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Irregolarità ed espulsione · Procedura

Il rimpatrio volontario assistito

Non tutti quelli che tornano a casa sono espulsi: alcune centinaia di persone l'anno lasciano l'Italia con un programma che paga il viaggio, aiuta con i documenti e finanzia un progetto di reinserimento nel Paese d'origine. È una scelta, non una sanzione, e la legge la premia: sospende l'espulsione, estingue il reato di soggiorno illegale e non lascia divieti di reingresso. Questa pagina spiega chi può usarla, che cosa offre e come si chiede.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. «Il Ministero dell'interno… attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi» (art. 14-ter, comma 1, TUI), con priorità per i vulnerabili e per chi viene da Paesi senza accordi di riammissione (comma 2).
  2. Possono accedere gli irregolari, i richiedenti asilo che ritirano la domanda o hanno avuto il diniego, i titolari di permesso che vogliono tornare, anche i trattenuti nei CPR; non chi ha già usato un programma, chi è stato espulso per pericolosità o ha violato un divieto di reingresso, chi ha un'espulsione come sanzione penale, un'estradizione o un mandato d'arresto (comma 5).
  3. Il pacchetto: colloqui prima della partenza, aiuto per il passaporto o il lasciapassare consolare, il viaggio pagato fino a destinazione, un'indennità in contanti alla partenza e un contributo di reintegrazione in beni e servizi nel Paese (avviare un'attività, formazione, casa, cure), gestito da un'organizzazione partner, di alcune migliaia di euro secondo il progetto.
  4. Da quando si è ammessi «è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis» (comma 3): espulsione, respingimento e ordine di allontanamento restano fermi; chi «si sottrae al programma» è accompagnato alla frontiera (comma 4).
  5. Chi parte con il programma non ha il divieto di reingresso dell'espulsione (se non aveva già un decreto) e il reato di ingresso e soggiorno illegale si chiude (art. 10-bis, comma 5). Informazioni e adesione: numero verde OIM 800 200 071, Prefetture, sportelli delle associazioni, centri di accoglienza.

Che cos'è

Il rimpatrio volontario assistito (RVA, o RVA&R con «reintegrazione») è la versione italiana del «ritorno volontario» previsto dalla direttiva 2008/115 e finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione: lo Stato paga a chi vuole tornare il viaggio e un sostegno per ricominciare, perché costa meno di un rimpatrio forzato e funziona con Paesi che non riammettono i propri cittadini con la forza. In Italia i programmi sono gestiti dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno con l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e con reti di associazioni e Comuni selezionate con avvisi FAMI (i progetti si chiamano, negli anni, RE.V.ITA, RI.VOL.ARE, RI.VOL.ARE IN RE.TE e altri). Le linee guida ministeriali fissano «criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione» (art. 14-ter, comma 2). I numeri sono piccoli ma in crescita: 290 partenze nel 2024, 675 nel 2025 e 840 nei primi otto mesi del 2026 secondo il cruscotto del Ministero dell'Interno, contro 6.097 rimpatri forzati nel 2025 e 4.985 al 1° settembre 2026; il DL 146/2025 ha introdotto per il 2026-2028 un compenso per il rappresentante che assiste il richiedente nella domanda (comma 3-bis), nel tentativo di farli crescere.

Chi può accedere

La legge parla di «cittadini di Paesi terzi» senza distinguere, e i programmi ammettono: lo straniero irregolare, anche con un decreto di espulsione o un ordine di allontanamento non eseguito; il richiedente asilo che rinuncia alla domanda o che ha ricevuto il diniego, anche durante il ricorso (la rinuncia va formalizzata); il titolare di protezione o di un permesso che decide di tornare (con la rinuncia allo status); il trattenuto nel CPR, che «rimane nel Centro fino alla partenza» (comma 6); le persone vulnerabili — malati, anziani, famiglie con minori, vittime di tratta, donne sole — che hanno la priorità e assistenza rafforzata. Sono esclusi (comma 5): chi «ha già beneficiato dei programmi»; chi è nelle condizioni dell'art. 13, comma 4, lett. a e f — l'espulso per ordine pubblico e sicurezza (art. 13, comma 1) o per pericolosità (comma 2, lett. c) e chi ha violato il divieto di reingresso — o «non ha ottemperato a uno dei provvedimenti emessi… in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13»; chi è «destinatario di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale». I cittadini dell'Unione non rientrano (la norma riguarda i Paesi terzi), e i Paesi di destinazione devono essere raggiungibili in sicurezza: verso alcuni (Afghanistan, Siria in certi periodi, Libia) l'OIM non organizza ritorni o li organizza con cautele.

