Studiare · Procedura
Il permesso di soggiorno per studio
Il permesso per studio è il più diffuso tra i giovani stranieri e uno dei più generosi: consente di lavorare part-time, si rinnova con gli esami, si converte in lavoro senza quote, e porta — dopo la laurea — a un anno per cercare un impiego. Ma ha regole che si perdono facilmente: due esami l'anno, non più di tre anni oltre il corso, mezzi e alloggio a ogni rinnovo, e il tempo da studente non conta per il lungo periodo. Questa pagina spiega come si ottiene, come si tiene e come si trasforma.
In breve
- Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso con il visto per studio si chiede il permesso in Questura (kit postale o sportello convenzionato con l'ateneo): passaporto e visto, preiscrizione o immatricolazione, alloggio, assicurazione o iscrizione al SSN, codice fiscale, bollo da 16 €, 30,46 € per il tesserino, 30 € di spedizione, contributo di 40 € per i permessi fino a un anno.
- Durata: «non… inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio…, fatta salva la verifica annuale di profitto» (art. 5, comma 3, lett. c, TUI): un anno rinnovabile, o l'intero corso con la verifica annuale. Rinnovo: «agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche…; non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio» (art. 46, comma 4, DPR 394/1999), più la specializzazione e il dottorato.
- Lavoro: «l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore» (art. 14, comma 4, DPR 394/1999); anche lavoro autonomo occasionale nei limiti. Il datore assume con la comunicazione ordinaria.
- Conversione: «quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote…, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione… dell'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1, TUI), anche senza laurea; dopo il titolo, il permesso per ricerca lavoro di 9-12 mesi (art. 39-bis.1).
- Il permesso per studio non conta per il lungo periodo (art. 9, comma 3, lett. a) e non dà il ricongiungimento ordinario ma il familiare al seguito (art. 29, comma 4); si perde per mancanza di esami, di mezzi, di iscrizione, o per un lavoro oltre i limiti.
Il primo permesso
Lo studente entrato con il visto D per studio «deve richiedere» il permesso «entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso» (art. 5, comma 2, TUI) alla Questura della provincia dell'ateneo: con il kit postale (modulo 1, motivo «studio») alle Poste, oppure allo sportello che molte università hanno concordato con le Questure (i «welcome desk» che raccolgono le domande e fissano le impronte). Documenti: passaporto con il visto e le copie; la lettera di preiscrizione validata su Universitaly o il certificato di immatricolazione (che si può presentare dopo, con la ricevuta); la prova dell'alloggio (contratto, residenza universitaria, dichiarazione di ospitalità); l'assicurazione sanitaria valida in Italia per l'anno o la ricevuta dell'iscrizione volontaria al SSN (700 € per anno solare per gli studenti, L. 213/2023; si fa alla ASL con il codice fiscale e vale dal 1° gennaio al 31 dicembre: chi arriva a settembre paga per il resto dell'anno e di nuovo a gennaio, a meno che la ASL non accetti l'iscrizione per anno accademico, come alcune fanno); la prova dei mezzi (gli stessi del visto: estratti conto, borsa, garanzia); il codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, o dall'ateneo per convenzione); le foto; i pagamenti: marca da bollo da 16 €, 30,46 € per il tesserino, 30 € di spedizione, e il contributo dell'art. 5, comma 2-ter (40 € per i permessi fino a un anno, 50 fino a due) — gli studenti non sono esenti (I costi). La ricevuta consente subito di immatricolarsi, aprire il conto, iscriversi al SSN e lavorare nei limiti. Il permesso è di regola annuale (fino alla fine dell'anno accademico o del corso annuale); la legge consente un permesso «pluriennale» per la durata del corso «fatta salva la verifica annuale di profitto» (art. 5, comma 3, lett. c) e alcune Questure lo rilasciano per due anni, ma la prassi resta l'anno con rinnovo.
