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Entrare: i visti · Procedura

Il visto per motivi religiosi

Sacerdoti, suore, frati, pastori, imam, monaci: chi viene in Italia per esercitare un ministero o per vivere in una comunità religiosa ha un visto proprio, fuori quota, che chiede una cosa sola — che un'autorità religiosa riconosciuta in Italia lo attesti e se ne faccia carico — e ne vieta un'altra: lavorare fuori dal ministero. Questa pagina spiega chi vi rientra, che documenti servono, che permesso ne segue e come si passa, se si vuole, a un permesso per lavoro.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il visto per motivi religiosi (DM 850/2011) «consente l'ingresso… di religiosi e ministri di culto» che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare il ministero in Italia: sacerdoti e religiosi cattolici destinati a una diocesi o a una casa religiosa, pastori, rabbini, imam e ministri di altre confessioni, monache e monaci, seminaristi e novizi. È fuori quota e non richiede nulla osta.
  2. Serve l'attestazione dell'autorità religiosa in Italia — il vescovo o la curia, il superiore dell'istituto, il rappresentante legale dell'ente di culto riconosciuto — che dichiari lo status religioso, l'attività da svolgere, il luogo, la durata, e la garanzia di mantenimento e alloggio a carico dell'ente; il consolato verifica che la confessione sia riconosciuta (intesa con lo Stato, ente di culto riconosciuto, o culto ammesso) e che l'attività sia religiosa e non lavorativa.
  3. Il visto è C (fino a 90 giorni: pellegrinaggi, incontri, corsi brevi; 90 €) o D (116 €); il permesso per motivi religiosi segue in Questura entro otto giorni, con durata legata all'incarico (di regola uno o due anni), rinnovabile con la conferma dell'autorità religiosa; il regolamento consente «speciali modalità di rilascio» per «l'esercizio delle funzioni di ministro di culto» (art. 5, comma 2, TUI).
  4. Il permesso non consente lavoro retribuito diverso dall'attività religiosa (l'insegnamento della religione, la cura pastorale, l'assistenza nelle opere dell'ente sono l'attività, con o senza compenso dall'ente); è però convertibile in permesso per lavoro con i requisiti (art. 6, comma 1-bis, lett. g, TUI), dà il ricongiungimento (art. 28, comma 1) e conta per il lungo periodo.
  5. Per i volontari di enti religiosi e del terzo settore tra i 25 e i 35 anni c'è il visto per volontariato dell'art. 27-bis, con nulla osta e contingente; per chi lavora per un ente religioso con contratto (insegnanti, dipendenti) il visto è per lavoro subordinato.

Chi rientra

La voce «motivi religiosi» del decreto sui visti riguarda «i religiosi e i ministri di culto» che vengono in Italia per «partecipare a manifestazioni di culto o per svolgere attività ecclesiastica, religiosa o pastorale» — la formula usata dai consolati — e la prassi la applica a: i ministri di culto (sacerdoti diocesani incardinati o destinati a una diocesi italiana, pastori evangelici, rabbini, imam, ministri di altre confessioni) chiamati da una comunità italiana; i religiosi e le religiose (membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica) trasferiti in una casa italiana dell'istituto, compresi i novizi e i postulanti; i seminaristi e gli studenti di teologia inviati dalle diocesi a studiare in Italia (per i quali alcuni consolati preferiscono il visto per studio, se iscritti a un'università pontificia); i missionari di confessioni non cattoliche con ministero in Italia; i monaci e le persone in formazione religiosa. Il criterio è che l'attività sia religiosa e che ci sia un'autorità religiosa in Italia che la attesti e se ne faccia carico: per la Chiesa cattolica la diocesi (con il nulla osta della Congregazione o della Conferenza episcopale per i sacerdoti stranieri, secondo le regole canoniche) o il superiore dell'istituto; per le confessioni con intesa approvata con legge (valdesi, avventisti, Assemblee di Dio, ebrei, luterani, battisti, ortodossi del Patriarcato di Costantinopoli, mormoni, apostolici, buddisti, induisti, e le altre via via approvate) il rappresentante legale dell'ente; per le confessioni senza intesa ma con enti di culto riconosciuti (L. 1159/1929: la maggior parte delle comunità islamiche, evangeliche, ortodosse riconosciute con decreto) il rappresentante dell'ente riconosciuto; per le comunità senza alcun riconoscimento — molte moschee organizzate come associazioni culturali — il visto per motivi religiosi è difficile e il Ministero dell'Interno richiede che l'imam sia chiamato da un ente riconosciuto o da una federazione con cui esiste un protocollo (il Patto nazionale per un Islam italiano del 2017 e i protocolli successivi hanno tentato di regolare l'ingresso degli imam, con la formazione in Italia). Chi viene per lavorare per un ente religioso con un contratto di lavoro (insegnante nella scuola cattolica, impiegato, infermiere in una casa religiosa) non ha il visto per motivi religiosi ma quello per lavoro subordinato (in quota, o Carta blu per i qualificati), salvo che l'attività sia essa stessa religiosa e non retribuita come lavoro.

