniuge straniero, il genitore straniero di un figlio italiano (anche minore: il genitore che lo accudisce ha il permesso della lett. d dell'art. 30 e la tutela del D.Lgs. 30/2007 secondo la giurisprudenza), il genitore a carico di un figlio naturalizzato. Per loro la legge distingue: se l'italiano «ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo» (ha vissuto in un altro Stato membro con il familiare e torna) si applica il decreto per intero con la carta di soggiorno (art. 23, comma 1); se è «statico», «è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia… valido cinque anni,… rinnovabile alla scadenza e… convertibile» (comma 1-bis), senza il contributo, senza reddito né alloggio, con il lavoro (Sposare un cittadino italiano, Il genitore di figlio italiano). Il familiare che perde il legame — divorzio, morte, partenza del cittadino — conserva il diritto in condizioni precise (artt. 11-12) e altrimenti passa al primo regime con un permesso proprio (Separazione, divorzio, violenza).
I casi di confine
- Doppia cittadinanza. Chi ha anche una cittadinanza UE è cittadino UE a tutti gli effetti, anche se entra con il passaporto del Paese terzo: conviene dichiararla e usare il documento europeo. Il familiare di un italiano che ha anche un'altra cittadinanza UE è familiare di cittadino UE.
- Il cittadino UE «inattivo». Il pensionato, lo studente, chi non lavora deve avere risorse e assicurazione per iscriversi e per restare oltre tre mesi; senza, il Comune nega l'iscrizione e il Prefetto può allontanare «per cessazione delle condizioni», con esame individuale e mai come sanzione automatica; l'accesso all'assistenza sociale nei primi anni è limitato (Corte di giustizia, Dano, 2014). Il lavoratore, anche part-time, ha tutto.
- I lungo-soggiornanti di altri Stati UE. Il cittadino di Paese terzo con il permesso di lungo periodo tedesco o spagnolo può venire in Italia per lavorare o studiare con il permesso dell'art. 9-bis TUI, fuori quota, entro tre mesi dall'ingresso: è nel primo regime, ma con una porta laterale (La mobilità intra-UE).
- I turchi. L'Accordo di associazione CEE-Turchia (1963) e la decisione 1/80 danno ai lavoratori turchi regolarmente occupati diritti di stabilità e la clausola di standstill (nessun nuovo ostacolo dal 1980), che la Corte di giustizia applica: un regime speciale dentro il primo.
- I rifugiati e i titolari di protezione. Sono cittadini di Paesi terzi con uno statuto proprio (D.Lgs. 251/2007) che deroga al Testo Unico in molti punti: famiglia senza reddito, lungo periodo dalla domanda, cittadinanza a cinque anni, parità nel welfare (Il permesso per asilo e sussidiaria).
- Gli apolidi: primo regime con le regole della Convenzione del 1954 (L'apolidia).
- I britannici: due regimi in uno, secondo la data (I britannici dopo la Brexit).
- Il figlio minore straniero di un cittadino UE nato in Italia, il coniuge separato, il partner non registrato: le pagine della sezione Cittadini UE li seguono uno per uno.
Fonti
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE), artt. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23; TFUE, artt. 20, 21, 45; Accordo SEE (1992); Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione (1999); Accordo di recesso del Regno Unito (2020), parte seconda; Accordo di associazione CEE-Turchia (1963) e decisione 1/80 del Consiglio di associazione; L. 91/1992, art. 9; Corte di giustizia UE, Metock (C-127/08, 2008), Dano (C-333/13, 2014), Zambrano (C-34/09, 2011), Chavez-Vilchez (C-133/15, 2017), Tekdemir (C-652/15, 2017). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.