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Patente: guidare in Italia con la patente straniera
Chi arriva con la patente del proprio Paese può guidare per un anno dall'iscrizione anagrafica, a patto di avere anche il permesso internazionale o una traduzione ufficiale. Dopo quell'anno la patente straniera non vale più per chi risiede in Italia: o la si converte senza esame — possibile soltanto con gli Stati che hanno un accordo di reciprocità, entro termini che variano da Paese a Paese — oppure si rifà l'esame come un neopatentato. Le patenti dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono invece equiparate a quelle italiane. Questa pagina mette in fila le regole del Codice della strada, l'elenco ministeriale degli Stati convertibili e i documenti che la Motorizzazione chiede a chi non è cittadino UE.
In breve
- Con una patente rilasciata da uno Stato non UE/SEE si può guidare in Italia finché non si è residenti da oltre un anno, portando insieme alla patente il permesso internazionale oppure una traduzione ufficiale in italiano; patente e permesso devono essere in corso di validità (art. 135, comma 1, Codice della strada). L'anno decorre dall'iscrizione anagrafica, non dall'arrivo.
- Passato l'anno, chi risiede in Italia deve avere una patente italiana: la conversione senza esame è possibile solo con gli Stati che hanno firmato con l'Italia un accordo di reciprocità (art. 136, comma 1), la patente deve essere valida e ottenuta prima di prendere la residenza in Italia, e la domanda va presentata entro 4 o 6 anni dalla residenza a seconda dell'accordo.
- Se lo Stato non ha un accordo, la patente straniera non si converte: si rifà l'esame (teoria e pratica) come chi non ha mai avuto la patente. L'esame di teoria si fa in italiano (francese o tedesco solo nelle regioni bilingui), con la possibilità di ascoltare le domande in audio.
- Le patenti UE e SEE sono equiparate alle italiane (art. 136-bis, comma 1): il residente può chiederne il riconoscimento o la conversione, e deve convertire entro due anni dalla residenza solo se la sua patente non ha scadenza (comma 3).
- Chi non è cittadino UE presenta alla Motorizzazione, oltre ai documenti ordinari, il permesso di soggiorno (o la carta di soggiorno) oppure, se è in attesa del primo rilascio o del rinnovo, il documento d'identità con la ricevuta postale o della Questura e il permesso scaduto.
- Sanzioni: guidare con la patente straniera senza permesso internazionale né traduzione costa da 408 a 1.634 € (art. 135, comma 8); guidare oltre l'anno di residenza con la patente straniera ancora valida costa da 158 a 638 € e la patente viene ritirata e mandata alla Motorizzazione per la conversione, se convertibile (comma 14); guidare oltre l'anno con la patente straniera scaduta equivale a guidare senza patente: ammenda da 2.257 a 9.032 € e fermo del veicolo (comma 11, che rinvia all'art. 116, commi 15 e 17).
Il primo anno: guidare con la patente del proprio Paese
L'articolo 135, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) stabilisce che «i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità». Il permesso internazionale «è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente» ed è conforme alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce (comma 2): in pratica il modello della Convenzione di Ginevra del 1949 o quello della Convenzione di Vienna del 1968, secondo lo Stato di provenienza. Chi entra in Italia per turismo, per lavoro di pochi mesi o per studio senza trasferire la residenza resta in questa situazione a tempo indefinito: il limite dell'anno riguarda solo chi diventa residente.
Tre precisazioni pratiche. La prima: il termine di un anno decorre dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica (così, espressamente, i commi 11, 12 e 14 dell'art. 135), cioè dall'iscrizione all'anagrafe del Comune, non dall'arrivo in Italia né dalla data del permesso di soggiorno; la pagina Residenza e iscrizione anagrafica spiega quando e come ci si iscrive. La seconda: la traduzione «ufficiale» è una traduzione giurata in tribunale o una traduzione certificata dal consolato del Paese che ha rilasciato la patente (le regole sono nella pagina Documenti dal Paese d'origine); una traduzione fatta in casa non basta e comporta la stessa sanzione di chi non ne ha alcuna. La terza: se lo Stato di rilascio prevede, oltre alla patente, un certificato professionale per guidare certi veicoli (autobus, camion), in Italia servono entrambi (comma 3). Le regole di comportamento e le sanzioni del Codice si applicano a tutti allo stesso modo (comma 4).
Quando dalla violazione discenderebbe la sospensione della patente, la patente straniera viene ritirata e il prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla sospensione (comma 5); quando discenderebbe la revoca, l'inibizione dura due anni, tre se la revoca è per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti (artt. 186, 186-bis, 187; comma 6). Il documento è restituito alla scadenza, o anche prima se il titolare dichiara di lasciare l'Italia, e il prefetto ne informa l'autorità che ha rilasciato la patente. Chi guida durante l'inibizione da sospensione subisce l'inibizione di due anni prevista per la revoca; chi guida durante l'inibizione da revoca è trattato come chi guida senza patente (comma 7).
