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Asilo e protezione · Spiegazione

Il permesso per asilo e per protezione sussidiaria

Il riconoscimento cambia tutto: dal documento del richiedente si passa a un permesso di cinque anni che dà la parità con gli italiani nel lavoro e nel welfare, la famiglia senza le soglie di reddito, un documento per viaggiare e, per il rifugiato, la cittadinanza dimezzata. Restano alcuni limiti — il ritorno nel Paese, la revoca per reati gravi, il rinnovo della sussidiaria con verifica — e alcune scadenze da rispettare. Questa pagina elenca i diritti e i doveri dei due status, con le differenze tra loro.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. «Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni…; tale permesso… consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro» (art. 23 D.Lgs. 251/2007).
  2. Parità: «i titolari… hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale…» e l'accesso al pubblico impiego come i cittadini UE (art. 25); «il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria» (art. 27): assegno unico, assegno di inclusione, pensioni sociali, case popolari, senza le condizioni di residenza pregressa.
  3. Famiglia: il rifugiato ricongiunge coniuge, figli e genitori «con la stessa procedura di cui all'articolo 29» ma senza reddito e alloggio (art. 29-bis TUI), con la prova dei legami anche senza documenti; il titolare di sussidiaria ricongiunge con le stesse agevolazioni (art. 22, comma 4). I familiari già in Italia hanno il permesso per motivi familiari (art. 22, comma 3).
  4. Viaggi: al rifugiato «un documento di viaggio di validità quinquennale» secondo la Convenzione di Ginevra (art. 24, comma 1); al titolare di sussidiaria il titolo di viaggio per stranieri se non può chiedere il passaporto (comma 2). Tornare nel Paese d'origine, anche per poco, fa presumere la cessazione (artt. 9 e 15, comma 2-ter).
  5. Dopo: il lungo periodo si calcola «a partire dalla data di presentazione della domanda» (art. 9, comma 5-bis, TUI), senza test di lingua per i titolari di protezione; il rifugiato (e l'apolide) chiede la cittadinanza dopo cinque anni di residenza (art. 9, comma 1, lett. e, L. 91/1992), il titolare di sussidiaria dopo dieci.

Il permesso

Con la decisione della Commissione (o del giudice) il richiedente si presenta in Questura, che rilascia il permesso: «per asilo» per il rifugiato, «per protezione sussidiaria» per l'altro, entrambi di cinque anni (la sussidiaria era di tre anni fino al 2014), esenti dal contributo (art. 5, comma 2-ter, TUI: solo tesserino e bollo), con la foto e le impronte; nell'attesa la ricevuta vale come permesso. Il permesso per asilo si rinnova a domanda, senza requisiti di reddito o alloggio, con la sola verifica che lo status non sia cessato o revocato (la Questura interpella la Commissione nazionale se ha dubbi); quello per sussidiaria «previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento» (art. 23, comma 2): la Questura chiede il parere della Commissione territoriale, che valuta se la situazione del Paese è cambiata in modo «significativo e non temporaneo» (art. 15) — per i Paesi in guerra da anni il rinnovo è di regola concesso, ma per Paesi pacificati (alcune regioni, alcuni periodi) il rinnovo può essere negato con la cessazione (Cessazione, revoca, rinuncia). La conversione in permesso per lavoro è prevista espressamente per la sussidiaria (art. 23, comma 2) e possibile anche per l'asilo con i requisiti, ma raramente conviene: il permesso per protezione dà di più. Il titolare che ottiene il permesso di lungo periodo o la cittadinanza mantiene lo status finché non cessa; il rifugiato che diventa italiano cessa di essere rifugiato (art. 9, comma 1, lett. c).

Lavoro, sanità, welfare, casa

Lavoro: parità piena con gli italiani (art. 25, comma 1), compresi l'iscrizione agli albi professionali (con il riconoscimento del titolo, agevolato: Il riconoscimento dei titoli), i tirocini, i servizi dei Centri per l'impiego, la NASpI; e «l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea» (comma 2; art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001): i concorsi pubblici, salvo i posti che implicano l'esercizio di pubblici poteri. Sanità e assistenza: «il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria» (art. 27): iscrizione al SSN, esenzioni, e tutte le prestazioni — assegno unico, assegno di inclusione, assegno sociale a 67 anni, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, bonus — senza i requisiti di residenza pregressa che la legge impone ad altri stranieri (la Corte di giustizia e la Corte costituzionale hanno più volte censurato le esclusioni dei rifugiati: la parità è imposta dalla direttiva 2011/95, art. 29) (Assegno unico, ADI, bonus). Il Ministero della Salute adotta linee guida per le vittime di tortura e violenza (art. 27, comma 1-bis). Casa: accesso all'edilizia residenziale pubblica come gli italiani (art. 29 e art. 40, comma 6, TUI), con le graduatorie comunali che non possono richiedere anni di residenza in più (giurisprudenza costante); il SAI ospita i titolari per sei mesi prorogabili dopo il riconoscimento con progetti di integrazione (L'accoglienza). Circolazione: «i titolari… possono circolare liberamente sul territorio nazionale» (art. 29, comma 1), con la residenza dove vivono. Istruzione: accesso agli studi di ogni grado «secondo le modalità previste per il cittadino italiano» per i minori e per gli adulti come gli stranieri regolari, con il riconoscimento dei titoli «anche in assenza di certificazione» (art. 26).

