Ricorsi e giudici · Procedura
Il patrocinio a spese dello Stato
Quasi tutti i ricorsi di cui parla questo sito — contro il diniego d'asilo, l'espulsione, il rifiuto del ricongiungimento, la revoca del permesso — richiedono un avvocato, e quasi tutti gli stranieri che ne hanno bisogno non possono pagarlo. La Costituzione risponde con il patrocinio a spese dello Stato: chi ha un reddito sotto una soglia ha diritto a un difensore pagato dall'erario, nel penale come nel civile e nell'amministrativo. Per gli stranieri la legge aggiunge una condizione — la certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero — e una via d'uscita quando il consolato non risponde o non esiste. Questa pagina spiega chi ha diritto, come si chiede, che cosa copre, e dove il sistema si inceppa.
In breve
- Chi. «Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a» 13.659,64 € (art. 76, comma 1, DPR 115/2002, importo aggiornato dal DM 22 aprile 2025); se convive con coniuge o familiari conta la somma dei redditi della famiglia (comma 2), compresi quelli esenti (comma 3); conta il solo reddito personale nelle cause su diritti della personalità o in conflitto con i familiari (comma 4). Nel penale la soglia sale di 1.032,91 € per ogni familiare convivente (art. 92).
- Stranieri. Lo straniero «regolarmente soggiornante [...] al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo» è equiparato al cittadino (art. 119); l'irregolare è comunque ammesso nei procedimenti che riguardano il suo status: ricorso contro l'espulsione (art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011), convalida del trattenimento (art. 14, comma 4, TUI), asilo (art. 16 D.Lgs. 25/2008), e nel penale sempre.
- Redditi esteri. «Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente» (art. 79, comma 2); «in caso di impossibilità a produrre la documentazione [...] la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione» (art. 94, comma 2); per l'asilo la dichiarazione sostitutiva vale sempre (art. 16, comma 2, D.Lgs. 25/2008).
- Come. Per il civile e l'amministrativo (asilo, famiglia, TAR, cittadini UE) l'istanza si presenta al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo del giudice, che decide in dieci giorni se il reddito c'è e la pretesa non è «manifestamente infondata» (artt. 122-126); per il penale e per il ricorso contro l'espulsione al giudice. Si sceglie un avvocato dagli elenchi del patrocinio (art. 80); l'avvocato è pagato dallo Stato e non può chiedere nulla al cliente (art. 85).
- Che cosa copre. L'onorario del difensore, le spese di giudizio, il contributo unificato (anticipato dall'erario), l'interprete e le traduzioni, il consulente; se si perde, di regola non si pagano le spese della controparte pubblica, ma il giudice può condannare alle spese e lo Stato può rivalersi se la causa era temeraria.
- Senza limiti di reddito: le vittime di violenza domestica, stalking, violenza sessuale, tratta, mutilazioni genitali e, per i lavoratori stranieri, di sfruttamento lavorativo (art. 603-bis c.p.) che collaborano (art. 76, comma 4-ter); i minori non accompagnati (comma 4-quater). Esclusi i condannati in via definitiva per evasione fiscale (art. 91). La dichiarazione falsa sul reddito è reato (art. 95) e comporta la revoca con il recupero delle somme (art. 136).
Il diritto e la soglia
«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24, terzo comma, Costituzione). Il testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115) lo attua con il patrocinio a spese dello Stato: «è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato» (art. 74, comma 1) e «nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate» (comma 2). La soglia è un reddito imponibile IRPEF, «risultante dall'ultima dichiarazione», di 13.659,64 € annui (art. 76, comma 1, nel testo aggiornato ogni due anni all'inflazione: il DM 22 aprile 2025 ha fissato questo importo, valido fino al prossimo adeguamento). Il reddito è quello della famiglia convivente — «se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante» (comma 2) — e comprende «anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta» o tassati alla fonte (comma 3): l'assegno unico e le prestazioni assistenziali contano, gli affitti in nero no perché non esistono, ma la giurisprudenza include anche i redditi da lavoro irregolare se accertati. «Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare» (comma 4): la donna che chiede il permesso per violenza domestica contro il marito convivente non somma il reddito del marito, e per i ricorsi sull'asilo e sul soggiorno alcuni Consigli dell'ordine e giudici valutano il solo reddito del ricorrente, trattandosi di diritti della personalità, mentre altri sommano i redditi dei conviventi: la prassi non è uniforme. Nel penale la soglia aumenta di 1.032,91 € per ogni familiare convivente (art. 92). Non è ammesso «il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione» (art. 91), né chi ha più di un difensore.