Dopo l'anno: convertire senza esame, se c'è l'accordo
L'articolo 136, comma 1, prevede che «il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità». La patente italiana è rilasciata dopo il controllo dei requisiti fisici e psichici (visita medica, art. 119); la patente straniera convertita viene ritirata e restituita allo Stato che l'ha rilasciata; sulla patente italiana resta annotata la conversione e, «se del caso», può essere disposta la revisione (comma 2). Due divieti chiudono le scappatoie: non si converte la patente di uno Stato UE che derivi da una patente di uno Stato terzo senza accordo con l'Italia (comma 3), e chi converte una patente straniera derivata a sua volta da una vecchia patente italiana ottiene una categoria non superiore a quella originaria (comma 4).
L'elenco degli Stati con cui esiste un accordo è pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella pagina «Conversione patente estera» (ultimo aggiornamento consultato: 24 agosto 2026). Alla data di verifica rilasciano patenti convertibili: Albania (l'accordo è però scaduto il 12 luglio 2026 e la pagina ministeriale non ne indica ancora uno nuovo: chi ha una patente albanese deve verificare in Motorizzazione se e da quando la conversione sia di nuovo possibile), Algeria (fino al 4 aprile 2031), Andorra (31 agosto 2029), Argentina, Bosnia ed Erzegovina (17 marzo 2030), Brasile (28 aprile 2030), El Salvador (accordo del 2009 con aggiornamento parziale scaduto nel 2021: da verificare), Filippine, Giappone, Israele (22 agosto 2028), Kosovo (29 gennaio 2030), Libano, Macedonia del Nord, Marocco (3 giugno 2030), Moldova (8 novembre 2030), Principato di Monaco, Regno Unito compresi Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey (30 marzo 2028, prorogabile), Repubblica di Corea, San Marino, Serbia (17 dicembre 2028), Sri Lanka (9 aprile 2031), Svizzera (prorogato fino al 12 giugno 2031), Taiwan, Tunisia (20 luglio 2030), Turchia (18 luglio 2028), Ucraina (24 gennaio 2027). L'accordo con l'Uruguay è scaduto nel 2020. Per Canada, Cile, Stati Uniti e Zambia la conversione è riservata al personale diplomatico e consolare o in missione governativa e ai loro familiari: il comune cittadino statunitense o canadese che si trasferisce in Italia deve rifare l'esame. Le date sono quelle degli accordi in vigore: molti vengono rinnovati alla scadenza, ma non automaticamente, e nell'intervallo tra la scadenza e il rinnovo le domande non vengono accolte, come mostra il caso albanese.
Le condizioni, sempre secondo la pagina ministeriale, sono tre. La patente deve essere in corso di validità: una patente scaduta non si converte: il rinnovo, quando è possibile, spetta allo Stato che l'ha rilasciata. Deve essere stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia: chi prende la patente nel Paese d'origine durante una vacanza, dopo essersi già iscritto all'anagrafe italiana, non la converte. E la domanda va presentata entro un termine che dipende dall'accordo, come precisato dalla circolare del Ministero prot. 31762 del 24 ottobre 2023: 4 anni dalla residenza per Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina; 6 anni per Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Kosovo, Israele, Regno Unito, Serbia, Tunisia, Turchia, Marocco e Moldova, e oltre quel termine la domanda «è respinta senza nemmeno la possibilità di fare l'esame di revisione»; 6 anni anche per gli Stati il cui accordo non fissa alcun limite, ma in questi casi chi è residente da più tempo può ancora chiedere la conversione, ottenendo una patente italiana accompagnata da un provvedimento di revisione (art. 128): se non supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata (art. 130, comma 1, lettera b) e quella straniera non torna indietro, perché è già stata spedita all'autorità che l'aveva emessa. Non si convertono infine le patenti estere ottenute a loro volta per conversione di una patente di uno Stato non convertibile in Italia: chi ha una patente brasiliana ottenuta convertendo una patente statunitense non la converte in Italia.
