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Lavorare · Il meccanismo

Il decreto flussi: come funziona davvero

Per assumere dall'estero un lavoratore non europeo l'Italia usa da venticinque anni un sistema di quote annuali: un decreto del Presidente del Consiglio fissa quanti possono entrare e per quali lavori, e nei giorni stabiliti i datori di lavoro presentano le domande on line fino a esaurimento. È il decreto flussi, con il suo click day. Questa pagina spiega il meccanismo, i numeri del triennio 2026-2028 e le regole introdotte nel 2024 e nel 2025 per fermare le domande false.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. La legge prevede che le quote d'ingresso per lavoro siano fissate con decreto del Presidente del Consiglio, di regola triennale (art. 3, comma 4, TUI). Il decreto in vigore è il DPCM 2 ottobre 2025: 497.550 ingressi nel triennio 2026-2028, di cui 164.850 nel 2026, 165.850 nel 2027, 166.850 nel 2028.
  2. Nel 2026: 88.000 stagionali (agricoltura e turismo), 76.200 non stagionali (di cui 13.600 per il lavoro domestico e di assistenza), 650 autonomi; più 10.000 ingressi fuori quota l'anno per l'assistenza a disabili, grandi anziani e bambini fino a sei anni (DL 145/2024, art. 2, esteso al 2028).
  3. La domanda la presenta il datore di lavoro, non il lavoratore, per un lavoratore che si trova all'estero: precompilazione sul portale del Ministero dell'Interno (per il 2026: dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025), poi invio nei click day (per il 2026: 12 gennaio agricoltura, 9 febbraio turismo, 16 e 18 febbraio non stagionali).
  4. Segue il nulla osta dello Sportello Unico (60 giorni; 20 per gli stagionali), la conferma del datore entro 15 giorni, il visto del consolato, l'ingresso, il contratto di soggiorno entro 15 giorni, il permesso.
  5. Dal 2024 i privati possono presentare al massimo tre domande l'anno (art. 22, comma 2-bis.2), le dichiarazioni sono controllate, l'Ispettorato può escludere i datori sospetti, e chi non ha firmato il contratto di soggiorno nei tre anni precedenti non può ripresentare domanda (comma 2-ter).

Perché le quote

Il Testo Unico prevede che l'ingresso per lavoro subordinato, stagionale e autonomo sia programmato: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri… sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente… le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo» (art. 3, comma 4). Dal 2023 la programmazione è triennale. Fuori dalle quote restano i canali dell'art. 27 e seguenti — dirigenti, ricercatori, Carta blu, infermieri, artisti, nomadi digitali e gli altri — che non hanno numero (Fuori quota), i ricongiungimenti, lo studio, e dal 2025 le 10.000 assunzioni l'anno per l'assistenza familiare.

Il sistema si fonda su una finzione ormai riconosciuta anche dai documenti ufficiali: che il datore italiano conosca il lavoratore che sta all'estero e lo chiami nominativamente. Nella realtà una parte delle domande riguarda persone già in Italia, e un'altra parte è costruita da intermediari a pagamento. Le regole del 2024 e del 2025 nascono da qui (Le truffe sul decreto flussi).

I numeri del triennio 2026-2028

Quota2026Note
Totale ingressi per lavoro164.850165.850 nel 2027, 166.850 nel 2028; 497.550 nel triennio
Lavoro stagionale (agricoltura e turismo-alberghiero)88.000Una parte riservata ai Paesi con accordi di cooperazione migratoria e alle associazioni datoriali
Lavoro subordinato non stagionale76.200Per settori (edilizia, turismo, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica, autotrasporto, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici e altri indicati dal decreto), con quote riservate ai Paesi con accordi
di cui lavoro domestico e assistenza familiare13.600Colf e badanti assunti da famiglie, dentro la quota
Lavoro autonomo650Imprenditori, liberi professionisti, artisti di fama, soci e amministratori (Il lavoro autonomo)
Quote speciali370Apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR in Paesi terzi, lavoratori di origine italiana fino al terzo grado
Assistenza a disabili, grandi anziani, bambini 0-610.000, fuori quotaDL 145/2024, art. 2, comma 2, esteso al 2026-2028 dal DL 146/2025; domande solo tramite agenzie per il lavoro e associazioni datoriali del settore domestico (Badanti e colf)

DPCM 2 ottobre 2025 (GU ottobre 2025) e circolare congiunta Interno-Lavoro-Agricoltura-Turismo n. 8047 del 16 ottobre 2025. La ripartizione dettagliata per settore e Paese è negli articoli del DPCM; quella qui sopra riporta i totali.

Le quote per i Paesi che hanno firmato con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria — negli ultimi decreti Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e altri, con un elenco che il DPCM aggiorna — hanno un click day proprio e si esauriscono in poche ore. Nel 2024 il Governo ha sospeso o limitato le domande da alcuni Paesi (Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka) dopo le inchieste sui nulla osta fittizi: i limiti vigenti sono scritti nel decreto e nelle circolari dell'anno.