Gli stranieri: regolari, irregolari, redditi all'estero
«Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide» (art. 119). La condizione della regolarità «al momento del sorgere del rapporto» esclude, letteralmente, l'irregolare che fa una causa civile ordinaria (uno sfratto, un risarcimento); ma per i processi che riguardano il suo status la legge dispone altrimenti, ed è lì che il patrocinio conta di più. Nel ricorso contro l'espulsione «il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice» dalle tabelle dei difensori d'ufficio e, «ove necessario, da un interprete» (art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011). Nella convalida del trattenimento nel CPR e dell'accompagnamento «lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice» (art. 14, comma 4, TUI; art. 13, comma 5-bis). Nel ricorso contro il diniego d'asilo «il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto» (art. 16, comma 2, D.Lgs. 25/2008). Nel penale l'imputato straniero, regolare o no, ha diritto al patrocinio come chiunque (art. 74). Per le cause sull'unità familiare, sui cittadini UE, sulla cittadinanza e per il TAR vale la regola dell'art. 119, e la regolarità si valuta al momento del fatto: chi ricorre contro il diniego di rinnovo del permesso era regolare quando ha chiesto il rinnovo.
La certificazione consolare è l'ostacolo tipico. «Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato» (art. 79, comma 2): il consolato del proprio Paese in Italia dovrebbe certificare che il richiedente non ha redditi in patria, cosa che molti consolati non fanno, non sanno fare o fanno a pagamento dopo mesi. La legge prevede il rimedio: «in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione» (art. 94, comma 2). L'impossibilità va motivata (il consolato non risponde, non rilascia il certificato, non esiste) e, per chi è detenuto o trattenuto, la certificazione può essere prodotta entro venti giorni dal difensore o da un familiare (comma 3). Per i richiedenti asilo e i titolari di protezione, che non possono rivolgersi al consolato del Paese da cui fuggono, la dichiarazione sostitutiva è la regola per legge (art. 16 D.Lgs. 25/2008). La Corte costituzionale ha respinto le censure contro il meccanismo proprio perché la certificazione consolare «non è prescritta a pena di inammissibilità automatica»: l'interessato può dimostrare l'impossibilità di ottenerla e sostituirla con la dichiarazione, l'impossibilità non va intesa «in termini assoluti», e il giudice conserva i poteri di verifica dell'art. 96 (sentt. 228/2023 e 110/2024). Alcuni Consigli dell'ordine chiedono ancora la certificazione anche ai rifugiati: in quel caso si produce la dichiarazione con la spiegazione e, se il Consiglio respinge, si ripropone l'istanza al giudice (art. 126, comma 3).
La domanda: dove, come, con che cosa
- Dove. Per le cause civili e amministrative — asilo, famiglia, cittadini UE, cittadinanza, TAR, Cassazione — l'istanza è «presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati» del luogo in cui ha sede il giudice competente (art. 124), oggi di regola attraverso lo sportello o la piattaforma online dell'ordine. Per il penale e per il ricorso contro l'espulsione davanti al giudice di pace, l'istanza si presenta al giudice che procede (art. 93; art. 18 D.Lgs. 150/2011), anche in udienza.
- Contenuto (art. 79). L'istanza, in carta semplice, contiene a pena di inammissibilità: la richiesta e l'indicazione del processo; «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali»; la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni di reddito «con specifica determinazione del reddito complessivo»; l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti. Per il civile si aggiungono «le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa» e le prove (art. 122): la scrive l'avvocato. Per i redditi esteri, la certificazione consolare o la dichiarazione sostitutiva dell'art. 94. Chi non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi in Italia dichiara il reddito percepito (buste paga, o nulla).
- Decisione. «Nei dieci giorni successivi [...] il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se [...] ricorrono le condizioni di reddito [...] e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate» (art. 126, comma 1); se respinge o dichiara inammissibile, «questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio» (comma 3). Il giudice, a fine causa, può revocare l'ammissione se accerta che i requisiti mancavano (art. 136).
- L'avvocato. «Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato» del distretto (art. 80): non tutti gli avvocati vi sono iscritti, e chi non lo è non può essere pagato dallo Stato. Gli elenchi sono sul sito di ogni ordine; la scelta è libera fra gli iscritti. Il difensore «non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo» (art. 85): chiedere un «contributo» al cliente ammesso è un illecito disciplinare e, se con inganno, un reato. Il compenso è liquidato dal giudice a fine causa, in misura ridotta, e pagato dallo Stato con tempi lunghi: è la ragione per cui alcuni avvocati preferiscono non prendere queste cause, e per cui gli elenchi dell'immigrazione sono fatti soprattutto di specialisti che le prendono in quantità. La pagina Trovare un avvocato spiega come scegliere.
- Effetti. Il contributo unificato e le spese sono prenotati a debito, l'interprete e il consulente sono a carico dello Stato, le copie sono gratuite; se si vince, le spese liquidate alla controparte vanno allo Stato; se si perde, il giudice può condannare alle spese in favore dell'amministrazione, e la condanna non è coperta dal patrocinio (in materia di asilo e immigrazione la compensazione delle spese è la prassi, ma non la regola). L'ammissione vale per il grado in cui è concessa e per i gradi successivi se si vince; «la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione» (art. 120): per l'appello o la Cassazione dopo una sconfitta serve una nuova istanza, valutata di nuovo anche sulla non manifesta infondatezza.
