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I visti nazionali per soggiorni lunghi

Chi viene in Italia per più di tre mesi — per lavorare, studiare, ricongiungersi, vivere di rendita, curarsi — ha bisogno di un visto nazionale, che è un atto italiano e non europeo, con requisiti diversi per ciascuna delle ventuno tipologie e con un tratto comune: quasi sempre va preparato in Italia prima che al consolato. Questa pagina spiega ciò che vale per tutti i visti D — dove, quando, quanto, che cosa succede dopo — e rinvia alle pagine dei singoli visti.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. Il visto nazionale (tipo D) serve per soggiorni «superiori a 90 giorni» ed è disciplinato dal diritto italiano (art. 4 TUI; DPR 394/1999, art. 5; DM Esteri 850/2011 con le 21 tipologie), non dal codice dei visti Schengen; consente però di circolare negli altri Stati Schengen fino a 90 giorni su 180 (art. 21 della Convenzione di Schengen).
  2. Si chiede al consolato italiano competente per la residenza del richiedente, con appuntamento (spesso tramite il fornitore esterno), il modulo per il visto nazionale, il passaporto valido almeno tre mesi oltre il visto, foto, e i documenti della tipologia: quasi tutti presuppongono un atto già formato in Italia (nulla osta dello Sportello unico, preiscrizione universitaria, nulla osta della Questura per l'autonomo, autorizzazione del Comitato per gli investitori, dichiarazione della struttura sanitaria…).
  3. Tempi: «il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta» (art. 5, comma 8, DPR 394/1999), con termini più brevi per il lavoro con nulla osta (30 giorni) e più lunghi per l'autonomo (120); costo: 116 € (50 € per studio oltre 90 giorni; gratuito per i familiari di cittadini dell'Unione che li raggiungono e per alcune categorie); il fornitore esterno aggiunge la sua tariffa.
  4. Validità: da 91 giorni a un anno (365 giorni), con uno o più ingressi; va usato entro la validità; il permesso di soggiorno si chiede «entro otto giorni lavorativi» dall'ingresso (art. 5, comma 2, TUI) e ha la durata prevista per il motivo, non quella del visto.
  5. Il diniego dei visti per lavoro, famiglia, studio, cure, ricerca «deve essere motivato» (art. 4, comma 2, TUI) e si impugna al TAR del Lazio (o al tribunale ordinario per la famiglia) (Il diniego del visto). Chi ha un permesso e resta bloccato all'estero senza documenti ha il visto di reingresso.

Che cos'è il visto D

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen distingue i visti uniformi per soggiorni brevi dai «visti per soggiorni di lunga durata», che «sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione» (art. 18 CISA): l'Italia decide da sola requisiti e procedura, e il visto D italiano vale per l'Italia, con la sola facoltà di circolare negli altri Stati Schengen per 90 giorni su 180 (art. 21 CISA), come un titolare di permesso. Il Testo Unico: «il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero» (art. 4, comma 2), «per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta» (art. 5, comma 2, DPR 394/1999), e «la tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri» (comma 3): il decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, con le sue ventuno tipologie — adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato — cui si aggiungono per legge i visti per ricongiungimento familiare, per investitori, per nomadi digitali, per la Carta blu e l'ICT (Le tipologie di visto). Ogni tipologia ha una pagina in questo sito con i requisiti; qui la parte comune.

La sequenza: prima l'Italia, poi il consolato

La differenza con il visto turistico è che il visto D quasi mai si chiede «da zero» al consolato: la legge italiana richiede un atto formato in Italia che il consolato verifica. Per il lavoro subordinato, il nulla osta dello Sportello unico (decreto flussi, stagionale, art. 27, Carta blu, ICT), trasmesso per via telematica al consolato, che rilascia il visto dopo gli accertamenti e la conferma del datore (Il visto per lavoro subordinato); per il lavoro autonomo, le attestazioni della Camera di commercio e il nulla osta provvisorio della Questura (Il visto per lavoro autonomo); per il ricongiungimento, il nulla osta dello Sportello unico (Il visto per ricongiungimento); per lo studio universitario, la preiscrizione sul portale Universitaly e l'ammissione dell'ateneo (Il visto per studio); per la ricerca, il nulla osta dello Sportello unico sulla convenzione di accoglienza (Il visto per ricerca); per le cure, la dichiarazione della struttura e il deposito (Il visto per cure mediche); per i religiosi, l'attestazione dell'autorità religiosa (Il visto per motivi religiosi); per gli investitori, il nulla osta del Comitato; per i nomadi digitali e la residenza elettiva, invece, la domanda si fa direttamente al consolato con i documenti sui redditi (Il visto per residenza elettiva). Il consolato competente è quello «territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero» (art. 5, comma 1, DPR 394/1999): chi vive in un Paese diverso dal proprio chiede lì se vi risiede legalmente; non si può chiedere un visto D da turista in Italia né da un Paese in cui si è di passaggio. Gli appuntamenti si prenotano sul sito del consolato o tramite il fornitore esterno (VFS, TLS), e nei Paesi con molte domande (India, Bangladesh, Marocco, Egitto, Pakistan, Filippine) i tempi per l'appuntamento sono di settimane o mesi: è la ragione per cui i lavoratori con nulla osta arrivano tardi.