La domanda si presenta all'Ufficio della Motorizzazione civile sul modello TT2112, con il pagamento PagoPA (tariffa «conversione di patente estera paesi non UE»: 10,20 € di diritti e 32 € di bolli, secondo la pagina ministeriale), la patente straniera in originale e in fotocopia, la ricevuta della visita medica di idoneità (non anteriore a tre mesi se fatta da un medico monocratico, a sei se dalla Commissione medica locale), due fotografie e, per alcune patenti, la traduzione ufficiale. Chi non è cittadino UE aggiunge il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in originale e fotocopia; se è in attesa del primo rilascio o del rinnovo, il documento d'identità con la fotocopia della ricevuta della richiesta (postale o della Questura) e del permesso scaduto (pagina ministeriale «Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari»). La ricevuta basta dunque anche qui, come spiegato nella pagina Ricevuta e cedolino. Nel frattempo si può continuare a guidare con la patente straniera solo se non è ancora passato l'anno dalla residenza: la domanda di conversione non «proroga» il diritto di guidare.
Dopo l'anno, senza accordo: rifare l'esame
Chi viene da uno Stato senza accordo (fra i più frequenti: Stati Uniti e Canada per i comuni cittadini, Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Nigeria, Senegal, Perù, Colombia, Ecuador, Russia, Venezuela, Cuba, Australia, Sudafrica) non può convertire: passato l'anno di residenza deve conseguire la patente italiana per esame, esattamente come un diciottenne italiano, con la teoria e la prova pratica (art. 121), il foglio rosa e, per la categoria B, le limitazioni dei neopatentati per i primi tre anni (art. 117). L'articolo 116, comma 1, richiede per il rilascio la residenza in Italia «ai sensi dell'articolo 118-bis», cioè la residenza normale: il luogo in cui la persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni all'anno; per gli studenti è equiparata alla residenza normale la qualifica di studente in Italia per almeno sei mesi all'anno (art. 118-bis, comma 3), quindi anche lo studente straniero con permesso per studio può prendere la patente italiana. Alla Motorizzazione servono anche qui il permesso di soggiorno o la ricevuta.
L'esame di teoria è un questionario informatizzato in italiano; le versioni in francese e in tedesco esistono solo per le comunità della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige, e i questionari in altre lingue straniere non ci sono più. È possibile chiedere l'ascolto in audio delle domande per chi ha difficoltà di lettura. Molte autoscuole e alcuni Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) organizzano corsi di preparazione pensati per stranieri; la difficoltà reale non è la guida ma il lessico tecnico dei quiz, che richiede un italiano più solido dell'A2 chiesto per il permesso di lungo periodo. La pagina Aiuto gratuito indica dove trovare i corsi di italiano.
Patenti dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, britanniche e svizzere
Le patenti rilasciate dagli Stati UE e SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) «sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane» (art. 136-bis, comma 1): il cittadino UE — o lo straniero non UE che ha una patente rilasciata da uno Stato UE — guida in Italia senza limiti di tempo e senza traduzione. Chi acquisisce la residenza normale in Italia può chiedere il riconoscimento della patente (comma 2) o la conversione senza esame in patente italiana per le stesse categorie (comma 3); il riconoscimento serve per far gestire dall'Italia i punti e i rinnovi. La conversione diventa obbligatoria solo in un caso: «il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta» (comma 3, ultimo periodo), cioè le vecchie patenti a vita rilasciate in alcuni Stati membri. Chi diventa residente deve inoltre rispettare le regole italiane su durata e controlli medici, e non si converte la patente UE sospesa o revocata dallo Stato che l'ha emessa (comma 5). La domanda si presenta con il modello TT2112 e la tariffa «conversione di patente estera paesi UE» (10,20 + 32 €).
Il Regno Unito dopo la Brexit è uno Stato terzo, ma ha un accordo di reciprocità: la patente britannica si converte senza esame (accordo in vigore fino al 30 marzo 2028, prorogabile), entro sei anni dalla residenza; la pagina Britannici dopo la Brexit spiega il resto della loro condizione. La Svizzera non è né UE né SEE ma l'accordo è stato prorogato fino al 12 giugno 2031, con il termine di quattro anni per chiedere la conversione; San Marino e il Principato di Monaco sono in elenco senza scadenza. La pagina Svizzera, SEE e San Marino tratta gli altri aspetti del loro soggiorno.
