Irregolarità ed espulsione · Conseguenze
Il divieto di reingresso e la cancellazione dal SIS
L'espulsione non finisce alla frontiera: da quel giorno la persona non può rientrare in Italia, né in nessun altro Paese dell'area Schengen, per un tempo che va da tre a cinque anni e che a volte non è scritto da nessuna parte in modo chiaro. La segnalazione sta in una banca dati europea che ogni consolato e ogni frontiera consultano. Questa pagina spiega quanto dura il divieto, da quando si conta, come si accorcia o si toglie, e come si scopre e si cancella la segnalazione.
In breve
- «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno» (art. 13, comma 13, TUI). Il divieto dura da tre a cinque anni, «tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso»; può superare i cinque nei casi di sicurezza e pericolosità (comma 14).
- Decorre dalla partenza effettiva; per le espulsioni con termine per la partenza volontaria, dalla scadenza del termine, e «può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine» (comma 14).
- È «inserito nel sistema di informazione Schengen e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri» (comma 14-bis): vale per visti e frontiere di tutta l'area.
- Rientrare prima è un reato: reclusione da uno a quattro anni, arresto obbligatorio, nuova espulsione (commi 13 e 13-ter). Non vale per chi, espulso per irregolarità, ottiene poi il ricongiungimento familiare (comma 13).
- Si può chiedere l'autorizzazione speciale al Ministro, la revoca al Prefetto, la cancellazione dal SIS alla Direzione centrale della Polizia criminale; l'annullamento del decreto in giudizio cancella tutto.
Quanto dura e da quando
La regola è nel comma 14: «Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, può essere previsto un termine superiore a cinque anni». Il decreto di espulsione deve indicare la durata scelta e motivarla; molti decreti scrivono «cinque anni» senza motivare, e la Cassazione ha stabilito che la durata massima senza una valutazione del caso è illegittima e va ridotta al minimo di tre. La direttiva rimpatri fissa il massimo ordinario a cinque anni e la Corte di giustizia ha chiarito che il divieto decorre dalla partenza effettiva, non dal decreto (Ouhrami, 2017): chi resta in Italia dopo l'espulsione non «consuma» il divieto.
Il divieto ha durate diverse in casi diversi: dopo il respingimento differito del questore, da tre a cinque anni (art. 10, comma 2-sexies); per chi viene identificato mentre esce, da uno a tre anni (art. 13, comma 2-ter); dopo l'espulsione come misura di sicurezza o al posto della pena, dieci anni (artt. 15-16); dopo il rigetto dell'asilo, quello indicato nella decisione (art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008). E il divieto dell'Unione, previsto dal regolamento SIS rimpatri, segue la decisione italiana.
Che cosa comporta: il SIS
«Il divieto… è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen… e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen» (comma 14-bis). La segnalazione «ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno» (regolamento 2018/1861) è visibile a ogni consolato che esamina una domanda di visto (motivo di rifiuto obbligatorio nel Codice dei visti), a ogni frontiera esterna, a ogni polizia che controlla una persona; dal 2026 dialoga con l'EES e con l'ETIAS. In pratica: niente visto Schengen, niente ingresso in Spagna o in Germania, e per il cittadino di un Paese esente da visto il respingimento all'arrivo. Restano possibili, in teoria, gli Stati dell'Unione fuori Schengen (Irlanda, Cipro), che però consultano le stesse banche dati. La segnalazione ha la durata del divieto ed è cancellata alla scadenza dall'autorità che l'ha inserita, cioè la Questura o la Direzione centrale: non sempre subito, ed è per questo che la verifica dopo la scadenza conviene.
Come si accorcia o si toglie
- Partire nel termine e chiedere la revoca. Chi ha ricevuto un termine per la partenza volontaria e parte entro quel termine ottiene la revoca del divieto «a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale» (comma 14): la carta d'imbarco, il timbro o la registrazione EES all'uscita, il timbro d'ingresso nel Paese di destinazione. L'istanza si presenta al Prefetto che ha emesso il decreto, anche tramite il consolato, con i documenti; ottenuta la revoca, si può chiedere il visto come chiunque. È la ragione principale per chiedere il termine e rispettarlo, e i programmi di rimpatrio volontario assistito ne fanno parte.
