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Come funziona l'immigrazione in Italia: la mappa
Quasi tutti gli stranieri che vivono in Italia hanno percorso la stessa strada in cinque tappe: un visto, un ingresso, un permesso, una serie di rinnovi, una carta a tempo indeterminato. Alcuni sono entrati da porte laterali — l'asilo, la famiglia, la minore età — e si sono poi immessi sulla stessa strada. Questa pagina la disegna, indica la norma di ogni tappa e dice quale sezione del sito la spiega. È la pagina da cui si parte e a cui si torna.
In breve
- Visto: per entrare oltre i novanta giorni serve un visto nazionale rilasciato dal consolato per un motivo preciso (art. 4 TUI; decreto interministeriale 850/2011). Per il lavoro il visto arriva solo dopo il nulla osta del decreto flussi o di un canale fuori quota.
- Ingresso e permesso: entro otto giorni lavorativi dall'ingresso si chiede al questore il permesso di soggiorno, per lo stesso motivo del visto (art. 5, comma 2).
- Rinnovi: il permesso dura da uno a due anni al primo rilascio e si rinnova, con gli stessi requisiti, almeno novanta giorni prima della scadenza (art. 5, commi 3-4); il motivo si può cambiare con la conversione (art. 6).
- Lungo periodo: dopo cinque anni, con reddito e test di italiano, la carta a tempo indeterminato (art. 9).
- Cittadinanza: dopo dieci anni di residenza legale, con reddito e lingua, la naturalizzazione (L. 91/1992), che questo sito non tratta.
La strada principale
Il Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e il suo regolamento (DPR 31 agosto 1999, n. 394) costruiscono un sistema in cui la ragione per cui una persona entra decide tutto quello che viene dopo: quanto resta, se lavora, se può far venire la famiglia, quando può cambiare strada. Per questo il sito è organizzato per situazioni e non per articoli. Ma la sequenza di fondo è una sola.
- Il visto d'ingresso. Chi non è cittadino dell'Unione europea e vuole restare in Italia più di novanta giorni deve ottenere prima di partire un visto nazionale (tipo D) dal consolato italiano competente per il luogo in cui vive (art. 4 TUI). Le tipologie sono ventuno, elencate dal decreto interministeriale 850/2011: lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, studio, residenza elettiva, cure mediche, ricerca, motivi religiosi e le altre (Le 21 tipologie di visto). Alcuni visti si chiedono direttamente al consolato con i documenti; altri — il lavoro, la famiglia, la ricerca — presuppongono un nulla osta rilasciato in Italia dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, su domanda di chi ti aspetta (il datore di lavoro, il familiare, l'università). Per il lavoro subordinato il nulla osta è possibile solo entro le quote del decreto flussi, oppure in uno dei canali fuori quota. Chi entra senza visto per novanta giorni, da turista, non può poi restare: la sezione Entrare: i visti spiega perché e con quali eccezioni.
- L'ingresso e il permesso. Alla frontiera Schengen il visto viene controllato e l'ingresso registrato nel sistema europeo EES (Schengen, EES ed ETIAS). Entro otto giorni lavorativi si chiede al questore della provincia il permesso di soggiorno «per le attività previste dal visto d'ingresso» (art. 5, comma 2). Per la maggior parte dei motivi la domanda passa dal kit postale; per lavoro e famiglia la convocazione parte dallo Sportello Unico, dove il lavoratore firma il contratto di soggiorno. Nel frattempo la ricevuta vale come titolo (La ricevuta). La sezione Il permesso di soggiorno copre tutto: durate, costi, appuntamento, rinnovo, diniego.
- I rinnovi e la conversione. Il permesso dura quanto il motivo: un anno per un contratto a termine, due per un indeterminato, per l'autonomo e per la famiglia, l'intero corso per lo studio; ogni rinnovo può arrivare a tre anni (art. 5, commi 3 e seguenti). Si rinnova con gli stessi requisiti — il lavoro e il reddito, la famiglia, gli esami — almeno novanta giorni prima della scadenza (Il rinnovo, Il reddito minimo). Chi cambia vita cambia permesso con la conversione: da studio a lavoro, da famiglia a lavoro, da lavoro a attesa occupazione quando il lavoro finisce. I permessi che non si convertono e quelli che non contano sono nella tabella.