Il rinnovo
Il rinnovo si chiede novanta giorni prima della scadenza con il kit (motivo «studio»), allegando: l'iscrizione all'anno successivo (o la domanda di iscrizione con la ricevuta delle tasse), il certificato degli esami con i crediti, l'alloggio, l'assicurazione o il SSN, i mezzi (stessa soglia del visto, 10.179,85 € l'anno, con la borsa o il lavoro part-time che conta), il passaporto, il bollo e i pagamenti. La regola sugli esami: «i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno» (art. 46, comma 4, DPR 394/1999): un esame il primo anno, due ogni anno dopo (le Questure contano gli esami con voto registrati nell'anno accademico, e i corsi di laurea in inglese con i «moduli» vanno tradotti in esami), tre anni «fuori corso» al massimo per una triennale (sei anni in tutto), poi la magistrale, il master, la specializzazione e il dottorato con i loro anni; chi cambia corso non riparte da zero: la Questura valuta la durata complessiva del percorso, e i passaggi di corso ripetuti sono guardati con sospetto. La ricevuta del rinnovo vale come permesso: si studia, si lavora, si viaggia con la ricevuta e il permesso scaduto (rientro solo dall'Italia). Il diniego del rinnovo (pochi esami, niente mezzi, iscrizione mancante, lavoro oltre le venti ore, assenze) si impugna al TAR in sessanta giorni (Diniego e revoca), e prima si può chiedere il riesame con i documenti mancanti.
Il lavoro e la sanità
«Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore» (art. 14, comma 4, DPR 394/1999): il contratto part-time fino a venti ore, o più ore per meno settimane (un'estate a tempo pieno) purché non oltre 1.040 nell'anno; il datore fa l'UNILAV con la copia del permesso e del contratto; i contributi sono ordinari; anche il lavoro autonomo occasionale (le collaborazioni, i lavori a partita IVA nei limiti orari) è ammesso dalla prassi; i tirocini curriculari sono parte degli studi e quelli extracurriculari sono ammessi (INL 2023) (I tirocini). Superare le venti ore non è un reato ma una violazione delle condizioni del permesso, che la Questura scopre dall'UNILAV o dalle buste paga e sanziona con il diniego del rinnovo; il datore risponde del lavoro irregolare. La sanità: lo studente non è iscritto d'ufficio al SSN (non ha un permesso per lavoro o famiglia) e sceglie tra la polizza e l'iscrizione volontaria, 700 € l'anno solare (L. 213/2023: prima erano 149,77 €), che dà il medico di base, le visite, i ricoveri, i farmaci con le regole italiane; lo studente che lavora con un contratto ha l'iscrizione obbligatoria come lavoratore, gratis, per la durata del lavoro (art. 34, comma 1, lett. b, TUI, che include chi soggiorna per lavoro subordinato — e lo studente-lavoratore vi rientra secondo le ASL) (Il Servizio sanitario). Le tasse universitarie e le borse regionali (DSU) sono aperte agli studenti stranieri a parità con gli italiani, con l'ISEE parificato (Studiare in Italia).
Cambiare, viaggiare, portare la famiglia
Il cambio di corso o di ateneo è consentito: il permesso è per «studio», non per un corso; al rinnovo si presenta la nuova iscrizione e la Questura valuta la coerenza (il passaggio dalla triennale alla magistrale è normale; il salto da medicina a un corso di lingua è sospetto); il cambio di città sposta la competenza alla nuova Questura, con la comunicazione del cambio di domicilio. I viaggi: con il permesso valido e il passaporto si circola in Schengen fino a novanta giorni su centottanta e si torna in Italia; con la sola ricevuta di rinnovo si può uscire e rientrare solo dalla frontiera italiana, e per i programmi Erasmus in altri Stati membri valgono le regole di mobilità di quello Stato (La mobilità UE, Viaggiare con il permesso); il rientro nel Paese d'origine per le vacanze non interrompe nulla, ma le assenze oltre sei mesi fanno revocare il permesso (art. 13, comma 4, DPR 394/1999). La famiglia: lo studente non ha il ricongiungimento dell'art. 29 (il permesso per studio non è tra quelli dell'art. 28), ma «è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare… di un visto di ingresso… per studio…, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito» (art. 29, comma 4): il coniuge e i figli entrano insieme allo studente (o lo raggiungono con il visto per familiari al seguito) con il reddito dell'art. 29, comma 3, e l'alloggio idoneo, e hanno il permesso per motivi familiari con lavoro (Il familiare al seguito). Lo studente che si sposa con un italiano o con uno straniero regolare passa al permesso per famiglia; lo studente che ha un figlio in Italia lo iscrive sul permesso.
