Entrare: i visti · Procedura
Il visto per residenza elettiva
È il visto dei pensionati stranieri e dei rentier: per chi vuole vivere in Italia senza lavorare, mantenendosi con pensioni, rendite, affitti, capitali. Non ha quote e non ha nulla osta, ma ha una soglia che i consolati applicano con rigore — redditi stabili nell'ordine dei trentamila euro l'anno, che non siano stipendi — e un divieto assoluto di lavoro. Questa pagina spiega che cosa dimostrare, come, e che cosa comporta il permesso che segue.
In breve
- Il visto per residenza elettiva è per «lo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa», che dimostri «ampie e documentate garanzie economiche», «risorse economiche autonome, stabili e regolari, delle quali si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro», provenienti «da rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato» (DM 850/2011, allegato A).
- La soglia: risorse non inferiori «al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A» della direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000, cioè circa 31.000 € l'anno per una persona; i consolati applicano maggiorazioni per il coniuge (circa +20%) e per ogni figlio (circa +5%), e alcuni chiedono di più. Gli stipendi, anche esteri, non contano: chi lavora da remoto ha il visto per nomadi digitali.
- Servono un alloggio in Italia (atto di proprietà o contratto di locazione registrato, non una prenotazione), un'assicurazione sanitaria per il primo periodo, il passaporto, i documenti dei redditi (cedolini di pensione, contratti d'affitto, estratti di titoli e conti), il casellario; 116 €; decisione entro novanta giorni.
- In Italia: il permesso per residenza elettiva entro otto giorni, di un anno e poi biennale, rinnovabile con gli stessi redditi; vietato il lavoro, subordinato e autonomo; iscrizione volontaria al SSN (2.000 € l'anno) o polizza; residenza anagrafica e fiscale in Italia; il ricongiungimento familiare con il reddito; il lungo periodo dopo cinque anni (Il permesso per residenza elettiva).
- Per i pensionati con pensione estera che si trasferiscono in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti c'è l'imposta sostitutiva del 7% per dieci anni (art. 24-ter TUIR); il visto non ne dipende.
Chi
Il decreto interministeriale sui visti (DM 850/2011, allegato A, voce «residenza elettiva») definisce il visto come quello che «consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, delle quali si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000, dovranno provenire da rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Analogo visto potrà essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori e maggiori a carico, ai genitori a carico, purché le predette capacità economiche siano ritenute adeguate anche per il loro mantenimento». È il visto di chi ha smesso di lavorare — il pensionato americano, britannico, canadese, australiano, sudamericano con la pensione, la casa venduta e i risparmi — o di chi vive di patrimonio; non è per chi vuole lavorare in Italia (né da dipendente né da libero professionista né da imprenditore: per loro il lavoro subordinato, l'autonomo, gli investitori), né per chi lavora da remoto per l'estero (nomadi digitali, dal 2024), né per gli studenti. La soglia: la tabella A del 2000, per una persona oltre venti giorni, dà 206,58 € più 27,89 al giorno, cioè per un anno circa 10.386 €; il triplo è circa 31.160 €, e i consolati arrotondano a 31.000-32.000 € l'anno di redditi netti e non da lavoro, con maggiorazioni per i familiari che la prassi (non il decreto) fissa intorno al 20% per il coniuge e al 5% per ogni figlio; molti consolati chiedono importi più alti per le città care o per chi ha una famiglia, e valutano anche il patrimonio (i risparmi che integrano una pensione modesta). La continuità è la parola decisiva: una pensione a vita, un affitto con contratto lungo, dividendi di un portafoglio consistente passano; una rendita a termine, un capitale che si consuma, i redditi di un'attività che richiede la presenza del titolare all'estero sono guardati con sospetto.
I documenti
Al consolato del Paese di residenza, con appuntamento: il modulo per il visto nazionale; il passaporto valido almeno tre mesi oltre il visto (in pratica quindici mesi); le foto; la prova dei redditi: i cedolini della pensione e la lettera dell'ente pensionistico con l'importo annuo e la natura vitalizia, i contratti di locazione degli immobili all'estero con gli estratti conto degli affitti, gli estratti dei titoli e dei conti con i rendimenti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni (tradotte), la lettera della banca; la prova dell'abitazione in Italia: l'atto di acquisto o il compromesso, oppure il contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate (di durata almeno annuale; la prenotazione di un albergo o un contratto turistico non bastano), o — con meno favore — la dichiarazione di ospitalità di un familiare proprietario; l'assicurazione sanitaria privata valida in Italia per il primo anno con copertura piena (i consolati chiedono massimali alti, non la polizza da 30.000 € dei visti turistici) o l'impegno all'iscrizione volontaria al SSN; il casellario giudiziale del Paese, legalizzato e tradotto (richiesto da molti consolati); per i familiari, gli atti di matrimonio e nascita legalizzati; una lettera in cui si spiega il progetto (dove si vivrà, con quali mezzi, perché) aiuta. I diritti sono 116 €; il consolato decide entro novanta giorni (art. 5, comma 8, DPR 394/1999), e alcuni convocano per un colloquio. Il visto è un D con validità di un anno e più ingressi; entro otto giorni dall'arrivo si chiede il permesso.