- Il lungo periodo. Dopo cinque anni di permessi, con un reddito almeno pari all'assegno sociale e il test di italiano A2, si chiede il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato (art. 9; Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo). È il punto in cui il rinnovo smette di essere un rischio ricorrente.
- La cittadinanza. Dopo dieci anni di residenza legale (cinque per rifugiati e apolidi, quattro per i cittadini dell'Unione, tre per chi è nato in Italia o ha ascendenti italiani, due o tre dopo il matrimonio con un italiano), con reddito e conoscenza dell'italiano B1, si può chiedere la cittadinanza per naturalizzazione (L. 91/1992). È una materia a sé, con procedure e tempi propri, e questo sito la nomina solo dove tocca il permesso: per il figlio nato in Italia a diciotto anni (Figli nati in Italia) e per il coniuge di un italiano (Sposare un cittadino italiano).
Le porte laterali
Non tutti entrano con un visto per un motivo scelto. Tre porte portano dentro il sistema da un'altra direzione, e chi le attraversa si trova poi sulla stessa strada dei rinnovi e del lungo periodo.
- La protezione. Chi chiede asilo lo fa in Italia, di regola dopo essere entrato senza visto: la domanda si registra in Questura o alla frontiera e si esamina secondo le regole europee in vigore dal giugno 2026 (Asilo e protezione). Se la protezione è riconosciuta — rifugiato, sussidiaria, oppure la protezione speciale nazionale — arriva un permesso di cinque o due anni, che poi si rinnova o si converte come gli altri.
- La famiglia. Chi è già qui fa venire il coniuge, i figli, i genitori con il ricongiungimento; chi sposa un italiano ha un regime proprio; chi è genitore di un minore italiano ha un permesso di diritto (Famiglia). Il permesso per motivi familiari è un permesso pieno, con lavoro e rinnovi.
- I minori. Il figlio nato o cresciuto in Italia ha un permesso fino ai diciotto anni che segue quello del genitore; il ragazzo arrivato da solo ha la legge 47/2017 e un permesso per minore età; a diciotto anni entrambi convertono (Minori stranieri non accompagnati, A diciotto anni).
Chi è entrato o rimasto senza titolo non è dentro il sistema, ma non è fuori dalla legge: ha diritti che restano e vie d'uscita che esistono, poche e precise (Irregolarità ed espulsione, in particolare Come si esce dall'irregolarità). E chi è cittadino dell'Unione europea non percorre nessuna di queste strade: si iscrive al Comune e basta (Cittadini dell'Unione), con un regime che vale anche per i suoi familiari non europei.
Chi decide, e chi dice no
Quattro uffici decidono quasi tutto: il consolato per il visto, lo Sportello Unico della Prefettura per il nulla osta, la Questura per il permesso, la Commissione territoriale per l'asilo (Chi fa che cosa). Ognuno può dire no, e ogni no ha il suo giudice: il TAR per visti, permessi e nulla osta al lavoro, il tribunale ordinario per la famiglia e l'asilo, il giudice di pace per le espulsioni (Ricorsi e giudici). Anche il silenzio ha un rimedio (Il permesso non arriva).
Dove sono le regole
Il Testo Unico e il regolamento sono su normattiva.it nel testo vigente, che cambia più volte l'anno: nel 2026 lo hanno modificato il decreto legislativo 83/2026 sul permesso unico (termini di novanta giorni) e il decreto-legge 100/2026 di adeguamento al Patto europeo. L'asilo ha i suoi decreti (251/2007, 25/2008, 142/2015) e, dal 12 giugno 2026, i regolamenti europei direttamente applicabili. I cittadini dell'Unione hanno il decreto 30/2007. La pagina Le fonti spiega come leggerli e perché una circolare non è una legge; la pagina Il Patto europeo spiega che cosa è cambiato nel 2026.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 3, 4, 5, 6, 9, 22, 27, 28-32; DPR 394/1999; D.I. 11 maggio 2011, n. 850; L. 91/1992, artt. 4 e 9; D.Lgs. 30/2007; D.Lgs. 251/2007, 25/2008, 142/2015; L. 47/2017; D.Lgs. 83/2026; DL 100/2026, conv. L. 145/2026. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.