Lavorare · Spiegazione
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Non è il contratto di lavoro e non è il permesso: è un terzo documento, tipicamente italiano, che il datore e il lavoratore firmano allo Sportello unico dopo l'ingresso e che contiene due garanzie — l'alloggio e il biglietto di ritorno. Senza di esso il permesso per lavoro non viene rilasciato, e il datore che non lo firma perde il nulla osta ed è escluso per tre anni. Questa pagina spiega che cosa contiene, quando e come si firma, e che cosa cambia quando si cambia lavoro.
In breve
- «Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore…; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza» (art. 5-bis, comma 1, TUI). «Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga» le due dichiarazioni (comma 2).
- «Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno»; il lavoratore può firmare a mano; il datore lo trasmette allo Sportello unico nello stesso termine (art. 22, comma 6).
- «Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa» (comma 6-bis): si può iniziare a lavorare subito.
- Se il contratto non è trasmesso nel termine, il nulla osta è revocato «salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore» (comma 5-ter), e il datore è escluso dalle domande per tre anni (comma 2-ter).
- Al cambio di datore o al rinnovo non serve un nuovo contratto di soggiorno allo Sportello: basta il contratto di lavoro e la comunicazione UNILAV; il comma 3 dell'art. 5-bis, che lo richiedeva, è stato abrogato dal DL 145/2024.
Che cos'è
La legge Bossi-Fini del 2002 ha legato il permesso di soggiorno per lavoro al «contratto di soggiorno», un atto distinto dal contratto di lavoro con cui il datore assume due obblighi verso lo Stato, non solo verso il lavoratore: garantire un alloggio dignitoso e pagare il ritorno a casa quando il rapporto finisce. «Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato… contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975…; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza» (art. 5-bis, comma 1). «Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)» (comma 2). Il contratto riporta anche le condizioni del rapporto — mansione, orario, retribuzione secondo il contratto collettivo, durata — perché la «proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni» è già allegata alla domanda di nulla osta (art. 22, comma 2, lett. c) e il contratto firmato dopo l'ingresso deve corrisponderle. Il modulo è quello dello Sportello unico (il modello Q), generato dal sistema con i dati della domanda.
Quando e come si firma
«Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale… del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del [DPR 445/2000] in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno» (art. 22, comma 6, come riscritto dal DL 145/2024). Fino al 2024 il lavoratore doveva presentarsi di persona allo Sportello unico entro otto giorni dall'ingresso, con il datore o un delegato, per firmare davanti al funzionario e ricevere il codice fiscale e il kit per il permesso: gli Sportelli erano intasati e gli appuntamenti arrivavano dopo mesi. Oggi la firma è a distanza: il datore firma digitalmente, il lavoratore firma a mano sulla copia cartacea (o digitalmente se ha una firma qualificata), il datore carica il documento sul portale e la sua firma digitale certifica quella del lavoratore. Lo Sportello riceve il contratto, verifica la corrispondenza con la proposta e trasmette alla Questura i dati per il permesso; il lavoratore compila il kit postale per il primo rilascio (Il kit postale) e va in Questura per le impronte. La data di ingresso da cui corrono i quindici giorni è quella del timbro Schengen o della registrazione EES: il lavoratore che entra da un altro Paese Schengen deve poterla dimostrare (con l'EES la data è registrata). La conferma e la trasmissione possono essere fatte anche dal consulente del lavoro o dall'associazione con mandato (art. 24-bis, comma 2-bis).
Si può lavorare prima della firma?
Sì. «Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale» (art. 22, comma 6-bis), e la ricevuta della domanda di permesso consente poi di lavorare fino al rilascio (art. 5, comma 9-bis). Il datore fa la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego entro il giorno prima dell'inizio (UNILAV), indicando il nulla osta; la ricevuta UNILAV è la prova del lavoro regolare. Il lavoratore ha bisogno del codice fiscale, che lo Sportello unico attribuisce con il nulla osta (art. 22, comma 5) o che l'Agenzia delle Entrate rilascia sul momento (Codice fiscale, SPID, tessera).