- L'autorizzazione speciale del Ministro. «Non può rientrare… senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno» (comma 13): la richiesta si presenta al Ministero, di regola tramite il consolato o un avvocato in Italia, con la motivazione (il matrimonio con un'italiana, il figlio, un lavoro, una cura) e i documenti; è discrezionale, motivata, e nella pratica viene concessa in casi limitati e con tempi lunghi. Il rifiuto si impugna al TAR Lazio. Chi ha una ragione familiare forte ha spesso una via migliore nel punto seguente.
- Il ricongiungimento e il coniuge di italiano. Il divieto «non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29» (comma 13, ultimo periodo): chi è stato espulso per irregolarità e il cui familiare in Italia ottiene il nulla osta al ricongiungimento rientra con il visto, e la segnalazione va cancellata. Il coniuge o familiare di un cittadino italiano o dell'Unione ha regole proprie: il decreto 30/2007 prevede che il divieto di reingresso per i familiari di cittadini UE possa essere rimosso su istanza dopo un tempo ragionevole e comunque dopo tre anni (art. 20, comma 13), e la giurisprudenza europea impone di valutare la situazione familiare attuale; nella pratica il visto per il coniuge di italiano segnalato nel SIS richiede prima la cancellazione, chiesta alla Questura o al Prefetto con l'atto di matrimonio (Sposare un cittadino italiano).
- Il ricorso vinto. L'annullamento del decreto di espulsione da parte del giudice di pace o della Cassazione fa cadere il divieto e obbliga alla cancellazione della segnalazione (Il ricorso contro l'espulsione); il ricorso si può fare anche dall'estero, entro sessanta giorni.
- La scadenza. Passati i tre, cinque o più anni dalla partenza, il divieto cessa e la segnalazione va cancellata; se non lo è stata, si chiede la cancellazione (punto seguente) e, in caso di rifiuto del visto per una segnalazione scaduta, si impugna.
Vedere e cancellare la segnalazione
Ogni persona ha il diritto di sapere se è segnalata nel SIS, di conoscere i dati inseriti e di chiederne la rettifica o la cancellazione (regolamento 2018/1861, artt. 53 e seguenti). In Italia la richiesta di accesso si presenta alla Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che gestisce l'ufficio nazionale SIRENE), con un modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato, copia del documento e, se si è all'estero, tramite il consolato; la risposta arriva entro i termini della legge sulla privacy, e può essere limitata per motivi di sicurezza. La stessa richiesta si può fare in qualunque altro Stato Schengen alla sua autorità. Se la segnalazione è scaduta, illegittima o riferita a un decreto annullato, si chiede la cancellazione alla stessa Direzione o alla Questura che l'ha inserita; in caso di rifiuto o silenzio, il ricorso è al Garante per la protezione dei dati personali o al tribunale. La pagina L'accesso agli atti spiega gli strumenti generali.
Il reato di reingresso
Chi rientra durante il divieto «è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera»; alla seconda violazione da uno a cinque anni; «è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo» (commi 13, 13-bis, 13-ter). È uno dei pochi reati dell'immigrazione con il carcere, e la Corte di giustizia lo ha ritenuto compatibile con la direttiva rimpatri (Celaj, 2015). Il nuovo passaporto con un nome diverso, il passaggio da un'altra frontiera, il matrimonio celebrato all'estero non aiutano: le impronte nell'EES, nel SIS e in Eurodac riconoscono la persona. E il reingresso interrompe il decorso del divieto: si ricomincia da zero, con una condanna in più.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 10 (comma 2-sexies), 13 (commi 2-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 14, 14-bis), 15, 16; D.Lgs. 30/2007, art. 20, comma 13; D.Lgs. 25/2008, art. 32, comma 4; direttiva 2008/115/CE, art. 11; regolamenti (UE) 2018/1861 e 2018/1860 (SIS, frontiere e rimpatri), artt. 24, 53-56; regolamento (CE) 810/2009, art. 32; Corte di giustizia UE, Ouhrami (C-225/16, 2017), Celaj (C-290/14, 2015); Cass., sez. I, giurisprudenza sulla durata del divieto. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.