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Il visto vacanze-lavoro
È il visto dei giovani che vogliono passare un anno in Italia viaggiando e mantenendosi con lavori occasionali: esiste solo per i cittadini dei Paesi con cui l'Italia ha firmato un accordo — Australia, Canada, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Hong Kong e, dall'aprile 2026, Giappone — ha limiti di età e di numero, e consente un lavoro a tempo con regole precise. Questa pagina spiega chi può chiederlo, come, e che cosa il permesso consente e vieta.
In breve
- L'Italia ha accordi vacanze-lavoro (working holiday) in vigore con Nuova Zelanda, Canada, Australia, Hong Kong, Corea del Sud e, dal 1° aprile 2026, Giappone (accordo firmato nel 2025). Il visto è riservato ai cittadini di questi Paesi, di età tra 18 e 30 anni (fino a 35 per i canadesi), entro contingenti annuali fissati da ciascun accordo.
- Il visto D «vacanze-lavoro» consente un soggiorno fino a dodici mesi il cui scopo principale è la vacanza; il lavoro è accessorio: i titolari possono «svolgere attività lavorativa nel nostro Paese per un periodo massimo di sei mesi in un anno e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro» (regola generale; per i coreani e i giapponesi «per un periodo di sei mesi, anche con lo stesso datore»).
- Requisiti al consolato: cittadinanza e residenza nel Paese dell'accordo, età, passaporto valido, biglietto di ritorno o mezzi per acquistarlo, mezzi per il primo periodo (di regola alcune migliaia di euro, secondo l'accordo), assicurazione sanitaria per tutto il soggiorno, nessun figlio a carico che accompagni, non aver già usufruito del programma; 116 €.
- In Italia: il permesso «vacanze-lavoro» in Questura entro otto giorni; per lavorare, «il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero…, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro» (art. 40, comma 20, DPR 394/1999), con la comunicazione UNILAV del datore.
- Non si può: prorogare oltre i dodici mesi, convertire il permesso in lavoro o studio (salvo che l'accordo lo consenta; la prassi lo esclude), portare familiari a carico, lavorare oltre i limiti. Gli italiani hanno lo stesso diritto negli Stati partner (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Corea, Giappone dal 2026).
Gli accordi
Il visto vacanze-lavoro non nasce dal Testo Unico ma da accordi bilaterali di reciprocità: il DM 850/2011 lo elenca tra le tipologie («vacanze-lavoro: consente l'ingresso… per un periodo non superiore a dodici mesi ai cittadini dei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi in materia di vacanze-lavoro… che intendano trascorrere un periodo di vacanza in Italia, con la possibilità di svolgere attività lavorative accessorie») e il regolamento lo attua nell'art. 40, comma 20, DPR 394/1999. Gli accordi in vigore, secondo il Ministero del Lavoro che ne cura l'attuazione: Australia, Nuova Zelanda, Canada (con il programma International Experience Canada), Corea del Sud, Hong Kong, e Giappone, il cui accordo — firmato nel 2025 — è «entrato in vigore il 1° aprile 2026» e consente «ai cittadini italiani e giapponesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni di soggiornare nel Paese ospitante per un massimo di dodici mesi, coniugando viaggio e attività lavorative temporanee» (Ambasciata d'Italia a Tokyo). Ogni accordo fissa il contingente annuo (dell'ordine di alcune centinaia o migliaia di visti per Paese, indicato in ciascun accordo), l'età (18-30 anni compiuti al momento della domanda; 18-35 per il Canada), e le condizioni: non essere accompagnati da figli a carico, non aver già partecipato al programma, avere mezzi sufficienti per il primo periodo e il biglietto di ritorno, un'assicurazione sanitaria, un passaporto valido, e — per alcuni — il certificato medico e il casellario. Il visto è disponibile solo ai cittadini di questi sei Paesi: uno statunitense, un brasiliano, un sudafricano non lo possono chiedere, e per loro le vie sono lo studio, il lavoro con nulla osta, il volontariato (Le tipologie di visto).
