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Famiglia · Il permesso

Il genitore straniero di un figlio italiano

Se il figlio è italiano — perché l'altro genitore è italiano, o perché lo è diventato — il genitore straniero ha un permesso di soggiorno di diritto, anche se è irregolare, anche se non convive con il bambino: basta il figlio minore residente in Italia e la responsabilità genitoriale. È una delle poche vie certe del Testo Unico, e ha una radice europea nella giurisprudenza sui bambini cittadini dell'Unione. Questa pagina spiega requisiti, prova e che cosa il permesso consente.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Il permesso per motivi familiari è rilasciato «al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana» (art. 30, comma 1, lett. d, TUI).
  2. Tre requisiti: un figlio minore italiano; la sua residenza in Italia; la responsabilità genitoriale non tolta da un giudice. Non servono reddito, alloggio, convivenza, matrimonio con l'altro genitore, ingresso regolare.
  3. Il permesso consente il lavoro, si rinnova finché il figlio è minore (poi si converte), conta per il lungo periodo e per la cittadinanza; la Questura non può chiedere il contributo dell'art. 5, comma 2-ter, ai familiari di italiani.
  4. La prova: l'atto di nascita con il riconoscimento, il documento italiano del figlio, la residenza del figlio, il documento del genitore; per il figlio riconosciuto dopo la nascita, l'atto di riconoscimento.
  5. Radice europea: i genitori di bambini cittadini dell'Unione hanno un diritto di soggiorno derivato se il rifiuto costringerebbe il bambino a lasciare l'Unione (Corte di giustizia, Zambrano 2011, Chavez-Vilchez 2017).

La norma e la sua forza

La lettera d) dell'art. 30, comma 1, è scritta per essere forte. «Anche naturale»: il figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, vale come quello nato nel matrimonio. «Anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno»: il genitore irregolare, entrato senza visto, con un permesso scaduto da anni, con un decreto di espulsione, ha diritto al permesso. «A condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana»: l'unico limite è una decisione del giudice minorile che abbia tolto la responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.); la separazione dall'altro genitore, l'affidamento esclusivo all'altro, la mancata convivenza con il figlio non la tolgono. Non c'è un requisito di reddito, né di alloggio, né di convivenza: la giurisprudenza ha respinto le Questure che li pretendevano, perché la norma non li prevede e il permesso serve a garantire al bambino italiano la presenza del genitore. Il figlio deve essere italiano — nato da un genitore italiano, o divenuto italiano con il genitore, o per adozione — e minore al momento della domanda; deve essere residente in Italia (l'iscrizione anagrafica del bambino, che i genitori italiani hanno dalla nascita).

La radice europea

Il bambino italiano è un cittadino dell'Unione, e la Corte di giustizia ha stabilito che il genitore extra-UE da cui il bambino dipende ha un diritto di soggiorno derivato direttamente dall'art. 20 del Trattato, quando il rifiuto del soggiorno al genitore «priverebbe il bambino del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione», costringendolo di fatto a lasciare il territorio dell'Unione (Ruiz Zambrano, C-34/09, 2011; Chavez-Vilchez, C-133/15, 2017, che ha precisato che la presenza dell'altro genitore cittadino non esclude la dipendenza, da valutare nell'interesse del minore). La norma italiana è più generosa della soglia europea, perché non richiede la prova della dipendenza: basta il legame. Ma la giurisprudenza europea conta quando la Questura o il giudice applicano la lettera d) restrittivamente, e conta per il genitore di un bambino cittadino di un altro Stato dell'Unione residente in Italia, che rientra nel decreto 30/2007 (art. 3, comma 2, lett. a, come ascendente, con la lettura Zambrano).

