Asilo e protezione · Spiegazione
Corridoi umanitari e reinsediamento
Non si può chiedere asilo in un'ambasciata italiana e non esiste un visto per venire a chiedere protezione: chi non ha documenti arriva via mare o via terra, o non arriva. Le eccezioni sono tre programmi piccoli e ordinati — i corridoi umanitari delle Chiese, il reinsediamento con l'UNHCR, le evacuazioni dalla Libia — che in dieci anni hanno portato in Italia meno di dodicimila persone con un visto, un aereo e una casa. Questa pagina spiega come funzionano, chi selezionano e che cosa ottiene chi arriva così.
In breve
- Il diritto dell'Unione non obbliga gli Stati a rilasciare visti a chi vuole venire a chiedere asilo (Corte di giustizia, X e X c. Belgio, C-638/16, 7 marzo 2017): la domanda si presenta solo sul territorio o alla frontiera. Le vie legali sono programmi discrezionali e a numero chiuso.
- Corridoi umanitari: protocolli tra Ministero dell'Interno, Ministero degli Esteri e organizzazioni (Federazione delle Chiese evangeliche, Tavola valdese, Comunità di Sant'Egidio dal 2015; CEI-Caritas dal 2017; ARCI e UNHCR nel protocollo del 2023) che selezionano rifugiati vulnerabili in Libano, Etiopia, Libia, Niger, Pakistan, Iran e altri Paesi e li fanno entrare con visti a territorialità limitata (art. 25 del codice dei visti), pagando viaggio e accoglienza con fondi propri (l'8 per mille, le donazioni): 7.606 persone dal 29 febbraio 2016 al maggio 2026; all'arrivo chiedono asilo con esito quasi certo.
- Reinsediamento: l'UNHCR seleziona rifugiati già riconosciuti in un Paese di primo asilo (Libano, Turchia, Giordania, Sudan, Libia, Niger, Pakistan…), l'Italia li accetta in quote annuali decise dal Governo dentro il quadro europeo, li trasferisce e li accoglie nel SAI: 2.805 persone dal 2015; nel 2026 arrivi dalla Libia (124 a maggio, 44 a settembre). Il regolamento (UE) 2024/1350 dà il quadro; il piano dell'Unione 2026-2027 fissa gli impegni degli Stati.
- Evacuazioni umanitarie: dai centri di detenzione libici verso il Niger (meccanismo di transito dell'UNHCR) e direttamente in Italia con voli organizzati dal Ministero dell'Interno con l'UNHCR e l'OIM, per le persone più vulnerabili, dal 2017.
- Chi arriva così entra con un visto, presenta la domanda di protezione in Questura e ottiene lo status (o arriva già con lo status riconosciuto, nel reinsediamento), con il permesso di cinque anni; il ricongiungimento dei familiari segue le regole dei rifugiati. Non si può «candidarsi» dall'Italia per un parente: la selezione avviene nei Paesi di primo asilo tramite l'UNHCR e le organizzazioni.
Perché non c'è un visto per l'asilo
La Convenzione di Ginevra protegge chi è fuori dal proprio Paese e si trova nel territorio dello Stato che gli chiede protezione; non impone di accoglierlo prima. Il codice dei visti europeo consente i visti a territorialità limitata «per motivi umanitari» (art. 25, regolamento 810/2009) a discrezione dello Stato, e la Corte di giustizia ha stabilito che una famiglia siriana di Aleppo che chiede all'ambasciata belga a Beirut un visto per venire a chiedere asilo non ha un diritto europeo a ottenerlo: la domanda di visto con quello scopo «non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei visti» e resta nel diritto nazionale, che non lo prevede (X e X, 2017). L'Italia non ha un visto per asilo: chi vuole protezione deve arrivare, e arriva con i trafficanti. I programmi di questa pagina sono il tentativo — delle Chiese prima che dello Stato — di aprire porte legali, con tre caratteristiche comuni: la selezione avviene nei Paesi di transito o di primo asilo (non si può chiedere dall'Italia per un parente, salvo il ricongiungimento familiare dei rifugiati: Il ricongiungimento); i numeri sono decisi in anticipo e piccoli; chi arriva è già accolto da qualcuno.