La sequenza

  1. La precompilazione. Chi vuole presentare domanda deve prima compilare i moduli sul portale ALI del Ministero dell'Interno (nullaostalavoro.dlci.interno.it), con SPID o CIE, nel periodo fissato dalla circolare: per le quote 2026, dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 (art. 22, comma 2-bis.1, TUI). In questa fase «le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni» e l'Ispettorato nazionale del lavoro può fare verifiche anticipate ed escludere dalla procedura i datori che non reggono (stesso comma). Prima della domanda il datore deve aver chiesto al Centro per l'impiego se ci sono lavoratori disponibili in Italia: se il Centro non risponde entro otto giorni, la verifica si considera negativa (comma 2-bis).
  2. Il click day. Nei giorni e all'ora indicati dal DPCM (dalle 9:00) le domande precompilate vengono inviate e messe in coda in ordine di arrivo, fino a esaurimento della quota. Per il 2026: 12 gennaio stagionali agricoli, 9 febbraio stagionali turistici, 16 febbraio non stagionali dai Paesi con accordi, 18 febbraio altri non stagionali. Le domande oltre la quota restano in lista e «possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili» (art. 22, comma 5.1), cioè quando altre domande vengono respinte o rinunciate. La pagina Click day è quella operativa, aggiornata ogni ciclo.
  3. Il nulla osta. Lo Sportello Unico, «nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote», acquisite le informazioni della Questura sul lavoratore e verificati i requisiti del datore e il contratto collettivo, rilascia il nulla osta (art. 22, comma 5); se la Questura non risponde nel termine, il nulla osta è rilasciato comunque (comma 5.01). Per gli stagionali il termine è di venti giorni e vale il silenzio-assenso per chi è già venuto almeno una volta negli ultimi cinque anni con lo stesso datore (art. 24, commi 2 e 6). Il nulla osta vale sei mesi (Il nulla osta al lavoro).
  4. La conferma e il visto. Il lavoratore chiede il visto al consolato; concluse le verifiche sulla domanda di visto, il datore deve confermare la richiesta allo Sportello Unico «entro quindici giorni», altrimenti «la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato»; il datore «informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta» (comma 5-quinquies). Poi il consolato rilascia il visto (Il visto per lavoro subordinato).
  5. L'ingresso e il contratto di soggiorno. «Entro quindici giorni dalla data di ingresso» datore e lavoratore firmano il contratto di soggiorno con firma digitale (il lavoratore può firmare a mano) e il datore lo trasmette allo Sportello Unico, che avvia il permesso di soggiorno (comma 6); nell'attesa il nulla osta consente di lavorare (comma 6-bis). Se il contratto non è trasmesso nel termine, il nulla osta è revocato, «salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore» (comma 5-ter). Tutto in Il contratto di soggiorno.

Le regole contro le domande false

Il decreto flussi del 2024 (DL 145/2024) e quello del 2025 (DL 146/2025, convertito dalla legge 179/2025) hanno cambiato il sistema in profondità, e le regole sono ora nel Testo Unico:

  • i datori che agiscono come utenti privati «possono presentare… non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità»; il limite non vale per le domande presentate tramite associazioni datoriali, consulenti del lavoro e professionisti abilitati, e agenzie per il lavoro iscritte all'albo, «i quali garantiscono che il numero delle richieste… sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi» del datore (art. 22, comma 2-bis.2);
  • è irricevibile la domanda del datore che nei tre anni precedenti ha ottenuto un nulla osta e non ha poi firmato il contratto di soggiorno, salvo prova che non dipenda da lui; ed è irricevibile quella del datore rinviato a giudizio o condannato, anche in primo grado, per tratta, schiavitù o caporalato (comma 2-ter);
  • il nulla osta è rifiutato ai datori condannati negli ultimi cinque anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori, caporalato o impiego di irregolari (comma 5-bis), e revocato se i documenti sono falsi (comma 5-ter);
  • tutte le dichiarazioni sono soggette ai controlli di veridicità con gli effetti del DPR 445/2000 (decadenza dai benefici e responsabilità penale) già nella precompilazione; l'Ispettorato del lavoro, con l'Agenzia delle Entrate e per l'agricoltura con AGEA, verifica il rispetto del contratto collettivo e la congruità del numero delle domande rispetto alla capacità dell'impresa (art. 24-bis);
  • la domanda va corredata dall'asseverazione di un consulente del lavoro o di un'associazione datoriale sulla capacità economica e sul contratto (art. 22, comma 2, lett. d-bis; art. 24-bis), salvo per i datori che aderiscono a protocolli con il Ministero.

Per il lavoratore le conseguenze sono due. La prima: il datore che lo «chiama» deve essere vero, con un'attività vera e la capacità di pagarlo, e chi paga per un nulla osta compra quasi sempre un rifiuto del visto e un'inchiesta. La seconda: se il datore sparisce dopo l'ingresso, il lavoratore che ha rispettato le regole non è abbandonato — ha il nulla osta che consente di lavorare, può cercare un altro datore, e la Questura deve valutare la sua posizione senza automatismi — ma la strada è stretta e va percorsa subito (Il contratto di soggiorno, Perdita del lavoro).

Le conversioni

I decreti flussi prevedevano fino al 2025 quote separate per le conversioni di permessi già esistenti (da stagionale a non stagionale, da studio a lavoro, da permesso UE di lungo periodo di un altro Stato a lavoro in Italia). Dal 2023 la conversione da studio è fuori quota (art. 6, comma 1); quella da stagionale a non stagionale segue l'art. 24, comma 10, dentro le quote del decreto; quella dei lungo soggiornanti di altri Stati membri segue l'art. 9-bis. La pagina Conversione spiega ogni caso.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 3 (comma 4), 6 (comma 1), 9-bis, 21, 22 (commi 2, 2-bis, 2-bis.1, 2-bis.2, 2-ter, 5, 5.01, 5.1, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 6, 6-bis), 24 (commi 1, 2, 6, 7, 8, 10), 24-bis, 27; DPCM 2 ottobre 2025 (programmazione dei flussi 2026-2028); circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025; DL 11 ottobre 2024, n. 145, conv. L. 187/2024, art. 2; DL 3 ottobre 2025, n. 146, conv. L. 1° dicembre 2025, n. 179, artt. 1, 2 e 5; Ministero del Lavoro, comunicato sulla pubblicazione del DPCM 2026-2028. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.