Come si chiede

La domanda si presenta alla Questura, di regola direttamente all'Ufficio immigrazione o con il kit postale secondo le istruzioni locali, con: il passaporto del genitore (o l'attestazione consolare se manca: Passaporto scaduto, mancante o negato); l'atto di nascita del figlio rilasciato dal Comune italiano, con l'indicazione di entrambi i genitori (il riconoscimento del padre non coniugato risulta dall'atto o da un atto successivo); il documento italiano del figlio (carta d'identità) o il certificato di cittadinanza; il certificato di residenza del figlio; una dichiarazione sull'esercizio della responsabilità genitoriale (la Questura può chiedere il certificato di assenza di provvedimenti del Tribunale per i minorenni); le foto. Alcune Questure chiedono anche la prova del mantenimento o delle visite quando il genitore non convive: non è un requisito di legge, ma è una cautela contro i riconoscimenti fittizi, e la documentazione — versamenti, decisioni del tribunale sull'affidamento, dichiarazione dell'altro genitore — aiuta. Il contributo non è dovuto ai familiari di italiani (art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007, esclude l'art. 5, comma 2-ter; le Questure applicano l'esenzione anche a questo permesso); si pagano il tesserino e il bollo. La ricevuta consente di soggiornare e lavorare nell'attesa.

Quale permesso, e per quanto

La norma dice «permesso di soggiorno per motivi familiari»: la durata segue la regola dell'art. 30, comma 3 (quella del familiare), che qui non funziona perché il familiare è un bambino italiano; la prassi rilascia un permesso di due anni rinnovabile finché il figlio è minorenne, e alcune Questure applicano il permesso di cinque anni dell'art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007, riservato ai «familiari» di italiani nel senso dell'art. 2 del decreto — che comprende gli ascendenti «a carico», non il genitore che mantiene: la questione è aperta, e il permesso biennale per famiglia è la regola. Il permesso consente il lavoro, lo studio, l'iscrizione al Servizio sanitario, la coesione degli altri familiari, e conta per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (con il reddito) e per la cittadinanza per residenza (dieci anni, o — per il coniuge di italiano — le regole del matrimonio). Alla maggiore età del figlio il presupposto cessa: il genitore che ha nel frattempo un lavoro converte in permesso per lavoro (art. 30, comma 5, per analogia; art. 6, comma 1); chi ha i cinque anni chiede il lungo periodo prima. Il permesso è revocato se la responsabilità genitoriale viene tolta dal giudice o se il figlio si trasferisce stabilmente all'estero.

Il genitore espulso, il genitore in Italia da irregolare

Il genitore di un minore italiano non è espellibile finché convive con lui? La lettera c) dell'art. 19, comma 2, protegge «gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana»: il genitore convivente con il figlio italiano rientra, quello non convivente no; ma il diritto al permesso della lettera d) rende comunque illegittima l'espulsione, perché chi ha titolo a un permesso di diritto non è irregolare, e il giudice di pace annulla il decreto. Chi ha già un decreto di espulsione chiede il permesso e, se necessario, la revoca del decreto al Prefetto; chi è nel CPR chiede il permesso da lì e il trattenimento cessa. Il genitore che è all'estero — espulso, o mai venuto — ha il visto per ricongiungimento al figlio minore italiano attraverso il consolato, senza nulla osta e senza reddito, secondo la prassi dei familiari di italiani, e la Corte di giustizia impone di consentirgli il rientro se il bambino dipende da lui. Tutto questo vale anche quando i genitori non sono sposati e non stanno insieme: il diritto è del bambino ad avere il genitore, non della coppia.

I riconoscimenti fittizi

La forza della norma ha generato abusi: riconoscimenti di paternità a pagamento, con donne italiane che dichiarano un padre straniero per un figlio non suo. È un reato (alterazione di stato, art. 567 c.p., e falso) che la Procura persegue, con l'azione di disconoscimento e la revoca del permesso. Le Questure per questo verificano quando il riconoscimento è tardivo o gli indizi sono evidenti; il genitore vero non ha nulla da temere e ha diritto a un procedimento in tempi normali.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 6 (comma 1), 19 (comma 2, lett. c), 29 (comma 5), 30 (commi 1, lett. d, 3, 5); D.Lgs. 30/2007, artt. 2, 3, 23 (comma 1-bis); codice civile, artt. 250, 330; codice penale, art. 567; TFUE, art. 20; Corte di giustizia UE, Ruiz Zambrano (C-34/09, 2011), Chavez-Vilchez (C-133/15, 2017); L. 91/1992, art. 1 (cittadinanza del figlio di italiano). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.