I documenti e il visto

Al consolato del Paese di residenza: il modulo per il visto nazionale (o Schengen per i soggiorni brevi), il passaporto, le foto, e soprattutto l'attestazione dell'autorità religiosa italiana su carta intestata, che indica: lo status religioso della persona (sacerdote, religioso, ministro), la comunità o l'ente che lo accoglie con la sede, l'attività che svolgerà, la durata prevista, l'impegno a provvedere «al mantenimento e all'alloggio» per tutta la durata e alle spese di rimpatrio, e i riferimenti del riconoscimento dell'ente (la diocesi non ne ha bisogno; l'ente di culto allega il decreto di riconoscimento o l'intesa); più la lettera dell'autorità religiosa del Paese d'origine che invia o autorizza (il vescovo di provenienza, il superiore generale, la comunità madre), i documenti che provano lo status (ordinazione, voti, nomina), e — per alcune nazionalità — il casellario. I consolati verificano con la Conferenza episcopale, con le curie e con il Ministero dell'Interno la genuinità della chiamata, perché il visto religioso è stato usato in passato per ingressi non religiosi; il colloquio è frequente. I diritti: 90 € per il visto C, 116 € per il D. Il visto D è rilasciato con validità di un anno e più ingressi; il diniego, non rientrando tra quelli con motivazione obbligatoria dell'art. 4, comma 2, TUI, è comunque motivato in via generale e impugnabile al TAR del Lazio (Il diniego del visto).

Il permesso per motivi religiosi

Entro otto giorni dall'ingresso il religioso chiede alla Questura il permesso di soggiorno per motivi religiosi (kit postale o, dove la Questura lo prevede con «speciali modalità di rilascio… per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto», art. 5, comma 2, TUI, direttamente allo sportello), con il visto, l'attestazione dell'ente, l'alloggio (la casa religiosa, la canonica), l'assicurazione sanitaria o l'iscrizione al SSN — i religiosi non hanno l'iscrizione obbligatoria e usano l'iscrizione volontaria (700 € l'anno per il «personale religioso» dal 2024, L. 213/2023) o la polizza dell'ente — e il codice fiscale. Il permesso dura di regola un anno al primo rilascio e due ai rinnovi (le Questure seguono la durata dell'incarico attestato), si rinnova con la nuova attestazione dell'autorità religiosa e la prova del mantenimento, e paga il contributo ordinario (i religiosi non sono nell'elenco delle esenzioni dell'art. 5, comma 2-ter). Consente l'attività religiosa in tutte le sue forme — il ministero, la catechesi, l'insegnamento della religione, l'assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri, il servizio nelle opere dell'ente (mense, case di accoglienza, scuole) come attività dell'istituto — e le somme che l'ente versa al religioso (la remunerazione del clero, il sostentamento) non sono un rapporto di lavoro; non consente un lavoro subordinato o autonomo esterno, e il religioso che lascia l'istituto o il ministero perde il titolo. La legge lo rende però convertibile: tra i permessi convertibili in lavoro c'è il «permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2» (art. 6, comma 1-bis, lett. g, TUI): il sacerdote che lascia il ministero o la suora che esce dalla congregazione e trovano un lavoro chiedono la conversione con la proposta di contratto, fuori quota (La conversione). Il permesso per motivi religiosi è tra quelli che danno il ricongiungimento (art. 28, comma 1: «per motivi religiosi»), rilevante per i ministri di culto delle confessioni che ammettono il matrimonio (pastori, imam, rabbini), con i requisiti di reddito e alloggio garantiti dall'ente; consente il familiare al seguito (art. 29, comma 4); e conta per il lungo periodo dopo cinque anni (con il reddito, che per i religiosi è il sostentamento documentato dall'ente) e per la cittadinanza dopo dieci — con la particolarità che molti religiosi restano decenni con permessi rinnovati senza mai chiedere il lungo periodo, che invece conviene. La mobilità: il religioso con permesso italiano viaggia in Schengen per 90 giorni; per un ministero in un altro Stato serve il permesso di quello Stato.

Casi vicini

  • Il volontariato (art. 27-bis TUI): per chi, tra i 25 e i 35 anni, partecipa a «un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale» promosso da enti del terzo settore, organizzazioni della società civile o «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», con una convenzione che fissa attività, orari, risorse per viaggio, vitto, alloggio e piccole spese, e formazione anche linguistica; nulla osta dello Sportello unico, contingente triennale del Ministero del Lavoro, permesso fino a un anno non prorogabile né convertibile (I visti di nicchia).
  • Lo studio nelle università pontificie e negli istituti teologici: visto per studio con la preiscrizione e i mezzi garantiti dalla diocesi o dall'istituto; il permesso per studio consente le venti ore di lavoro e la conversione (Il visto per studio).
  • Il lavoro negli enti religiosi (scuole, ospedali, opere): visto per lavoro subordinato con nulla osta, in quota o Carta blu per i qualificati (Il visto per lavoro subordinato).
  • I pellegrinaggi e gli eventi (Giubileo 2025, incontri): visto Schengen per turismo o per invito, con la lettera dell'organizzazione (Il visto Schengen).
  • Il matrimonio e la famiglia di un religioso che lascia lo stato: le vie ordinarie (coniuge di italiano, conversione in lavoro).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5 (comma 2), 6 (comma 1-bis, lett. g), 9, 27-bis, 28 (comma 1), 29 (comma 4); DPR 394/1999, artt. 5, 11; DM Affari esteri 850/2011, allegato A, voce «motivi religiosi»; L. 24 giugno 1929, n. 1159 (culti ammessi) e R.D. 289/1930; leggi di approvazione delle intese ex art. 8 Cost.; L. 20 maggio 1985, n. 222 (enti ecclesiastici cattolici); L. 213/2023, art. 1, comma 240 (iscrizione volontaria SSN, personale religioso 700 €); Ministero dell'Interno, Patto nazionale per un Islam italiano (1° febbraio 2017); tariffa consolare 2026. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.