Casi speciali
Vittime di reati. «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti], 575 [omicidio] [...] 583-bis [mutilazioni genitali], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater, 609-octies e 612-bis [stalking] [...], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601 [tratta], 601.1, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito»; «il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale [sfruttamento lavorativo], che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni» (art. 76, comma 4-ter). È il patrocinio che accompagna i permessi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del testo unico (si vedano Vittime di tratta, Violenza domestica, Sfruttamento lavorativo). Minori non accompagnati. «Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia [...] e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento» (comma 4-quater). Convalide. Nelle udienze di convalida del trattenimento e dell'accompagnamento il difensore è necessario: se lo straniero non ne ha uno, il giudice ne designa uno d'ufficio, ammesso al patrocinio se sussistono i requisiti, con l'interprete (art. 14, comma 4, TUI). Cassazione. Serve un avvocato cassazionista iscritto negli elenchi; l'istanza va al Consiglio dell'ordine del distretto del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 124, comma 2); la procura deve essere successiva alla comunicazione del decreto (art. 35-bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008). Mediazione e negoziazione obbligatorie: il patrocinio copre anche queste dal 2023 (artt. 15-bis e seguenti DPR 115/2002).
I rischi
La dichiarazione sostitutiva sul reddito è resa sotto responsabilità penale: «chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309,87 euro a 1.549,37 euro» (art. 95): la Guardia di finanza fa controlli a campione, incrociando le dichiarazioni con le banche dati, e per lo straniero una condanna di questo tipo pesa sul permesso e sulla cittadinanza. Il reddito da dichiarare è quello dell'anno precedente all'istanza, dell'intera famiglia convivente (salvo il conflitto), compresi i redditi esteri e quelli esenti; il lavoro in nero non dichiarato al fisco non fa perdere il patrocinio se non emerge, ma se emerge è falsità. Le variazioni di reddito vanno comunicate entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno (art. 79, comma 1, lettera d). La revoca (art. 136) segue l'accertamento della mancanza dei requisiti o della mancata comunicazione, con effetto retroattivo e recupero delle somme; se il giudice ritiene la lite temeraria, condanna alle spese e revoca. Infine: chi cambia avvocato durante la causa deve chiedere che il nuovo sia ammesso; chi «perde» l'avvocato perché non iscritto agli elenchi non è più coperto per le attività successive.
Casi frequenti
- Richiedente asilo, diniego notificato ieri, nessun reddito. Istanza al Consiglio dell'ordine del tribunale competente (sede della Commissione) tramite l'avvocato scelto dagli elenchi, con la dichiarazione sostitutiva sui redditi esteri (art. 16 D.Lgs. 25/2008); ammissione in dieci giorni; il ricorso va comunque depositato entro trenta giorni, e l'ammissione può essere chiesta contestualmente.
- Il Consiglio dell'ordine vuole la certificazione del consolato del Bangladesh sui miei redditi. Se il consolato non la rilascia o non risponde, dichiarazione sostitutiva ex art. 94, comma 2, con la prova della richiesta al consolato o della sua impossibilità; in caso di rigetto, istanza al giudice (art. 126, comma 3).
- Espulso dal prefetto, senza soldi né avvocato. Il ricorso al giudice di pace entro trenta giorni ammette al patrocinio per legge e il giudice designa un difensore d'ufficio se non ne ha (art. 18 D.Lgs. 150/2011); anche l'irregolare è ammesso.
- Convivo con il mio compagno che guadagna 25.000 €; il mio reddito è zero: ricorso contro il diniego del ricongiungimento dei miei figli. Si sommano i redditi dei conviventi (art. 76, comma 2): 25.000 € superano la soglia, salvo che si sostenga il conflitto d'interessi o la natura personale del diritto; la giurisprudenza è oscillante. Con il coniuge la somma è la regola.
- L'avvocato ammesso al patrocinio mi chiede 300 € «per le spese». Vietato (art. 85): può essere segnalato al Consiglio dell'ordine; le spese vive sono anticipate dallo Stato.
- Vittima di sfruttamento in agricoltura, ho denunciato: devo dimostrare il reddito? No: per l'art. 603-bis chi collabora è ammesso in deroga ai limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter), anche come parte civile nel processo penale e per il permesso dell'art. 18-ter.
Fonti
Costituzione, art. 24; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74, 76 (commi 1-4-quater), 77, 79, 80, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 119, 120, 122, 124, 126, 136; DM Giustizia 22 aprile 2025 (adeguamento del limite di reddito a 13.659,64 €); D.Lgs. 150/2011, art. 18, comma 4; D.Lgs. 286/1998, artt. 13 (comma 5-bis), 14 (comma 4); D.Lgs. 25/2008, artt. 16, 35-bis (comma 13); Corte cost., sentt. 228/2023 e 110/2024 (certificazione consolare e dichiarazione sostitutiva). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.