Asilo e protezione · Il rimedio
Il diniego: il ricorso al tribunale
Il rigetto della Commissione arriva per posta o a mano, spesso in una lingua che non è la tua, e da quel giorno il tempo corre: trenta giorni per il ricorso nella procedura ordinaria, sette o cinque in quelle accelerate e di frontiera. Il ricorso si fa al tribunale, con un avvocato, e di regola sospende il rimpatrio; nei casi accelerati no, e bisogna chiederlo. Questa pagina mette in ordine termini, effetti e passaggi, come sono dopo le riforme del 2024 e del 2026.
In breve
- Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale — rigetto, manifesta infondatezza, inammissibilità, mancato riconoscimento della protezione speciale — si propone al tribunale ordinario, sezione specializzata, «entro trenta giorni dalla notificazione», sessanta se il ricorrente è all'estero (art. 35-bis, comma 2, D.Lgs. 25/2008).
- Nei casi della procedura accelerata indicati dal regolamento (art. 67, paragrafo 7, lett. a) il termine è di sette giorni (comma 2-bis); nella procedura di frontiera di cinque giorni (art. 35-ter).
- Il ricorso sospende il rimpatrio, «ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento» (manifesta infondatezza, Paesi sicuri, domanda reiterata, sicurezza, procedura di frontiera): lì si chiede con il ricorso l'autorizzazione a rimanere, decisa dal giudice entro dieci giorni; fino ad allora non si può essere allontanati (commi 3, 4, 4-bis, 5).
- Il rito è camerale, senza udienza salvo i casi di legge, con la videoregistrazione del colloquio; il tribunale decide entro otto mesi (quattro nei casi accelerati) con decreto non reclamabile, che può riconoscere direttamente lo status; poi solo la Cassazione, entro trenta giorni (comma 13).
- Serve un avvocato; il patrocinio a spese dello Stato spetta a chi non supera la soglia di reddito, con il filtro della non manifesta infondatezza (comma 17).
Che cosa si impugna e dove
«Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile» (art. 35-bis, comma 1): il rito camerale, davanti al tribunale ordinario nella sezione specializzata in materia di immigrazione istituita nel 2017, competente per il luogo in cui ha sede la Commissione che ha deciso (o il centro in cui il ricorrente è accolto o trattenuto). Si impugnano il rigetto, il rigetto per manifesta infondatezza, l'inammissibilità, il ritiro implicito, la cessazione e la revoca dello status, e il mancato riconoscimento della protezione speciale quando la Commissione non ha trasmesso gli atti al questore. Il tribunale non si limita a annullare: «riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria» se ne ricorrono i presupposti (comma 13), e può accertare il diritto alla protezione speciale.
I termini
Il ricorso «è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo», e può essere depositato «anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana», davanti alla quale si può rilasciare anche la procura all'avvocato (comma 2). Il termine decorre dalla notifica della decisione tradotta, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione: una notifica senza traduzione in una lingua comprensibile è viziata, e il tribunale può rimettere in termini. Due termini più brevi, introdotti con il Patto: sette giorni «nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348» — le decisioni in procedura accelerata per manifesta infondatezza, Paesi sicuri, domande reiterate e pericolo per la sicurezza (comma 2-bis) — e cinque giorni per le decisioni prese nella procedura di frontiera (art. 35-ter, comma 1). Sette e cinque giorni sono termini che si rispettano solo se l'avvocato c'è già: il momento per cercarlo è la notifica del colloquio, non quella del rigetto (Trovare un avvocato).
La sospensione
«La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento» (comma 3): nella procedura ordinaria il ricorso basta, e il richiedente conserva il diritto di rimanere e i documenti fino alla decisione di primo grado (art. 7). Nei casi eccettuati — le decisioni accelerate per manifesta infondatezza, Paesi sicuri, domanda reiterata, sicurezza, e quelle di frontiera — il ricorrente «con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta»; il Ministero può replicare in tre giorni, il ricorrente controreplicare in altri tre, e «il giudice… entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato» (commi 4 e 4-bis). «Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza… e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione» (comma 5), salvo i casi degli artt. 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (seconda domanda reiterata, minaccia per la sicurezza). Se l'autorizzazione è concessa, il ricorrente riceve il documento del richiedente e aspetta in Italia; se è negata, il rimpatrio può essere eseguito anche se il ricorso continua, e una vittoria successiva riapre la porta dall'estero.