Dallo studio al lavoro
La via più importante: «quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 6, comma 1, TUI, come riscritto dal DL 20/2023): lo studente che trova un lavoro a tempo pieno — anche prima della laurea, anche al primo anno — chiede la conversione allo Sportello unico (portale ALI, domanda del datore o dello studente secondo la prassi della provincia) con la proposta di contratto e i requisiti del datore, ottiene il nulla osta alla conversione, firma il contratto di soggiorno e ha il permesso per lavoro subordinato; per il lavoro autonomo, con le attestazioni dell'art. 26 (La conversione). Dopo il titolo (laurea triennale o magistrale, master, dottorato, diploma AFAM o ITS) c'è il permesso per ricerca lavoro o imprenditorialità: «alla scadenza del permesso di soggiorno…, può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa… presso i servizi per l'impiego… e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato», con il reddito dell'art. 29, comma 3, lett. b, e l'iscrizione al SSN, e poi la conversione (art. 39-bis.1) (Dopo la laurea). E la Carta blu per chi ha un'offerta qualificata sopra la soglia (La Carta blu UE), la ricerca per chi resta all'università (Il visto per ricerca). Il tempo con il permesso per studio non si computa per il permesso di lungo periodo (art. 9, comma 3, lett. a): i cinque anni si contano dal permesso per lavoro; per la cittadinanza per residenza, invece, gli anni di residenza legale da studente contano, se c'era l'iscrizione anagrafica.
Gli errori che costano il permesso
- Non fare abbastanza esami (uno il primo anno, due dopo) o non iscriversi all'anno successivo prima del rinnovo.
- Lavorare oltre le venti ore o 1.040 l'anno, o in nero: il datore lo espone e la Questura nega il rinnovo.
- Presentare il rinnovo tardi (dopo la scadenza) o senza mezzi: la soglia resta 10.179,85 € l'anno e la borsa, il lavoro part-time e la garanzia della famiglia contano.
- Non cambiare il domicilio in Questura: le comunicazioni arrivano all'indirizzo vecchio.
- Aspettare la scadenza per convertire: la conversione va chiesta «prima della sua scadenza», e con il permesso scaduto senza rinnovo si diventa irregolari (con i sessanta giorni di tolleranza dell'art. 13, comma 2, lett. b, che non danno diritto alla conversione).
- Restare fuori dall'Italia oltre sei mesi.
- Iscriversi a un «corso» che non richiede frequenza né esami solo per il permesso: le Questure lo scoprono al rinnovo e la conversione non arriva.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 2, 2-ter, 3 lett. c), 6 (comma 1), 9 (comma 3), 13 (comma 2), 28, 29 (commi 3-4), 34, 39, 39-bis, 39-bis.1; DPR 394/1999, artt. 13 (comma 4), 14 (comma 4), 46 (commi 4-5); L. 213/2023, art. 1, comma 240 (SSN studenti 700 €); DM Interno 6 ottobre 2011 (contributo); MUR, Procedure per gli studenti internazionali 2026-2028; INL, nota 320/2023 (tirocini); Corte di giustizia UE, Ben Alaya (C-491/13, 2014) sul diritto all'ammissione degli studenti. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.