Il permesso di soggiorno · La domanda più frequente
La ricevuta (cedolino): che cosa puoi fare mentre aspetti
Tra la domanda e la consegna del permesso passano mesi, a volte più di un anno. In quel periodo il tuo documento è la ricevuta dell'assicurata, il cedolino con l'appuntamento e il permesso scaduto. La legge dice che sei regolare e puoi lavorare; le direttive ministeriali dicono che cosa puoi fare in banca, in ospedale, in Comune; le circolari dicono dove puoi viaggiare. Qui c'è tutto in ordine.
In breve
- Con la ricevuta della domanda di rilascio, rinnovo o conversione «lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa», anche se la Questura ha superato i novanta giorni (art. 5, comma 9-bis, TUI). È una regola di legge, non una tolleranza.
- Le direttive del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 (rinnovo) e del 20 febbraio 2007 (primo rilascio per lavoro e famiglia) dicono che i diritti legati al soggiorno non si perdono nell'attesa: iscrizione al Servizio sanitario, anagrafe, Centro per l'impiego, patente, contratti.
- Puoi uscire dall'Italia e rientrare solo verso e dal Paese d'origine, con passaporto, ricevuta e permesso scaduto (o visto, per il primo rilascio), senza transitare per altri Paesi Schengen. Nessun altro viaggio all'estero: la ricevuta non è un titolo Schengen.
- La ricevuta va tenuta con il passaporto e il permesso scaduto: insieme sono il documento; da sola, per la polizia, non basta.
La regola di legge
L'art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico è la norma da conoscere a memoria: «In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno». La condizione è una sola: che «sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta».
Tre conseguenze pratiche. Primo: il soggiorno è regolare per legge, non «tollerato», e nessun ufficio può trattarti come irregolare perché il permesso è scaduto mentre la domanda è pendente. Secondo: il lavoro è lecito per te e per il datore, che non commette il reato dell'art. 22, comma 12 (quel reato punisce chi impiega uno straniero il cui permesso «sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo»). Terzo: la copertura dura finché la Questura non ti notifica motivi ostativi, cioè fino al preavviso di rigetto o al diniego, non fino a una data.
La stessa regola vale, con formula quasi identica, per chi ha chiesto il permesso per sfruttamento lavorativo dell'art. 18-ter (comma 6) e, per la protezione internazionale, per il documento nominativo rilasciato alla registrazione della domanda (Il permesso per richiesta asilo).
Che cosa puoi fare in Italia
La direttiva del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2006 ha fissato il principio per chi rinnova: i diritti derivanti dal soggiorno non vengono meno nell'attesa. La direttiva del 20 febbraio 2007 lo ha esteso a chi aspetta il primo permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare, dopo essere entrato con il visto. In pratica, con la ricevuta:
- Lavori, continui il contratto in corso o ne firmi uno nuovo, e il datore fa la comunicazione obbligatoria di assunzione indicando la ricevuta (Assumere uno straniero già in Italia).
- Ti iscrivi al Servizio sanitario nazionale o mantieni l'iscrizione: l'art. 34 TUI lega l'iscrizione al permesso, e le direttive hanno chiarito che la ricevuta basta; la tessera viene rilasciata con la scadenza del permesso richiesto o con una scadenza provvisoria (Il Servizio sanitario nazionale).
- Ti iscrivi all'anagrafe o rinnovi la dichiarazione di dimora abituale: l'art. 6, comma 7, TUI e il regolamento anagrafico non permettono al Comune di pretendere il permesso in corso di validità quando c'è la ricevuta (Residenza e iscrizione anagrafica).
- Ti iscrivi al Centro per l'impiego e percepisci la NASpI se hai perso il lavoro (Perdita del lavoro).
- Firmi un contratto di affitto, apri o mantieni un conto corrente (il conto di base è un diritto di chi soggiorna legalmente, e tu lo sei per legge), chiedi la conversione o il rilascio della patente, chiedi il nulla osta al ricongiungimento se il permesso richiesto lo consente.
Alcuni sportelli non conoscono queste regole e chiedono «il permesso valido». La risposta è l'art. 5, comma 9-bis, che si può stampare e mostrare; se non basta, la pagina Discriminazione spiega a chi segnalare il rifiuto di un servizio pubblico.
Viaggiare: la regola del Paese d'origine
La ricevuta non è un permesso di soggiorno ai fini della circolazione in area Schengen: negli altri Paesi europei non ti autorizza a entrare. Ma dal 2006-2007 il Ministero dell'Interno ha stabilito, con le direttive citate e con le circolari applicative (l'ultima rilevante è quella dell'11 marzo 2009), che chi aspetta il permesso può uscire dall'Italia e rientrarvi a queste condizioni, che le Questure applicano ancora oggi:
- hai con te il passaporto valido, la ricevuta postale e il permesso scaduto; per il primo rilascio, invece del permesso scaduto, il visto d'ingresso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare;
- il viaggio è verso il tuo Paese d'origine e ritorno, senza transito in altri Paesi Schengen: volo diretto, oppure scalo fuori dall'area Schengen (Istanbul, Londra, Doha vanno bene; Parigi, Francoforte, Madrid no, nemmeno per un cambio di aereo);
- uscita e rientro attraverso una frontiera italiana (la regola originaria imponeva lo stesso valico; dal 2009 il rientro è ammesso anche da un valico diverso).
Prima di prenotare, controlla la pagina della tua Questura: alcune pubblicano istruzioni proprie, e in caso di dubbio l'ufficio immigrazione risponde. Alla frontiera di rientro presenta i tre documenti insieme. Se il permesso richiesto è di un tipo diverso da lavoro e famiglia (studio, per esempio) e si tratta del primo rilascio, la prassi è meno uniforme: chiedi prima alla Questura.
Chi ha il permesso valido, e non solo la ricevuta, viaggia con altre regole, spiegate in Viaggiare con il permesso.
Che cosa non puoi fare
- Viaggiare in un altro Paese Schengen o extra-Schengen diverso dal tuo Paese d'origine, anche per pochi giorni: al rientro rischi il respingimento.
- Presentare la ricevuta da sola a un controllo di polizia: vale insieme al passaporto (art. 6, comma 3, TUI). La ricevuta non è un documento d'identità.
- Considerare la ricevuta come un permesso ai fini dei termini: il permesso, quando arriva, decorre dalla scadenza del precedente, e gli anni per il lungo periodo e la cittadinanza si contano sul permesso, non sulla ricevuta; ma l'attesa non è un buco, perché il soggiorno è regolare per legge.
Quando l'attesa è troppo lunga
Il termine per la Questura è di novanta giorni (art. 5, comma 9). Se passano, la ricevuta continua a coprirti; se ti servono il documento fisico — per un viaggio, un mutuo, un concorso, un ricongiungimento — la pagina Il permesso non arriva spiega la diffida e il ricorso contro il silenzio, che ordina alla Questura di decidere entro trenta giorni.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 9 e 9-bis), 6 (commi 3 e 7), 18-ter (comma 6), 22 (comma 12), 34; Ministero dell'Interno, direttiva 5 agosto 2006 (diritti nella fase di rinnovo) e direttiva 20 febbraio 2007 (diritti nella fase di primo rilascio per lavoro e famiglia); circolare del Ministero dell'Interno 7 agosto 2007 (uscita e rientro con ricevuta) e circolare 11 marzo 2009 (rientro anche da valico diverso); Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, art. 21. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.