I corridoi umanitari
Il primo protocollo è del 15 dicembre 2015, tra il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Interno, la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI), la Tavola valdese e la Comunità di Sant'Egidio: mille visti umanitari in due anni per rifugiati vulnerabili in Libano (siriani), Marocco ed Etiopia, selezionati dalle organizzazioni sul posto con l'aiuto delle chiese locali e dell'UNHCR, controllati dal Ministero dell'Interno prima del rilascio del visto, trasportati con voli di linea e accolti in famiglie, parrocchie, case delle organizzazioni per un percorso di integrazione di uno-due anni, tutto a spese delle organizzazioni (8 per mille valdese, fondi di Sant'Egidio, donazioni). I primi 97 sono arrivati a Fiumicino il 29 febbraio 2016. Seguirono i protocolli con la Conferenza episcopale italiana e la Caritas (2017, dall'Etiopia: eritrei, somali, sudsudanesi), i rinnovi con FCEI e Sant'Egidio (Libano, poi Libia e Niger con l'UNHCR nel 2021, Afghanistan dopo il 2021 tramite Pakistan e Iran), il protocollo del 2023 con ARCI e UNHCR per la Libia e il Niger (766 persone) che si conclude nel 2026, e — da ultimo — corridoi per palestinesi da Gaza (2025-2026, tramite l'Egitto). Al 14 maggio 2026, con l'arrivo di 130 persone dalla Libia, il totale è di 7.606 rifugiati in dieci anni, di cui circa i due terzi tramite FCEI-Valdesi-Sant'Egidio; il modello è stato copiato in Francia, Belgio e Andorra e ha ispirato la «sponsorship di comunità» europea. Il meccanismo giuridico: il visto è un visto Schengen a territorialità limitata (valido solo per l'Italia) rilasciato per motivi umanitari dall'ambasciata su segnalazione dell'organizzazione e dopo i controlli di sicurezza del Ministero dell'Interno; all'arrivo la persona chiede asilo in Questura come chiunque, con la procedura ordinaria — ma con un fascicolo già istruito e un tasso di riconoscimento vicino al cento per cento — e nell'attesa vive nell'accoglienza delle organizzazioni, non nei CAS. I criteri di selezione: vulnerabilità (famiglie con bambini, malati, disabili, donne sole, vittime di violenza, persone nei centri di detenzione libici), impossibilità di altre soluzioni, disponibilità a integrarsi in Italia; il Governo verifica i nomi e può escludere. Non esiste una lista d'attesa a cui iscriversi dall'Italia: le organizzazioni scelgono sul campo, e i familiari in Italia possono al più segnalare casi alle organizzazioni.
Il reinsediamento
Il reinsediamento (resettlement) è lo strumento dell'UNHCR per i rifugiati riconosciuti che non possono restare nel primo Paese d'asilo né tornare: uno Stato terzo li accetta e dà loro un futuro. L'Italia partecipa dal 2015 con quote annuali decise dal Ministero dell'Interno, finanziate dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (l'Unione paga una somma per persona reinsediata): 2.805 persone dal 2015 a oggi (1.412 dal Libano, 446 dalla Turchia, 346 dalla Giordania, 306 dal Sudan, 102 dall'Iran, 72 dal Pakistan, 70 dalla Libia, 52 dalla Siria), con interruzioni (nessun arrivo nel 2023-2024) e la ripresa nel 2025; nel 2026 sono arrivati dalla Libia 124 rifugiati a maggio e 44 a settembre. La procedura: l'UNHCR identifica nel Paese di primo asilo i casi che rientrano nelle categorie di sottomissione (bisogni di protezione fisica o giuridica, sopravvissuti a violenza e tortura, bisogni medici, donne e ragazze a rischio, ricongiungimento familiare, bambini a rischio, mancanza di prospettive di soluzioni alternative), li propone all'Italia; una missione del Ministero dell'Interno (con la Commissione nazionale per il diritto di asilo) fa i colloqui sul posto e i controlli di sicurezza; le persone selezionate seguono un orientamento culturale pre-partenza (OIM), ricevono un visto e volano in Italia con voli charter o di linea; all'arrivo la Commissione riconosce lo status (di regola già deciso in missione) e le persone sono inserite direttamente nel SAI con un progetto dedicato di integrazione. Il quadro europeo: il regolamento (UE) 2024/1350 sul reinsediamento e l'ammissione umanitaria, parte del Patto, prevede un piano dell'Unione biennale con il numero di persone da ammettere e gli impegni volontari degli Stati, i criteri comuni di ammissibilità e le esclusioni, e il finanziamento; la Commissione ha proposto l'11 novembre 2025 il piano 2026-2027 (i programmi europei hanno reinsediato oltre 135.000 persone dal 2015) e il Consiglio lo ha adottato con gli impegni degli Stati; l'Italia vi partecipa con cifre nell'ordine delle centinaia o di poche migliaia l'anno. Anche qui non ci si candida: sono l'UNHCR e lo Stato a scegliere.