La domanda e il permesso
Il visto si chiede al consolato italiano del Paese di cittadinanza e residenza (per i canadesi tramite la piattaforma IEC del governo canadese e poi il consolato), con: il modulo del visto nazionale; il passaporto valido almeno tre mesi oltre il visto (per un visto di un anno, almeno quindici mesi); le foto; la prova dei mezzi (estratti conto: gli accordi indicano importi minimi — per esempio l'equivalente di alcune migliaia di euro — e i consolati pubblicano la cifra); il biglietto di ritorno o la prova dei mezzi per comprarlo; l'assicurazione sanitaria valida in Italia per tutti i dodici mesi (con ricovero e rimpatrio); la dichiarazione di non avere figli a carico che accompagnino e di non aver già usato il programma; l'eventuale certificato medico e penale; i diritti di 116 €. Il consolato rilascia il visto D «vacanze-lavoro» con validità di un anno e più ingressi, entro il contingente (esaurito il quale la domanda è respinta o rinviata all'anno successivo). In Italia, «entro otto giorni lavorativi» dall'ingresso, il titolare chiede alla Questura il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro (kit postale), della durata del visto, con l'alloggio (anche un ostello o un affitto breve: i consolati e le Questure sono elastici, perché il viaggio è lo scopo), l'assicurazione e il codice fiscale; il permesso consente di circolare in Schengen per 90 giorni su 180 negli altri Stati. Il titolare può iscriversi a corsi brevi (di lingua, per esempio) ma non a un corso di studi universitario, che richiederebbe il visto per studio.
Il lavoro
La regola italiana: «nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro» (art. 40, comma 20, DPR 394/1999): il giovane trova il lavoro in Italia (bar, ristoranti, alberghi, agricoltura, baby-sitting, scuole di lingua), il datore chiede allo Sportello unico il nulla osta «post-ingresso» sul portale ALI con la proposta di contratto — senza click day e senza quota, in tempi brevi —, il datore fa l'UNILAV e il lavoro può iniziare; alla fine dei tre mesi si cambia datore, fino a sei mesi complessivi nell'anno. Il Ministero del Lavoro precisa che «gli accordi con Corea del Sud e Giappone consentono ai cittadini sudcoreani e giapponesi di svolgere attività lavorativa in Italia per un periodo di sei mesi, anche con lo stesso datore di lavoro». Il lavoro deve essere subordinato e regolare (contributi INPS come ogni lavoratore, con la NASpI di regola non maturata); il lavoro autonomo occasionale è ammesso nei limiti generali; il lavoro in nero espone il datore alle sanzioni ordinarie e il giovane alla revoca. Il permesso non è convertibile in permesso per lavoro alla scadenza secondo la prassi delle Questure (l'art. 6, comma 1-bis, non lo elenca), e il datore che vuole tenere il lavoratore deve chiedere un nulla osta ordinario con il rientro all'estero e il visto per lavoro (o, per i qualificati, la Carta blu, che può essere chiesta anche da chi soggiorna regolarmente: art. 27-quater, comma 2, lett. c, che la prassi applica anche ai titolari di vacanze-lavoro con contratto qualificato).
Che cosa non si può fare, e la reciprocità
- Prorogare: dodici mesi al massimo, non rinnovabili; dopo, si esce (o si ha un altro titolo).
- Convertire in studio o lavoro: non previsto; la via è il rientro e un nuovo visto (studio, lavoro con nulla osta) o la Carta blu per i qualificati.
- Portare la famiglia: il coniuge chiede il proprio visto vacanze-lavoro se ne ha diritto; i figli a carico escludono dal programma.
- Superare i limiti di lavoro: sei mesi e tre per datore (sei per coreani e giapponesi); il lavoro oltre i limiti è irregolare.
- Ripetere il programma: una sola volta nella vita, per ogni accordo.
La reciprocità è il senso degli accordi: i giovani italiani hanno il working holiday in Australia (il visto «subclass 417», 12 mesi rinnovabili con il lavoro agricolo), in Nuova Zelanda, in Canada (IEC, fino a 12 mesi), in Corea del Sud, a Hong Kong e dal 2026 in Giappone (12 mesi, con il lavoro senza il limite dei sei mesi), con contingenti e requisiti simmetrici; l'Ambasciata del Giappone in Italia e il Ministero degli Esteri pubblicano le procedure. Con altri Paesi, al 20 settembre 2026, non risultano accordi in vigore.
Fonti
DPR 394/1999, art. 40, comma 20; DM Affari esteri 850/2011, allegato A, voce «vacanze-lavoro»; D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 2), 6 (comma 1-bis), 27 (comma 1, lett. r), 27-quater (comma 2, lett. c); accordi bilaterali vacanze-lavoro Italia-Australia, Italia-Nuova Zelanda, Italia-Canada, Italia-Corea del Sud, Italia-Hong Kong, Italia-Giappone (in vigore dal 1° aprile 2026); Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, «Accordi vacanze lavoro»; Ambasciata d'Italia a Tokyo e Ambasciata del Giappone a Roma, comunicati del 1° aprile 2026; tariffa consolare 2026 (116 €). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.