La famiglia

«È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status» (art. 22, commi 1-2): il coniuge e i figli minori presenti in Italia ricevono «il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30» TUI (comma 3), con lavoro e con gli stessi diritti sociali. Per chi è rimasto nel Paese, il ricongiungimento: «lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3» — cioè niente reddito e niente idoneità alloggiativa — e «qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari…, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni… sulla base delle verifiche ritenute necessarie…; può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare…; il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori» (art. 29-bis, commi 1-2, TUI); «se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado» (comma 3). Il titolare di protezione sussidiaria «ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis» (art. 22, comma 4): le stesse agevolazioni. Entrambi sono esclusi dal requisito dei due anni di soggiorno del DL 145/2024 (art. 28, comma 1-bis, TUI). I familiari ricongiunti hanno il permesso per motivi familiari della stessa durata; il coniuge e i figli hanno diritto, a domanda, allo stesso status «derivato» se non hanno diritto a uno proprio (art. 22, comma 2: gli stessi diritti). Il DNA è a spese dell'interessato quando i documenti mancano (art. 29, comma 1-bis). La pagina Il ricongiungimento ha la procedura; per i rifugiati la Prefettura non chiede la busta paga né il certificato di idoneità dell'alloggio.

Viaggiare, e non tornare

«Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra» (art. 24, comma 1): il «titolo di viaggio per rifugiati» (blu), valido per tutti i Paesi tranne quello d'origine, che sostituisce il passaporto e con cui si viaggia in Schengen senza visto (con il permesso) e fuori Schengen con i visti richiesti al titolare di quel documento. «Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri» (comma 2): il titolare di sussidiaria di regola può avere il passaporto del suo Paese (non è perseguitato dal suo Stato), e il titolo di viaggio è per chi prova di non poterlo chiedere (Stato inesistente, rifiuto documentato, pericolo). I documenti sono rifiutati o ritirati «se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico» (comma 3) o per dubbi sull'identità. Il ritorno nel Paese d'origine è il pericolo: «per l'applicazione del comma 1, lettera d) [chi si sia volontariamente ristabilito nel Paese], è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario» (art. 9, comma 2-ter; art. 15, comma 2-ter, per la sussidiaria): il rifugiato che torna per un funerale o per un genitore malato deve poterlo documentare, e il rientro emerge dai timbri e dall'EES; la Commissione nazionale può aprire la cessazione. Nei Paesi terzi il rifugiato con documento di viaggio ha bisogno del visto secondo le regole di quel Paese (molti Paesi non accettano il documento di viaggio per rifugiati). Il titolare può trasferirsi in un altro Stato UE per lavoro solo con i permessi di quello Stato; dopo il lungo periodo, con la mobilità dell'art. 9-bis (Viaggiare con il permesso).

Lungo periodo e cittadinanza

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede cinque anni di soggiorno legale, il reddito e il test di lingua; per i titolari di protezione «il calcolo del periodo di soggiorno… è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta» (art. 9, comma 5-bis, TUI) — tre anni di attesa più due di permesso bastano — e «la disposizione di cui al comma 2-bis [il test di lingua] non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale» (art. 9, comma 2-ter); il reddito e, per i familiari, l'alloggio idoneo restano richiesti. Il permesso di lungo periodo del titolare di protezione «reca, nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”» (art. 9, comma 1-bis), che segue la persona negli altri Stati membri e impedisce che sia rimandata nel Paese d'origine senza consultare l'Italia. Per la cittadinanza il rifugiato è equiparato all'apolide: la cittadinanza «può essere concessa… all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica» (art. 9, comma 1, lett. e, L. 91/1992) e «lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge» (art. 16, comma 2): cinque anni invece di dieci, con il reddito degli ultimi tre anni e la conoscenza dell'italiano B1; il titolare di protezione sussidiaria ha i dieci anni ordinari (il referendum del giugno 2025 per portarli a cinque non ha raggiunto il quorum). La cittadinanza dei figli nati in Italia segue le regole comuni (Figli nati in Italia).

Le differenze tra i due status

RifugiatoProtezione sussidiaria
PermessoAsilo, 5 anni, rinnovo senza verificaSussidiaria, 5 anni, rinnovo «previa verifica» delle condizioni
Lavoro, sanità, welfare, casa, pubblico impiegoParità con gli italianiParità con gli italiani
RicongiungimentoSenza reddito e alloggio; prova dei legami agevolata; genitori del minoreStesse regole (art. 22 c. 4)
Documento di viaggioTitolo di viaggio per rifugiati (Convenzione di Ginevra), 5 anniPassaporto nazionale; titolo di viaggio per stranieri solo se non può chiederlo
Lungo periodoDalla domanda (art. 9 c. 5-bis TUI); senza test di lingua (c. 2-ter)Dalla domanda; senza test di lingua
Cittadinanza5 anni di residenza10 anni
CessazioneArt. 9 (protezione del Paese, rientro, cambiamento non temporaneo)Art. 15 (mutamento significativo e non temporaneo)
Revoca/diniego per reatiArtt. 12-13: condanna definitiva per i reati dell'art. 407 c. 2 lett. a c.p.p. e altri elencati; pericolo per la sicurezzaArtt. 16-18: reati gravi, pericolo per la sicurezza

Fonti

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 9, 12, 13, 15-18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; direttiva 2011/95/UE, artt. 23-34 (e regolamento (UE) 2024/1347 dal 1° luglio 2026); D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 2-ter), 9 (commi 1-bis, 2-bis, 2-ter, 5-bis), 9-bis, 28 (comma 1-bis), 29 (comma 1-bis), 29-bis, 40 (comma 6); D.Lgs. 165/2001, art. 38, comma 3-bis; L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 9 (comma 1, lett. e) e 16 (comma 2); Convenzione di Ginevra 1951, artt. 28 e allegato (documento di viaggio); Corte cost. e Corte di giustizia UE sulla parità nelle prestazioni sociali (ex multis CGUE C-713/17 Ayubi, 2018). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.