Le evacuazioni umanitarie
Dal 2017 l'Italia partecipa alle evacuazioni dai centri di detenzione libici: l'UNHCR porta le persone più vulnerabili (rifugiati riconosciuti o registrati, minori, malati, vittime di tortura) dalla Libia al Niger — il meccanismo di transito d'emergenza (ETM) di Niamey — o al Ruanda, dove sono poi reinsediate in vari Paesi; e ha organizzato voli diretti dalla Libia a Roma e Pratica di Mare (il primo il 22 dicembre 2017), con il Ministero dell'Interno, la Commissione nazionale e l'OIM: alcune centinaia di persone l'anno nei periodi di attività, oggi in parte confluite nei corridoi dell'ARCI-UNHCR e nel reinsediamento dalla Libia. Le persone evacuate chiedono asilo all'arrivo e ottengono lo status. Il Governo presenta le evacuazioni come l'alternativa legale agli sbarchi, ma i numeri (poche centinaia l'anno contro decine di migliaia di intercettati e riportati nei centri libici) le rendono simboliche (Gli accordi con i Paesi terzi).
Che cosa ottiene chi arriva
Il visto umanitario è un titolo d'ingresso, non uno status: la persona entra regolarmente, si presenta in Questura entro otto giorni, formalizza la domanda di protezione internazionale (con l'assistenza dell'organizzazione) e ha i documenti del richiedente (I documenti del richiedente); la Commissione territoriale la sente con priorità e riconosce di regola lo status di rifugiato o la sussidiaria, con il permesso di cinque anni (Il permesso per asilo e sussidiaria). Nel reinsediamento lo status è di regola riconosciuto prima o subito dopo l'arrivo e l'accoglienza è nel SAI per il tempo del progetto. I familiari rimasti nel Paese di primo asilo possono essere ricongiunti con le regole dei rifugiati (senza reddito e alloggio, art. 29-bis TUI), il che rende i corridoi e il reinsediamento moltiplicatori di ingressi legali per le famiglie. Chi arriva con un corridoio e non chiede asilo, o rinuncia, o si sposta in un altro Stato, perde il titolo: il visto a territorialità limitata non consente di andare in Germania o in Francia, e il richiedente deve restare nello Stato competente (Dublino e AMMR). Non esistono programmi analoghi per chi è già in Italia irregolare, né per i familiari di persone arrivate irregolarmente, salvo il ricongiungimento; e non esiste un «visto per cercare asilo» che si possa chiedere all'ambasciata: chi lo promette vende un'illusione (Le truffe).
Fonti
Convenzione di Ginevra 1951; regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), art. 25; Corte di giustizia UE, X e X c. Belgio (C-638/16 PPU, GC, 7 marzo 2017); regolamento (UE) 2024/1350 (quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria); Commissione europea, proposta di piano dell'Unione 2026-2027 (11 novembre 2025); Protocollo d'intesa Ministero degli Esteri-Ministero dell'Interno-FCEI-Tavola valdese-Comunità di Sant'Egidio (15 dicembre 2015) e protocolli successivi (CEI-Caritas 2017; ARCI-UNHCR 2023); Ministero degli Affari esteri, «I corridoi umanitari»; Comunità di Sant'Egidio e FCEI, dati al maggio 2026 (7.606 arrivi); UNHCR Italia, «Un nuovo inizio, in un altro Paese» (reinsediamento, 2.805 persone dal 2015) e comunicati 2025-2026; D.Lgs. 286/1998, art. 29-bis; D.Lgs. 25/2008, art. 28. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.