La domanda

«Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto…, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno. Alla domanda deve essere allegato il passaporto…, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: a) la finalità del viaggio; b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno…; d) le condizioni di alloggio» (art. 5, commi 5-6, DPR 394/1999). Il modulo è quello «per il visto nazionale» (diverso dal modulo Schengen), in italiano e inglese; il passaporto deve essere valido almeno tre mesi oltre la scadenza del visto richiesto e avere pagine libere; le foto due, recenti; i documenti stranieri (certificati di nascita, matrimonio, titoli di studio, casellario) vanno legalizzati o apostillati e tradotti (Legalizzazione e traduzioni), e i consolati indicano per Paese quali; il consolato può convocare per un colloquio e chiedere integrazioni, e verifica l'autenticità dei documenti anche tramite le autorità locali (per il ricongiungimento è un obbligo di legge: art. 29, comma 7, TUI, con il test del DNA se i certificati sono inattendibili). I diritti: 116 € per il visto nazionale (dal 2026, nella tariffa consolare aggiornata trimestralmente in valuta locale), 50 € per il visto per studio oltre 90 giorni, gratuito per i familiari di cittadini dell'Unione che li raggiungono, per lo studio breve e per alcune categorie (borsisti di programmi governativi, ricercatori di programmi UE secondo gli accordi); il fornitore esterno aggiunge la propria tariffa. I tempi: «valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti…, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico» (art. 5, comma 8): trenta giorni per il visto per lavoro con nulla osta (art. 6, comma 5, DPR 394/1999, per il ricongiungimento; e la prassi per il lavoro), centoventi per il lavoro autonomo (art. 26, comma 7, TUI); nella realtà molti consolati impiegano il termine intero e oltre, e il silenzio si contesta con il ricorso contro il silenzio al TAR o con la diffida.

Il rilascio e l'ingresso

Il visto D è una vignetta nel passaporto con il tipo (D), la durata di validità (dalla data di rilascio a quella indicata: fino a 365 giorni), il numero di ingressi (MULT di regola), il motivo in annotazione («lavoro subordinato», «studio», «ricongiungimento familiare», «residenza elettiva»…), e la durata del soggiorno autorizzato. «Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile…, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia…, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso» (art. 5, comma 8-bis). Il visto va usato entro la validità: chi non entra in tempo deve richiederlo (per il lavoro, il nulla osta vale sei mesi e il visto è rilasciato dentro quel termine; per l'autonomo il visto va usato entro 180 giorni). All'ingresso la polizia di frontiera verifica il visto, il passaporto, i mezzi, il motivo, e registra nell'EES (o timbra, per chi ha già un permesso); il titolare di visto D può entrare da qualunque frontiera Schengen e transitare (Al confine). Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso si chiede il permesso di soggiorno alla Questura della provincia di dimora (art. 5, comma 2, TUI): con il kit postale per lavoro, famiglia, studio, residenza elettiva, religione, ricerca, o direttamente in Questura per alcune tipologie, e per il lavoro subordinato dopo la firma del contratto di soggiorno (Il kit postale, Il permesso di soggiorno). Il permesso ha la durata del motivo (uno o due anni per il lavoro, la durata del corso per lo studio, quella del permesso del familiare per il ricongiungimento), non quella del visto; nell'attesa la ricevuta consente di lavorare o studiare e il visto D consente di restare. Il visto non può essere «convertito» in un permesso per un motivo diverso, salvo le conversioni previste dalla legge (studio in lavoro; art. 6, comma 1) e l'aggiornamento del motivo entro la stessa famiglia (il familiare al seguito che entra e poi lavora).

Il visto di reingresso

Chi ha un permesso di soggiorno italiano valido e si trova all'estero senza poter rientrare — permesso smarrito o rubato, permesso scaduto durante il rinnovo con la ricevuta non riconosciuta dalle compagnie o dalle frontiere di altri Stati, minore iscritto sul permesso del genitore senza documento proprio — chiede al consolato il visto di reingresso: «lo straniero che ha perso il titolo di soggiorno o che si trova all'estero durante il rinnovo» lo ottiene, secondo il DM 850/2011, con la denuncia di smarrimento o furto, la copia del permesso o la ricevuta della domanda di rinnovo, e la verifica presso la Questura; costa 116 € e dura il tempo del rientro. Chi ha il permesso scaduto da oltre sessanta giorni senza aver chiesto il rinnovo non lo ottiene: deve chiedere un nuovo visto. Chi ha la ricevuta di rinnovo e il permesso scaduto può rientrare direttamente dall'Italia (frontiera italiana) senza visto secondo la direttiva del Ministero dell'Interno del 2007 (Viaggiare con il permesso, Permesso smarrito).

Il diniego

«Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241…, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39» (art. 4, comma 2, TUI): per lavoro, famiglia, cure e studio la motivazione è dovuta sempre; «la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda» (stesso comma). Il ricorso è al TAR del Lazio entro sessanta giorni; per i visti per ricongiungimento e coesione familiare, al tribunale ordinario (sezione specializzata) con il rito semplificato (art. 30, comma 6, TUI); il patrocinio a spese dello Stato spetta con i requisiti (Il diniego del visto). Il diniego del visto per lavoro fa cadere il nulla osta se non si riesce a ottenere il visto entro la sua validità; il datore può ripresentare la domanda.

Fonti

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (1990), artt. 18, 21; regolamento (UE) 2016/399, art. 6; D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (commi 1, 2, 3), 5 (commi 2, 3), 6 (comma 1), 22, 24, 26 (comma 7), 27-27-sexies, 28-29, 36, 39; DPR 394/1999, artt. 5, 6, 39; DM Affari esteri-Interno-Lavoro-Giustizia-Salute-Istruzione-Sviluppo economico 11 maggio 2011, n. 850 (tipologie di visto); tariffa consolare 2026 (diritti per i visti: 116 € nazionale, 50 € studio, esenzioni); L. 241/1990; direttiva del Ministro dell'Interno 5 agosto 2007 (reingresso con ricevuta di rinnovo). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.