Se il contratto non viene firmato o trasmesso
«Il nulla osta al lavoro è… rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato… qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore» (art. 22, comma 5-ter). La clausola di salvezza protegge il lavoratore: se il datore sparisce o si rifiuta di firmare — il caso classico del nulla osta comprato — il lavoratore, entrato con un visto regolare, non ha colpa, e lo Sportello unico e la Questura devono valutare la sua posizione; la legge non dice quale permesso gli spetti, e la prassi non è uniforme: le Questure e gli Sportelli unici, davanti alla prova che la firma è mancata per fatto del datore (la denuncia, le comunicazioni ignorate, l'UNILAV mai fatto), hanno ammesso il rilascio del permesso per lavoro con un altro datore che presenti la proposta di contratto, e in alcuni casi il permesso per attesa occupazione; in altri hanno negato, e il diniego va impugnato al TAR invocando la clausola di salvezza del comma 5-ter (Il ricorso al TAR). Chi si trova in questa situazione deve documentare subito l'inadempimento del datore e presentare la domanda di permesso prima che scadano il visto e i sei mesi del nulla osta, non aspettare. Il datore che «non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno» dopo un nulla osta è escluso dalle domande per il triennio successivo, salvo prova della causa non imputabile (comma 2-ter). E il lavoratore che ha lavorato senza che il contratto sia mai stato firmato non è per questo irregolare: il nulla osta e il visto lo coprono, ma alla scadenza dei sei mesi del nulla osta e dei novanta giorni del visto deve avere una domanda di permesso pendente.
Il cambio di datore e il rinnovo
Fino al 2024 «il contratto di soggiorno… deve essere stipulato anche in caso di nuova assunzione» (art. 5-bis, comma 3, abrogato) e la Questura chiedeva al rinnovo il «modello Q» firmato dal nuovo datore allo Sportello unico o inviato: un adempimento che produceva ritardi e rinnovi negati per una firma mancante. Il DL 145/2024 ha abrogato il comma 3, e oggi il lavoratore che cambia datore non firma un nuovo contratto di soggiorno: il nuovo datore fa la comunicazione UNILAV e il lavoratore, al rinnovo, allega il contratto di lavoro, le buste paga e l'UNILAV (Il rinnovo). Il permesso per lavoro subordinato non è legato al datore: chi cambia lavoro, anche il giorno dopo l'ingresso, resta regolare (art. 22, comma 11: la perdita del lavoro non revoca il permesso). Alcune Questure continuano a chiedere il modello Q per abitudine; la norma non lo prevede più, e la richiesta si può contestare citando l'abrogazione. Anche per lo stagionale il contratto di soggiorno è firmato con le stesse modalità entro quindici giorni (art. 24, comma 11), e il lavoratore stagionale che passa a un altro datore tramite la piattaforma SIISL non deve tornare al consolato (art. 24, comma 8).
Per i permessi non da flussi
Il contratto di soggiorno serve per il primo permesso per lavoro subordinato di chi entra con il nulla osta (decreto flussi, art. 23 formazione, art. 21, comma 1-bis, accordi bilaterali) e con le procedure dell'art. 27 che lo richiamano. Chi converte un permesso già posseduto — studio, famiglia, stagionale, attesa occupazione — in lavoro subordinato non firma un contratto di soggiorno con le garanzie dell'alloggio e del viaggio: presenta il contratto di lavoro e la documentazione del datore allo Sportello unico o alla Questura secondo la procedura della conversione (La conversione). Chi ha il permesso di lungo periodo o per famiglia lavora senza alcun contratto di soggiorno.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 5-bis (commi 1, 2; comma 3 abrogato dal DL 145/2024), 22 (commi 2, 2-ter, 5, 5-ter, 6, 6-bis, 11), 24 (commi 8, 11), 24-bis (comma 2-bis); DPR 394/1999, artt. 30-bis, 35; L. 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini); DL 11 ottobre 2024, n. 145, conv. L. 187/2024; DPR 445/2000, art. 47. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.