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Entrare: i visti · Prima domanda

Serve il visto? I 90 giorni su 180 e i Paesi esenti

Circa sessanta Paesi hanno cittadini che entrano in Italia senza visto per soggiorni brevi; tutti gli altri lo chiedono al consolato anche per una settimana. L'esenzione vale per novanta giorni in un periodo di centottanta, per turismo, affari, visite, e non permette di lavorare né di restare. Dal 2026 il conteggio dei giorni lo fa un sistema informatico, e sbagliarlo costa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. L'elenco dei Paesi i cui cittadini non hanno bisogno del visto per soggiorni fino a 90 giorni è nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, uguale per tutta l'area Schengen; l'allegato I elenca chi il visto lo deve chiedere sempre.
  2. L'esenzione vale 90 giorni in qualunque periodo di 180, sommando tutti i soggiorni in tutti i Paesi dell'area, per turismo, affari, visite, studio breve, cure: non per lavorare, non per stabilirsi.
  3. Dal 10 aprile 2026 il conteggio è fatto dal sistema EES: nessun timbro, nessuna approssimazione. Il calcolatore ufficiale della Commissione fa lo stesso conto in anticipo.
  4. Il visto serve comunque, anche a chi è esente, per restare oltre i 90 giorni o per qualunque motivo che richieda un permesso di soggiorno: lavoro, famiglia, studio, residenza elettiva.
  5. Chi entra senza visto non può chiedere un permesso di soggiorno in Italia, salvo le eccezioni previste dalla legge (famiglia con italiani e cittadini UE, protezione, minori, coesione familiare in alcuni casi).

Chi entra senza visto

La regola non è italiana ma europea: il regolamento (UE) 2018/1806 elenca in un allegato I i Paesi i cui cittadini devono avere il visto per attraversare le frontiere esterne dell'area Schengen e in un allegato II quelli esenti per soggiorni non superiori a novanta giorni su centottanta. Tra gli esenti ci sono, tra gli altri, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Israele, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Cile, Perù, tutti i Paesi dei Balcani occidentali tranne il Kosovo fino al 2024 (poi esentato), Ucraina, Moldova, Georgia, Malaysia, Singapore, Taiwan e molti piccoli Stati; per alcuni l'esenzione vale solo con il passaporto biometrico (Albania, Bosnia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Moldova, Ucraina, Georgia). Tra chi ha bisogno del visto ci sono tutti i Paesi dell'Africa salvo Mauritius e Seychelles, quasi tutta l'Asia (Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Filippine, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia, Thailandia), Russia, Turchia, Egitto, Marocco, Tunisia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Bolivia. L'elenco cambia — nel 2025 l'Unione ha introdotto un meccanismo più rapido per sospendere l'esenzione a un Paese — e la fonte da controllare è la pagina «Visa policy» della Commissione europea o lo strumento «Il visto per l'Italia» del Ministero degli Esteri (vistoperitalia.esteri.it), che chiede nazionalità, durata e motivo e risponde.

Tre categorie sono esenti a prescindere dalla nazionalità: i titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno lungo di un altro Stato Schengen, per soggiorni fino a novanta giorni (art. 21 della Convenzione di Schengen); i familiari di cittadini dell'Unione con la carta di soggiorno dell'art. 10 D.Lgs. 30/2007 (art. 5 dello stesso decreto); i titolari di alcuni documenti di viaggio per rifugiati e apolidi rilasciati da Stati membri. Chi ha un permesso italiano, insomma, va in Francia senza visto ma non può stabilirsi in Francia senza un titolo francese (Viaggiare con il permesso).

Che cosa si può fare in 90 giorni

Il soggiorno breve senza visto (o con visto Schengen di tipo C, per chi il visto lo deve chiedere) copre turismo, visite a familiari e amici, affari — riunioni, trattative, fiere, senza svolgere un lavoro retribuito in Italia —, studio e formazione brevi, cure mediche, gare sportive, motivi religiosi. Non copre il lavoro: lavorare in Italia richiede un permesso che autorizzi al lavoro, e il turista che lavora commette un illecito, come il datore che lo impiega (art. 22, comma 12, TUI). Le poche eccezioni — attività di breve durata di artisti, sportivi, relatori a convegni, tecnici in trasferta per pochi giorni con determinati accordi — hanno regole proprie, nel decreto sui visti e nelle circolari, e vanno verificate caso per caso. Non copre nemmeno la residenza: chi vuole vivere in Italia, anche senza lavorare, deve entrare con il visto per residenza elettiva o per un altro motivo di soggiorno lungo.