Le sanzioni
| Situazione | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Patente non UE valida, residente da meno di un anno, senza permesso internazionale né traduzione ufficiale | Sanzione da 408 a 1.634 € | art. 135, comma 8 |
| Guida di veicoli che nello Stato di rilascio richiedono un titolo professionale, senza quel titolo | Sanzione da 408 a 1.634 € | art. 135, comma 10 |
| Patente non UE scaduta, residente da meno di un anno o non residente | Sanzione da 158 a 638 € (art. 126, comma 11); patente ritirata e trasmessa dal prefetto allo Stato che l'ha emessa | art. 135, comma 13 |
| Patente non UE ancora valida, residente da oltre un anno | Sanzione da 158 a 638 € (art. 126, comma 11); patente ritirata e trasmessa alla Motorizzazione per la conversione, o allo Stato estero se non convertibile | art. 135, comma 14 |
| Patente non UE scaduta, residente da oltre un anno | Come guidare senza patente: ammenda da 2.257 a 9.032 €, arresto fino a un anno in caso di recidiva nel biennio, fermo del veicolo per tre mesi (confisca in caso di recidiva) | art. 135, comma 11 → art. 116, commi 15 e 17 |
| Violazione che comporterebbe sospensione o revoca | Ritiro della patente e inibizione alla guida in Italia per il periodo della sospensione, oppure per due anni (tre per alcol e droga) | art. 135, commi 5 e 6 |
| Guida durante l'inibizione | Inibizione di due anni se si violava una sospensione; sanzioni della guida senza patente se si violava un'inibizione da revoca | art. 135, comma 7 |
Il punto più delicato è la differenza fra il comma 14 e il comma 11: chi, passato l'anno, guida con la patente straniera ancora valida paga una sanzione amministrativa e perde il documento, che però viene avviato alla conversione; chi guida con la patente straniera scaduta commette il reato di guida senza patente, con l'ammenda e il fermo del veicolo. Per lo straniero la questione non è solo economica: la condanna per guida senza patente è un precedente che pesa nei procedimenti sul permesso (si veda Condanne penali e permesso), e l'assenza di una patente valida rende impossibile molte assunzioni. Conviene quindi contare l'anno dall'iscrizione anagrafica con precisione e muoversi con qualche mese di anticipo: la visita medica, l'appuntamento in Motorizzazione e l'eventuale traduzione richiedono tempo, e in molte province le liste per l'esame pratico sono lunghe.
Casi frequenti
- Sono arrivato per ricongiungimento, guido con la patente marocchina e la traduzione; sono iscritto all'anagrafe da undici mesi. Presenti subito la domanda di conversione (accordo con il Marocco fino al 3 giugno 2030, termine di sei anni dalla residenza) con visita medica e permesso di soggiorno; dal dodicesimo mese in poi, finché la patente italiana non arriva, non può guidare.
- Ho la patente statunitense e mi sono trasferito per lavoro. Il primo anno guida con la patente e il permesso internazionale (International Driving Permit) o una traduzione giurata; dopo deve rifare l'esame, perché l'accordo con gli Stati Uniti riguarda solo il personale diplomatico. Conviene iniziare la pratica in autoscuola nel corso del primo anno.
- Studente con permesso per studio, patente indiana. Come studente per almeno sei mesi all'anno è equiparato al residente (art. 118-bis, comma 3): può prendere la patente italiana per esame; l'India non ha accordo di conversione. Se non si iscrive all'anagrafe, il termine di un anno dell'art. 135 non decorre, ma la Motorizzazione gli chiederà comunque il permesso di soggiorno.
- Richiedente asilo. Il documento nominativo o validato del richiedente (si veda Permesso per richiesta asilo) e l'iscrizione anagrafica consentono in linea di principio la domanda di patente per esame; la prassi degli uffici sulla documentazione è variabile e conviene informarsi prima nel proprio ufficio.
- Il mio permesso è scaduto e ho solo la ricevuta del rinnovo. La pagina ministeriale accetta la fotocopia della ricevuta con il documento d'identità e il permesso scaduto, sia per la conversione sia per l'esame.
- La mia patente albanese scade nel 2027; sono residente da due anni. L'accordo è scaduto il 12 luglio 2026 e finora non è stato sostituito: finché non entra in vigore un nuovo accordo la conversione non è possibile e, essendo passato l'anno, non può guidare con la patente albanese. Verifichi periodicamente la pagina ministeriale: il termine dei quattro anni dalla residenza continua a correre.
- Ho perso la patente straniera. La Motorizzazione italiana non rilascia duplicati di patenti estere: il duplicato va chiesto allo Stato di rilascio (spesso tramite il consolato), e solo dopo si può chiedere la conversione, se ancora nei termini.
Fonti
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), artt. 116 (commi 1, 2, 15, 17), 117, 118-bis, 119, 121, 126 (comma 11), 128, 130, 135, 136, 136-bis; DPR 495/1992 (regolamento di esecuzione); Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 19 settembre 1949 e Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pagine «Conversione patente estera» (aggiornata al 24 agosto 2026, con l'elenco degli Stati e le scadenze degli accordi) e «Documenti aggiuntivi per pratiche di motorizzazione presentate da cittadini extracomunitari»; circolare MIT prot. 31762 del 24 ottobre 2023 (termini di 4 e 6 anni) e prot. 0021350 del 10 luglio 2026 (Albania). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.