immigrazione.net

Lavorare · Procedura

Infermieri, medici e professioni sanitarie con titolo estero

La sanità italiana cerca infermieri e medici all'estero come mai prima, ma le professioni sanitarie sono regolamentate: senza il riconoscimento del titolo e l'iscrizione all'ordine non si può esercitare, e «l'ingresso in Italia per lavoro… nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo». Dal 2020 una deroga, prorogata fino alla fine del 2027, consente di lavorare con un riconoscimento regionale provvisorio. Questa pagina spiega le due strade, i tempi e ciò che succede quando la deroga scade.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  1. Medico, infermiere, ostetrica, fisioterapista, tecnico di radiologia, farmacista, OSS con titolo non UE: per esercitare in Italia serve il riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della Salute (art. 5, lett. e, D.Lgs. 206/2007; per l'OSS la Regione) e l'iscrizione all'ordine (FNOMCeO, FNOPI, ecc.). «L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente» (art. 49, comma 1-bis, DPR 394/1999).
  2. La domanda al Ministero si presenta anche dall'estero, con i titoli legalizzati e tradotti, il programma di studi, l'attestato di esercizio; il Ministero può imporre una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) e, per chi è all'estero, «viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario» (art. 49, comma 3-bis). Serve la conoscenza dell'italiano, verificata dall'ordine.
  3. Deroga fino al 31 dicembre 2027: le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private possono assumere, con contratto anche subordinato e rinnovabile, professionisti con qualifica estera senza il riconoscimento ministeriale, sulla base di un riconoscimento della Regione, «secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020» (art. 6-bis DL 105/2021 e art. 15 DL 34/2023, prorogati dall'art. 2, comma 8-bis, DL 145/2024); fino alla stessa data a questi lavoratori si applicano gli artt. 27 e 27-quater per l'ingresso e il permesso.
  4. Con il riconoscimento in mano, l'ingresso è quello di qualunque lavoratore: decreto flussi, Carta blu UE (la professione regolamentata basta come requisito, art. 27-quater, comma 1, lett. b), o conversione da un altro permesso.
  5. Chi lavora in deroga deve avviare il riconoscimento ordinario: alla scadenza della deroga, senza riconoscimento, il rapporto cessa e il permesso va rinnovato con un altro titolo.

La regola: prima il riconoscimento

Le professioni sanitarie sono regolamentate: possono esercitarle solo gli iscritti agli albi (L. 3/2018), e l'iscrizione richiede un titolo italiano o riconosciuto. Per i titoli di Paesi non UE la competenza è del Ministero della Salute «per le professioni sanitarie» (art. 5, comma 1, lett. e, D.Lgs. 206/2007), che applica il regime dei «titoli di Paesi terzi» del decreto e del DPR 394: «i cittadini stranieri…, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti» e «il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia» (art. 49, commi 1 e 1-bis, DPR 394/1999). La domanda si presenta online al Ministero con: il titolo di studio e il certificato con gli esami e le ore per materia (il programma), il titolo abilitante e l'iscrizione all'albo del Paese d'origine, il certificato di esercizio della professione (good standing) di data recente, il documento, tutto in copia autenticata, legalizzata o apostillata e tradotta con traduzione certificata dal consolato o giurata in Italia, con la marca da bollo, secondo l'elenco che il Ministero pubblica per ciascuna professione nel proprio servizio online (l'elenco cambia: va letto al momento della domanda). Il Ministero confronta la formazione con quella italiana: se è equivalente riconosce; se ci sono differenze sostanziali «può stabilire… che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento» (art. 49, comma 3), e «nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa» (comma 3-bis). Il decreto di riconoscimento vale due anni per l'iscrizione all'ordine. I tempi del Ministero sono lunghi — da alcuni mesi a oltre un anno per gli infermieri, di più per i medici — e per i medici extra-UE il riconoscimento richiede spesso la prova attitudinale. L'iscrizione all'ordine (provinciale degli infermieri o dei medici) richiede il decreto, il permesso di soggiorno (o l'impegno ad averlo) e la conoscenza dell'italiano: prima dell'iscrizione l'ordine accerta «la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia» con un esame o colloquio. Per i medici serve anche, per il Servizio sanitario nazionale, il concorso pubblico, aperto agli stranieri regolarmente soggiornanti e ai familiari di cittadini UE (art. 38 D.Lgs. 165/2001) — ma le strutture private e le cooperative assumono senza concorso, e le ASL assumono a tempo determinato con avvisi.