Che cosa comprende

  • Prima della partenza: colloqui individuali con gli operatori (in lingua), informazioni sul Paese, la costruzione di un piano di reinserimento; assistenza per ottenere il passaporto o il lasciapassare dal consolato (che è il collo di bottiglia dei rimpatri: senza documento non si parte); visite mediche se necessario; per i vulnerabili, l'accompagnamento.
  • Il viaggio: biglietto aereo fino alla destinazione finale nel Paese, con eventuale assistenza in transito e all'arrivo; il trasporto verso l'aeroporto italiano.
  • L'indennità di prima sistemazione: una somma in contanti consegnata alla partenza per le prime necessità (615 € a persona nei progetti attuali).
  • Il contributo di reintegrazione: «un contributo economico in beni e servizi nel Paese di origine, per facilitare l'inserimento socio-lavorativo», erogato dall'OIM o dal partner locale nei mesi successivi, non in denaro: l'avvio di una piccola attività (attrezzature, merce, licenze), la formazione, l'affitto, le cure, la scuola dei figli; l'importo dipende dal progetto e dalla vulnerabilità e nei programmi recenti arriva ad alcune migliaia di euro a persona o a famiglia.
  • Il monitoraggio: l'organizzazione segue il reinserimento per un periodo (di regola sei-dodici mesi).

Tutto è gratuito per chi torna. La richiesta si fa al numero verde dell'OIM 800 200 071, agli sportelli delle associazioni partner, nei centri di accoglienza e nei CPR, alle Prefetture; l'operatore verifica i requisiti, raccoglie l'adesione volontaria firmata e apre la pratica, che la Prefettura comunica alla Questura (comma 3). I tempi dipendono dal documento di viaggio: da poche settimane a diversi mesi.

Gli effetti giuridici

Dall'ammissione al programma «è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis» (comma 3): il respingimento differito, l'espulsione prefettizia, l'ordine di lasciare il territorio e le misure come la consegna del passaporto o l'obbligo di firma restano fermi finché il programma è in corso; chi però «si sottrae al programma» viene accompagnato alla frontiera «anche con le modalità previste dall'articolo 14», cioè con il trattenimento (comma 4). Il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis) si chiude: la Questura, «dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione… dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria» e il giudice pronuncia il non luogo a procedere (art. 10-bis, comma 5). Il divieto di reingresso: chi parte volontariamente senza avere un decreto di espulsione non ha alcun divieto e può tornare in Italia con un visto; chi aveva già un decreto di espulsione con termine per la partenza volontaria e parte nel termine può chiedere la revoca del divieto (art. 13, comma 14); chi aveva un'espulsione con accompagnamento resta soggetto al divieto anche se parte con il programma, salvo la revoca del Ministro (Il divieto di reingresso). Le regole del programma vietano di beneficiarne due volte (comma 5, lett. a), e chi torna in Italia irregolarmente dopo un RVA è escluso in futuro.

Rimpatrio volontario e partenza volontaria

Non vanno confusi. La partenza volontaria è il termine (da sette a trenta giorni) che il Prefetto assegna nel decreto di espulsione a chi lo chiede, per andarsene da solo, senza accompagnamento e con la possibilità di revoca del divieto (art. 13, comma 5; L'espulsione); il rimpatrio volontario assistito è un programma con aiuto economico, aperto anche a chi non ha alcun decreto. Si possono combinare: chi riceve l'espulsione con il termine e aderisce al programma parte assistito. Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, quando sarà in vigore, manterrà il ritorno volontario come opzione con incentivi, ma ridurrà i casi in cui il termine per la partenza volontaria è concesso (Il regolamento rimpatri). Per chi torna a casa dopo anni regolari in Italia ci sono altre cose da sistemare — pensione, contributi, TFR, casa, scuola dei figli — raccolte nella pagina Tornare a casa.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 10 (comma 2), 10-bis (comma 5), 13 (commi 2, 4, 5, 5.2, 13, 14), 14 (commi 1-bis, 5-bis), 14-bis, 14-ter (commi 1-7, come modificato dal DL 146/2025); direttiva 2008/115/CE, art. 7; regolamento (UE) 2021/1147 (FAMI); DM Interno, linee guida sui programmi di rimpatrio volontario assistito; Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, pagine sul RVA&R e progetti FAMI (RE.V.ITA, RI.VOL.ARE IN RE.TE); OIM Italia, Manuale operativo sul ritorno volontario assistito e reintegrazione; numero verde OIM 800 200 071. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.