All'ingresso servono, oltre al passaporto valido almeno tre mesi dopo la data di uscita prevista, la prova dello scopo e dei mezzi (art. 6 del Codice frontiere Schengen; art. 4, comma 3, TUI): biglietto di ritorno, prenotazioni o lettera d'invito, denaro o carte secondo la tabella italiana dei mezzi di sussistenza, assicurazione sanitaria. Il poliziotto di frontiera può chiederli anche a chi è esente dal visto, e respingere chi non li ha (Al confine).

Come si contano i 90 giorni

La regola è «90 giorni in qualsiasi periodo di 180 giorni»: in ogni giorno del soggiorno si guarda ai 180 giorni precedenti e si contano i giorni di presenza in tutta l'area Schengen (art. 6, paragrafo 1, del Codice frontiere; il giorno di ingresso e quello di uscita contano entrambi). Non è «90 giorni ogni sei mesi di calendario» e non si azzera uscendo e rientrando: chi ha passato 60 giorni in Italia in primavera e 30 in Spagna in estate ha finito, e deve aspettare che i giorni più vecchi escano dalla finestra dei 180. La Commissione mette a disposizione un calcolatore ufficiale che, inserendo le date di ingresso e uscita, dice quanti giorni restano.

Dal 10 aprile 2026 il conto lo fa anche l'EES, il sistema di ingressi/uscite europeo, che registra ogni passaggio di frontiera esterna con foto e impronte e segnala automaticamente chi supera il limite (Schengen, EES ed ETIAS). I timbri non ci sono più, e con loro è finita l'epoca dei conteggi approssimativi: il sistema sa in quale giorno sei entrato e in quale sei uscito, e il poliziotto lo vede alla frontiera. Chi sfora entra nella lista degli overstayer (Overstay).

Alcuni Paesi hanno accordi bilaterali con l'Italia anteriori a Schengen che consentono ai loro cittadini un soggiorno ulteriore in Italia dopo i 90 giorni Schengen (per esempio alcuni Stati americani e asiatici): sono situazioni residuali, discusse, e l'EES non le gestisce; chi crede di rientrarvi deve chiedere prima al consolato o alla Questura, non fidarsi di un forum.

Quando il visto serve comunque

L'esenzione riguarda il soggiorno breve. Per tutto il resto il visto serve a tutti, americani e canadesi compresi: per il lavoro subordinato (dopo il nulla osta del decreto flussi o dei canali fuori quota), per il lavoro autonomo, per il ricongiungimento familiare, per lo studio oltre novanta giorni, per la residenza elettiva, per la ricerca, per i motivi religiosi, per le cure lunghe. È il visto nazionale di tipo D, da chiedere al consolato del Paese in cui si vive prima di partire (art. 4, comma 2, TUI; I visti nazionali, Le 21 tipologie). Chi entra da turista e poi vuole restare per uno di quei motivi, di regola, deve tornare a casa e chiedere il visto: il Testo Unico non consente di trasformare un ingresso turistico in un soggiorno lungo, salvo i casi che la legge stessa prevede.

Le eccezioni: chi può chiedere il permesso dopo essere entrato senza visto

Poche, e precise. Il familiare di un cittadino dell'Unione o di un italiano che ha il diritto alla carta o al permesso per famiglia, perché quel diritto nasce dal legame e non dal visto (Sposare un cittadino italiano). Chi chiede protezione internazionale, che per definizione non ha un visto (Chiedere asilo). Il minore, che non può essere respinto né espulso. Chi ha titolo alla coesione familiare con uno straniero regolare, secondo la prassi di alcune Questure anche se entrato da turista, con i requisiti dell'art. 29 (Coesione familiare). Il genitore di un minore italiano (art. 30, comma 1, lett. d). Gli studenti già in possesso di un visto per studio che convertono in lavoro. Per tutti gli altri l'ingresso senza visto seguito da una permanenza è un overstay, con le conseguenze della pagina dedicata.

Fonti

Regolamento (UE) 2018/1806, artt. 3-4 e allegati I e II (con le modifiche fino al 2026); regolamento (UE) 2016/399, art. 6; Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, art. 21; regolamento (UE) 2017/2226 (EES); D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (commi 1, 2, 3), 22 (comma 12), 30 (comma 1); D.Lgs. 30/2007, artt. 5 e 10; D.I. 850/2011; Ministero dell'Interno, direttiva 1° marzo 2000 (mezzi di sussistenza); MAECI, «Il visto per l'Italia». Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.