La deroga fino al 2027

Nell'emergenza del 2020 l'art. 13 del DL 18/2020 ha consentito «l'esercizio temporaneo» delle professioni sanitarie a chi aveva una qualifica estera, «in deroga agli articoli 49 e 50 del DPR 394/1999», su semplice comunicazione alla Regione. La deroga è stata prorogata più volte (art. 6-bis DL 105/2021; art. 15 DL 34/2023) e il DL 145/2024, con la conversione in legge, ha portato la data dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027: all'art. 6-bis, comma 1, DL 105/2021 e all'art. 15, commi 1 e 4, DL 34/2023 «la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2027”» (art. 2, comma 8-bis, DL 145/2024, conv. L. 187/2024). Il meccanismo: la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che vuole assumere un professionista con qualifica estera presenta alla Regione la documentazione del titolo (legalizzato e tradotto) e del rapporto proposto; la Regione, verificata la corrispondenza della qualifica, rilascia un riconoscimento temporaneo valido fino al termine della deroga e limitato a quella struttura e a quell'incarico; il professionista lavora con un contratto «libero-professionale o di lavoro subordinato, anche a tempo determinato superiore a tre mesi e rinnovabile», senza iscrizione all'ordine. L'art. 15 DL 34/2023 ha collegato la deroga all'immigrazione: «fino alla medesima data si applica… quanto disposto dagli articoli 27… e 27-quater» del Testo Unico, cioè il professionista assunto in deroga entra e soggiorna con le procedure fuori quota dei casi particolari o della Carta blu, senza aspettare il riconoscimento ministeriale che l'art. 49, comma 1-bis, richiederebbe per il visto. In pratica le ASL e le RSA hanno reclutato migliaia di infermieri (India, Filippine, Sud America, Albania) con questo canale, spesso tramite agenzie: la Regione riconosce, lo Sportello unico rilascia il nulla osta (art. 27 o 27-quater), il consolato il visto, la Questura il permesso per lavoro subordinato di due anni. La deroga non rende il titolo riconosciuto: chi vi lavora deve presentare al Ministero la domanda ordinaria, perché al 31 dicembre 2027 — salvo nuova proroga — il riconoscimento regionale cessa e senza il decreto ministeriale il rapporto non può continuare. Chi ha il permesso per lavoro subordinato lo rinnova con qualsiasi altro lavoro, e ha l'attesa occupazione (L'attesa occupazione).

Le vie d'ingresso

Con il riconoscimento ministeriale e l'iscrizione all'ordine il professionista è un lavoratore qualificato come gli altri, con tre vie. La Carta blu UE: la professione regolamentata riconosciuta è di per sé il requisito (art. 27-quater, comma 1, lett. b), e lo stipendio di un infermiere del SSN o di un medico supera la soglia della media ISTAT (circa 35.500 €): nulla osta in trenta giorni, fuori quota, permesso di due anni, famiglia subito (La Carta blu UE). Il decreto flussi, nella quota non stagionale, con il click day (Il decreto flussi): meno adatto, per i tempi e l'incertezza. Il visto per studio per la misura compensativa (art. 49, comma 3-bis), seguito dalla conversione fuori quota in lavoro (art. 6, comma 1). Chi è già in Italia con un permesso per studio (l'infermiere che ha studiato qui), per famiglia, per asilo o protezione chiede il riconoscimento e si iscrive all'ordine come chiunque; i titolari di protezione internazionale hanno un percorso agevolato di valutazione «anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione» (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 251/2007). I titoli sanitari dell'Unione seguono il riconoscimento automatico o generale della direttiva 2005/36 e non hanno bisogno di permesso.

Gli operatori socio-sanitari

L'OSS non è una professione sanitaria ordinistica ma una qualifica regionale (Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001), e il riconoscimento dei titoli esteri equivalenti spetta alle Regioni, che di regola richiedono la frequenza di corsi integrativi; la deroga fino al 2027 copre anche «le qualifiche di operatore socio-sanitario». Le badanti e gli assistenti familiari non hanno bisogno di alcun titolo (Il lavoro domestico), e il DL 145/2024 ha aperto i 10.000 ingressi fuori quota per l'assistenza a disabili e grandi anziani anche a chi non è OSS (Badanti e colf dall'estero). Il passaggio da assistente familiare a OSS a infermiere è un percorso di studio in Italia, con il permesso per studio o con il permesso per lavoro che consente di studiare.

I punti critici

  • I tempi del Ministero. Il riconoscimento ordinario può richiedere più di un anno; la domanda va presentata prima possibile, anche mentre si lavora in deroga, e va seguita (il portale del Ministero mostra lo stato).
  • La lingua. L'ordine può negare l'iscrizione senza un italiano adeguato; i corsi vanno iniziati nel Paese d'origine. Nella deroga la struttura risponde della sicurezza dei pazienti e organizza la formazione linguistica.
  • Le agenzie. Il reclutamento internazionale è lecito se fatto da agenzie per il lavoro autorizzate; il professionista non paga per il posto (la L. 12/1979 e il D.Lgs. 276/2003 vietano i compensi al lavoratore) e non firma contratti con penali per chi lascia prima. Chi ha pagato può denunciare (Le truffe).
  • Il permesso. Chi entra con l'art. 27 in deroga ha un permesso per lavoro subordinato «casi particolari»: si rinnova, si converte, conta per il lungo periodo. Chi entra con la Carta blu ha i vantaggi della Carta blu. In entrambi i casi il contratto di soggiorno e la comunicazione di assunzione sono necessari.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 6 (comma 1), 27, 27-quater; DPR 394/1999, artt. 49, 50; D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, artt. 5 (comma 1, lett. e), 16-17; D.Lgs. 251/2007, art. 26, comma 3-bis; L. 11 gennaio 2018, n. 3 (ordini delle professioni sanitarie); DL 17 marzo 2020, n. 18, art. 13; DL 23 luglio 2021, n. 105, art. 6-bis; DL 30 marzo 2023, n. 34, art. 15; DL 11 ottobre 2024, n. 145, art. 2, comma 8-bis (proroga al 31 dicembre 2027), conv. L. 187/2024; D.Lgs. 165/2001, art. 38; Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001 (OSS). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.