Il permesso e la vita in Italia
Il permesso per residenza elettiva è rilasciato dalla Questura per un anno al primo rilascio e poi rinnovato per due anni alla volta, con la prova che i redditi continuano e che l'abitazione c'è; non consente alcuna attività lavorativa, e il titolare che lavora — anche in nero, anche da remoto — rischia la revoca; è convertibile in permesso per lavoro con i requisiti (art. 6, comma 1-bis, lett. c, TUI) se il titolare trova un'occupazione (Il permesso per residenza elettiva). La sanità: il titolare di residenza elettiva non ha l'iscrizione obbligatoria al SSN e sceglie tra la polizza privata e l'iscrizione volontaria, che dal 2024 costa 2.000 € l'anno per anno solare (L. 213/2023) e dà tutte le prestazioni con il medico di base (Il Servizio sanitario); i pensionati di Paesi con convenzioni di sicurezza sociale (e i britannici con l'accordo post-Brexit) possono avere la copertura a carico del loro Stato con il modulo S1. La residenza anagrafica si prende nel Comune (La residenza) e comporta la residenza fiscale: chi vive in Italia oltre 183 giorni dichiara qui i redditi mondiali, con le convenzioni contro le doppie imposizioni (le pensioni pubbliche estere restano spesso tassate nel Paese d'origine, quelle private in Italia); i pensionati esteri che si trasferiscono in un comune con meno di 20.000 abitanti del Mezzogiorno (o nei comuni colpiti dai terremoti) possono optare per l'imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri per dieci anni (art. 24-ter TUIR), e chi ha grandi patrimoni per la flat tax dei nuovi residenti (300.000 € l'anno dal 2026) (Le tasse). La famiglia: il coniuge, i figli e i genitori a carico possono avere lo stesso visto insieme, se i redditi bastano per tutti; dopo, il ricongiungimento con i requisiti dell'art. 29 (il permesso per residenza elettiva è di almeno un anno ma non è tra quelli dell'art. 28: la prassi ammette il ricongiungimento con il visto per residenza elettiva dei familiari, non con il nulla osta). Il lungo periodo dopo cinque anni, con il reddito (che c'è per definizione) e il test di lingua (Il lungo periodo); la cittadinanza per residenza dopo dieci. La permanenza in Italia deve essere effettiva: assenze oltre sei mesi fanno revocare il permesso.
Gli errori
- Dichiarare redditi da lavoro (uno stipendio pagato dall'estero, una consulenza): il visto è negato, e per il lavoro remoto la via è il permesso per nomadi digitali (Nomadi digitali).
- Presentare un capitale senza rendita: 200.000 € su un conto non sono «risorse stabili e regolari» se non producono un reddito; servono i rendimenti, o una pensione.
- Presentare una casa non ancora disponibile (compromesso senza data, contratto non registrato, Airbnb).
- Sottovalutare le maggiorazioni per la famiglia e le richieste locali del consolato (che pubblica la propria lista).
- Lavorare dopo l'arrivo, anche poco: revoca e nessuna via di conversione.
- Restare fuori dall'Italia per la maggior parte dell'anno: il permesso presuppone la residenza.
Il diniego del visto per residenza elettiva è motivato secondo la legge generale sul procedimento (L. 241/1990), salvo che per «motivi di sicurezza o di ordine pubblico», per i quali l'art. 4, comma 2, TUI consente di non motivare (la deroga non vale per lavoro, famiglia, studio e cure); il ricorso è al TAR del Lazio (Il diniego del visto); più spesso conviene ripresentare la domanda con i documenti giusti.
Fonti
DM Affari esteri-Interno-Lavoro-Giustizia-Salute-Istruzione-Sviluppo economico 11 maggio 2011, n. 850, allegato A, voce «residenza elettiva»; Direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000, tabella A; D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5, 6 (comma 1-bis, lett. c), 9, 28, 29; DPR 394/1999, artt. 5, 11 (comma 1, lett. c-quater); L. 213/2023, art. 1, commi 240-241 (iscrizione volontaria SSN 2.000 €); TUIR, artt. 24-bis e 24-ter; tariffa consolare 2026 (116 €); siti dei consolati italiani, liste dei documenti per la residenza elettiva. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.