Nella procedura di frontiera il ricorso «non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato»; l'istanza di rimanere va con il ricorso; il giudice decide in dieci giorni dopo i cinque per le note del Ministero; se accolta, il ricorrente resta nei luoghi della procedura di frontiera e, se il tribunale non ha deciso nel merito entro dodici settimane dalla registrazione della domanda, «è autorizzato a entrare nel territorio nazionale» (art. 35-ter, commi 1-6; Procedura di frontiera).
Il procedimento
Il ricorso è notificato dalla cancelleria al Ministero dell'Interno presso la Commissione che ha deciso e trasmesso al pubblico ministero (comma 6); il Ministero può stare in giudizio con propri funzionari e depositare una nota difensiva entro venti giorni (comma 7). La Commissione mette a disposizione del difensore la videoregistrazione del colloquio e del giudice la trascrizione, la domanda, tutta la documentazione e le informazioni sul Paese d'origine usate (comma 8); il giudice decide anche sulla base delle informazioni della Commissione nazionale (comma 9). «Il procedimento è trattato in camera di consiglio» e l'udienza con il ricorrente si tiene solo se il giudice, vista la videoregistrazione, ritiene di doverlo sentire, se servono chiarimenti o prove, se la videoregistrazione manca, se il ricorrente lo ha chiesto motivatamente e il giudice lo ritiene essenziale, o se il ricorso porta fatti nuovi (commi 10 e 11). Il ricorrente può depositare una nota entro venti giorni dalla scadenza del termine del Ministero (comma 12). La Cassazione ha stabilito che il giudice non può respingere per non credibilità senza aver sentito il ricorrente quando la videoregistrazione manca e il ricorrente lo chiede, e ha fissato le regole sulla cooperazione istruttoria: il giudice deve acquisire d'ufficio informazioni aggiornate sul Paese e non può ignorare quelle prodotte.
«Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione è adottata entro quattro mesi… Il decreto non è reclamabile» (comma 13): non esiste l'appello, abolito nel 2017 e giudicato compatibile con la Costituzione (Corte cost., sent. 2018). I tempi reali variano molto tra tribunali, da pochi mesi a più di un anno.
La Cassazione
Contro il decreto c'è solo il ricorso per Cassazione, «entro giorni trenta» dalla comunicazione, con una procura rilasciata dopo il decreto (comma 13); la Cassazione decide entro sei mesi, e il tribunale può sospendere gli effetti del proprio decreto su istanza da presentare entro cinque giorni dal ricorso per Cassazione, ripristinando la sospensione del rimpatrio (stesso comma). La Cassazione giudica solo la legittimità — motivazione apparente, violazione delle regole sulla credibilità e sull'istruttoria, errata applicazione delle norme sulla protezione — non i fatti, e i ricorsi vincono soprattutto sulla protezione sussidiaria e speciale.
Costi e patrocinio
Il ricorso richiede l'avvocato, e la maggior parte dei richiedenti ha diritto al patrocinio a spese dello Stato: il reddito sotto la soglia annuale, autocertificato per i redditi all'estero, e un filtro specifico: «il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento… le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del DPR 115/2002» (comma 17): l'avvocato non viene pagato dallo Stato se il ricorso era manifestamente infondato, ed è per questo che alcuni avvocati chiedono un compenso privato. Il ricorrente non paga il contributo unificato con il patrocinio. Le associazioni di tutela e gli sportelli legali dei centri aiutano a trovare l'avvocato e a preparare il ricorso, ma la procura la firma il ricorrente e il difensore è il suo.
Che cosa succede alla fine
Se il tribunale riconosce lo status, la Questura rilascia il permesso (cinque anni per rifugiato e sussidiaria, due per la protezione speciale); se rigetta, la decisione della Commissione riprende efficacia con «l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio» che vale come espulsione (art. 32, comma 4), il Questore procede e il documento del richiedente scade. Chi ha nel frattempo maturato un altro titolo — un lavoro, una famiglia, gravi motivi di salute — può chiederlo alla Questura; la domanda reiterata è possibile solo con elementi nuovi (La domanda reiterata); la protezione speciale si può chiedere al questore anche dopo, se i presupposti sono sopravvenuti (La protezione speciale).
Fonti
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 7, 32 (commi 4 e 4-bis), 35, 35-bis (commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 5, 6-13, 17), 35-ter (testo vigente dopo il DL 145/2024 e il DL 100/2026); regolamento (UE) 2024/1348, artt. 56, 67, 68; codice di procedura civile, artt. 737 e seguenti; DL 13/2017, artt. 1-3; DPR 115/2002, art. 74; Corte cost., sent. 6 dicembre 2018, n. 233 (sul mancato appello); Cass., sez. I, giurisprudenza sulla cooperazione istruttoria e sull'audizione. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.